Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16817 del 07/08/2020
Cassazione civile sez. trib., 07/08/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 07/08/2020), n.16817
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16542-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO DI ROMA, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
B.M.D., C.G.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 9755/2016 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,
depositata il 29/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/11/2019 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.
Fatto
RILEVATO
Che:
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione Regionale del Lazio, n. 9733/16/16, emessa il 05.12.2016, che, rigettando l’appello dalla stessa proposto, ha confermato la sentenza n. 2029/2016 della CTP di Roma, in tema di revisione catastale. Quest’ ultima ha accolto il ricorso di B.M.D. e C.G. avverso l’avviso di accertamento catastale dell’Agenzia delle Entrate/Territorio di Roma che, procedendo ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, in conformità al D.P.R. n. 138 del 1998, che disciplina la revisione generale delle zone censuarie e delle tariffe di estimo delle unità immobiliari urbane che insistono in microzone che presentano caratteri di omogeneità, aveva proceduto alla revisione del classamento delle unità immobiliari dei contribuenti, site in Roma nella microzona (OMISSIS) ((OMISSIS)) variandone la classe dalla categoria A/3 (Abitazione tipo economico) classe 3 alla categoria A/2 (Abitazione civile) classe 4, R.C.. 2.595,20.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
La ricorrente Agenzia articola un solo motivo di ricorso con il quale deduce, a norma dell’art. 360 c.p.c., comma l, n. 3, la violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 e della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335. In particolare la ricorrente afferma che il provvedimento è correttamente motivato anche con riferimento a fatti notori.
Gli intimati non si sono costituiti.
Preliminarmente va evidenziato che agli atti manca il documento che attesta la notifica del ricorso alla controparte vale a dire l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione, spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c.; tale produzione è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’intervenuto perfezionamento del procedimento di notifica e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio; in difetto di produzione dell’avviso di ricevimento ed in mancanza di esercizio di attività difensiva da parte dell’intimato il ricorso è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c..
A tal proposito, infatti, le SS.UU., con decisione n. 627 del 14/01/2008, hanno affermato che: ” – l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2;….
– il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può tuttavia domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 180 bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 6, comma 1″.
Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile, non avendo l’intimato svolto attività difensiva e non avendo l’Ufficio addotto alcuna giustificazione in ordine alla mancata produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale.
Non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, adunanza camerale, il 20 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2020