Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16817 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 15/06/2021), n.16817

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCITO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13944/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

Res Immobiliare s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Francesca Ticconi e

Stefano Valenza, con domicilio eletto presso il loro studio, sito in

Roma, via Giuseppe Ferrari, 11;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

n. 14/20/13, depositata il 5 marzo 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 2021

dal Consigliere Paolo Catallozzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 5 marzo 2013, che, in accoglimento dell’appello della Spoletini Costruzioni s.r.l. in liquidazione, ha annullato l’atto di diniego del rimborso di un credito i.v.a., maturato per l’anno 2004 dalla società Hollywood Party e da questa cedutole;

– il giudice di appello ha dato atto che la Commissione provinciale aveva respinto il ricorso della contribuente, ritenendo inefficace l’atto di cessione del credito per mancata notifica dell’atto di cessione anche nei confronti dell’agente della riscossione;

– ha, quindi, accolto il gravame, evidenziando che, ai fini della efficacia della cessione del credito di imposta, nessuna comunicazione doveva essere indirizzata all’agente della riscossione;

– il ricorso è affidato a tre motivi di ricorso;

– resiste con controricorso la Spoletini Costruzioni s.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo;

– la Res Immobiliare s.r.l., nelle more succeduta alla originaria ricorrente in virtù di atto di fusione per incorporazione, deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-bis, comma 6, e del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, art. 5, comma 4-ter, per aver la sentenza impugnata riconosciuto il credito di imposta vantato della contribuente in virtù di atto di cessione dall’originario titolare, benchè fosse stato emesso, nei confronti della cedente, avviso di accertamento per il recupero di tale credito;

– il motivo è inammissibile, in quanto muove dall’assunto che la sussistenza del credito in oggetto sia stata negata dall’Amministrazione finanziaria, laddove Commissione regionale ha espressamente smentito tale circostanza, affermando che “il rimborso del credito IVA (non è stato) mai contestato nel merito dall’Ufficio”;

– orbene, la deduzione del vizio di violazione di legge non determina, per ciò stesso, lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, occorrendo che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (così, Cass., S.U., 12 novembre 2020, n. 25573);

– pertanto, una siffatta censura non può che essere formulata se non assumendo l’accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell’operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe a trasmodare nella revisione della quaestio facti e, dunque, ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. Cass., ord., 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715);

– con il secondo motivo deduce l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso del giudizio ovvero l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto che il credito in oggetto non fosse mai stato contestato nel merito dall’Ufficio;

– il motivo è, quanto alla doglianza di insufficiente motivazione, inammissibile, atteso che, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – nella formulazione risultante a seguito della modifica apportata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv., con modif., nella L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis al caso in esame – il vizio di motivazione insufficiente, illogica o contraddittoria non è più deducibile quale vizio di legittimità;

– nella parte in cui censura per omesso esame di un fatto controverso e deciso, il motivo è infondato, in quanto il giudice di appello ha preso in esame la circostanza fattuale dedotta e la ha ritenuta insussistente, per cui la critica si risolve in una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, inammissibile in questa sede;

– con l’ultimo motivo di ricorso l’Agenzia si duole della violazione del D.M. 30 settembre 1994, n. 384, art. 1, comma 4, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 43-bis, e del D.L. n. 70 del 1988, art. 5, comma 4-ter, per aver la sentenza impugnata escluso l’esistenza di un onere di notificazione della cessione del credito fiscale all’agente della riscossione ai fini dell’opponibilità della stessa all’Amministrazione finanziaria;

– il motivo è infondato;

– le disposizioni di al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 43-bis, e al D.M. n. 384 del 1997, che dettano la disciplina della cessione dei crediti fiscali, non trovano applicazione alla cessione dei crediti i.v.a., essendo dettate unicamente per i crediti per imposte dirette (cfr. Cass. 6 ottobre 2020, n. 21375; Cass. 13 dicembre 2013, n. 27883);

– una siffatta conclusione si impone in considerazione sia del tenore letterale del D.M. n. 384 del 1997, art. 1, comma 1, nella parte in cui fa riferimento alla richiesta di rimborso operata dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi, e laddove estende il novero delle persone legittimate a richiedere il rimborso di imposta ai soggetti di cui al T.U. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, sia del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 19, secondo cui la disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 43-bis, ed altre ivi menzionate, “si applicano alle sole imposte sui redditi”;

– da ciò consegue che alla cessione dei crediti i.v.a., quale quello in oggetto, si applichino le ordinarie regole del codice civile (art. 1260 e ss. c.c.) e le peculiari disposizioni sulla contabilità generale dello Stato (R.D. 8 novembre 1923, n. 2440, art. 69);

– pertanto, ai sensi delle disposizioni da ultimo richiamate, il credito i.v.a. può essere ceduto e la sua opponibilità all’Amministrazione finanziaria richiede che la cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che sia alla stessa notificata nelle forme di legge (cfr., in tema, anche Cass. 6 marzo 2013, n. 5493);

– non è, dunque, previsto alcun obbligo o onere di notifica della cessione anche all’agente della riscossione, per cui la decisione della Commissione regionale si sottrae alla censura formulata;

– per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso non può essere accolto;

– le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 7.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

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