Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16817 del 19/07/2010

Cassazione civile sez. I, 19/07/2010, (ud. 08/04/2010, dep. 19/07/2010), n.16817

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso l’avvocato DE

NISCO VINCENZO, rappresentato e difeso dall’avvocato OROPALLO

EUGENIO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

12/09/2007, n. 667/07 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/04/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato L. NARDONE (delega) che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, B.G. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Napoli del 13-06-2007, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso, per intervenuta decadenza, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 4. Non ha svolto attivita’ difensiva il Ministero dell’Economia e Finanze. Ha presentato memoria per l’udienza il ricorrente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va rigettato.

Il ricorrente sostiene l’insussistenza della decadenza, dovendosi considerare unitario il giudizio di ottemperanza e quello precedente di cognizione davanti al giudice amministrativo.

Questa Corte si e’ pronunciata a sezioni unite ( Cass. S.u. n. 27365/09), escludendo il carattere unitario del giudizio di cognizione davanti al giudice amministrativo e di quello di ottemperanza, cosi’ come del giudizio di cognizione davanti al giudice ordinario e di quello di esecuzione. Nulla sulle spese, non essendosi costituito il Ministero.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2010

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