Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16817 del 19/07/2010
Cassazione civile sez. I, 19/07/2010, (ud. 08/04/2010, dep. 19/07/2010), n.16817
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso l’avvocato DE
NISCO VINCENZO, rappresentato e difeso dall’avvocato OROPALLO
EUGENIO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il
12/09/2007, n. 667/07 V.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
08/04/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato L. NARDONE (delega) che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, B.G. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Napoli del 13-06-2007, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso, per intervenuta decadenza, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 4. Non ha svolto attivita’ difensiva il Ministero dell’Economia e Finanze. Ha presentato memoria per l’udienza il ricorrente.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Il ricorrente sostiene l’insussistenza della decadenza, dovendosi considerare unitario il giudizio di ottemperanza e quello precedente di cognizione davanti al giudice amministrativo.
Questa Corte si e’ pronunciata a sezioni unite ( Cass. S.u. n. 27365/09), escludendo il carattere unitario del giudizio di cognizione davanti al giudice amministrativo e di quello di ottemperanza, cosi’ come del giudizio di cognizione davanti al giudice ordinario e di quello di esecuzione. Nulla sulle spese, non essendosi costituito il Ministero.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2010