Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16817 del 29/07/2011

Cassazione civile sez. III, 29/07/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 29/07/2011), n.16817

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

I.F. (OMISSIS), N.M.

(OMISSIS) in proprio e nella loro qualità di legittimi

eredi di N.E. e N.F., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA PRISCIANO 42, presso lo studio dell’avvocato

FOGLIANI ENZO, rappresentati e difesi dall’avvocato STRADA PAOLO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

FONDIARIA SAI SPA (OMISSIS) in persona del procuratore speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OMBRONE 14, presso lo STUDIO

LA SCALA E ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall’avvocato BELLI PACI

LUCIANO, giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

STUDIO FCL GROUP SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2684/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

9.10.08, depositata il 09/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito per i ricorrenti l’Avvocato Paolo Strada che si riporta ai

motivi del ricorso;

udito per la controricorrente l’Avvocato Corrado Buccheri (per delega

avv. Luciano Belli Paci) che si riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Con sentenza del 9/1/2009 la Corte d’Appello di Milano respingeva (tranne che per le spese) il gravame interposto dai sigg.ri M. N. e I.F., in proprio e quali eredi legittimi di E. e N.F., nei confronti della pronunzia Trib.

Milano 10/1/2008 di rigetto della domanda proposta nei confronti del sig. A.A. e della compagnia assicuratrice FONDIARIA -SAI s.p.a. di risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del decesso del figlio E. all’esito di sinistro stradale.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il N. e la I. propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

Resiste con controricorso la FONDIARIA – SAI s.p.a. (già S.A.I. s.p.a.).

L’intimata società STUDIO FCL GROUP s.r.l. in liq. non ha svolto attività difensiva.

Con il 1 MOTIVO i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., degli artt. 141 e 142 C.d.S., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2 MOTIVO denunziano omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, dell’art. 366-bis c.p.c., e dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’art. 366-bis c.p.c. dispone che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo deve a pena di inammissibilità concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede allora che con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed avere indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto.

Il quesito di diritto deve essere in particolare specifico e riferibile alla fattispecie (v. Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), risolutivo del punto della controversia – tale non essendo la richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità (v. Cass., 3/8/2007, n. 17108)-, e non può con esso invero introdursi un tema nuovo ed estraneo (v.

Cass., 17/7/2007, n. 15949).

Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366-bis c.p.c.).

Al riguardo, si è precisato che l’art. 366-bis c.p.c. rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione specificamente destinata (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, il quesito recato dal ricorso in relazione alla denunzia di violazione di norme di diritto risultano formulati in modo invero difforme rispetto allo schema sopra delineato, non recando invero la sintetica indicazione degli aspetti di fatto rilevanti, del modo in cui il giudice li ha decisi, nè l’espressione della diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso avrebbe dovuto essere viceversa risolto, appalesandosi invero altresì privi di decisività e sforniti di collegamento tale da consentire di individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360), non consentendo di poter circoscrivere la pronuncia nei limiti di un relativo accoglimento o rigetto, a fortiori in presenza di motivo come nella specie altresì carente di autosufficienza (cfr. in particolare Cass., 23/6/2008, n. 17064).

E’ d’altro canto da escludersi la configurabilità di una formulazione del quesito di diritto implicita nella formulazione dei motivi di ricorso, avendo Cass., Sez. Un., 26/3/2007, n. 7258 precisato che una siffatta interpretazione si risolverebbe invero nell’abrogazione tacita della norma.

Il motivo con il quale si denunzia vizio di motivazione non reca invero la “chiara indicazione” -nei termini più sopra indicati- delle “ragioni” delle doglianze, tale non potendosi invero considerare quanto indicato a pag. 28 del ricorso, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte, a fortiori non consentita in presenza di formulazione come nella specie altresì carente di autosufficienza.

I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2 006) di entrata in vigore del medesimo”;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite;

rilevato che le parti non hanno presentato memoria;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;

ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile;

considerato che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza in favore della controricorrente FONDIARIA – SAI s.p.a., mentre non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese in favore dell’altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 15.200,00, di cui Euro 15.000,00 per onorari, oltre spese a generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente FONDIARIA – SAI s.p.a..

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011

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