Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16816 del 19/07/2010

Cassazione civile sez. I, 19/07/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 19/07/2010), n.16816

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.C. e P.R., domiciliali in Roma, piazza

Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione,

rappresentati e difesi dall’avv. Di Domizio Silvio per procura in

atti;

– ricorrenti –

contro

DITTA MARIO COMMERCIO LEGNAMI DI MARIO ALBERTO & C. s.n.c.,

in

persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 1051/04 del

17 dicembre 2004;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2

marzo 2010 dal relatore, cons. Schiro’ Stefano;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale, Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza n. 1793 del 2001 il Tribunale di Pescara pronunciava sulla opposizione proposta dalla s.n.c. Mario Commercio Legnami di Mario Alberto & C, con ricorso del 29 settembre 1999, avverso l’atto di precetto intimatole da D.C. per L. 4.835.695. Con tale opposizione la societa’ intimata, avendo eccepito di essere creditrice del D. della somma di L. 8.000.000 in forza di quattro vaglia cambiari – di cui due dell’importo di L. 1.000.000 ciascuno, con scadenza (OMISSIS), emessi da P.R. all’ordine del D. e recanti sul verso la firma di girata in bianco del prenditore, e due dell’importo di L. 3.000.000 ciascuno, con scadenza (OMISSIS), emessi dalla societa’ Magie Horse all’ordine del D. e recanti sul verso la firma di girata in bianco del prenditore medesimo – aveva chiesto la declaratoria di estinzione del credito oggetto dell’atto di precetto per compensazione con il suo contrapposto credito e la condanna del D. al pagamento del residuo credito di L. 3.164.305.

Nel giudizio di opposizione si erano costituiti D.C. e, in qualita’ di interveniente, P.R..

Il primo aveva eccepito la prescrizione dell’azione cambiaria e in subordine l’inammissibilita’ dell’opposizione per difetto del rapporto causale e comunque per violazione della L. C., art. 66, non essendo state compiute le formalita’ necessarie per conservare al girante le azioni verso l’emittente. La seconda eccepiva che i due vaglia cambiari da L. 1.000.000 ciascuno, da lei emessi all’ordine del D., erano gia’ stati pagati alla societa’ opponente a seguito di esecuzione forzata nei suoi confronti conclusasi con ordinanza di assegnazione e concludeva chiedendo che l’opponente fosse condannato a restituirle le due cambiali gia’ pagate. Con la menzionata sentenza il Tribunale di Pescara accoglieva in parte l’opposizione, disponendo la compensazione parziale dei crediti contrapposti limitatamente ai due vaglia cambiari di L. 3.000.000 ciascuno, e condannava il D. al pagamento della differenza di L. 2.164.305, oltre a interessi, ordinando alla ditta Mario Commercio Legnami di restituire alla P. i due vaglia cambiari da questa gia’ pagati.

Su appello del D. e della P., la Corte di appello dell’Aquila, con sentenza n. 1051/04 del 17 dicembre 2004, respingeva il gravame e confermava la sentenza impugnata.

A sostegno della decisione la Corte di merito, per quel che rileva in questa sede, cosi’ argomentava:

1.a. come gia’ affermato dal Tribunale, la societa’ Mario Commercio Legnami non aveva proposto l’azione cambiaria, ma quella causale, utilizzando i titoli di credito come chirografi, ossia come promesse di pagamento che la esimevano dall’onere di provare il rapporto sottostante ai sensi dell’art. 1988 c.c.; di conseguenza l’eccezione di prescrizione dell’azione cambiaria era del tutto inconferente una volta che tale azione non era stata esercitata;

1.b. era irrilevante, ai fini del rigetto dell’opposizione, la circostanza che la societa’ avesse lasciato prescrivere l’azione cambiaria, posto che il comportamento di un portatore o di un girante, il quale, dopo aver lasciato prescrivere l’azione cartolare, proponga l’azione causale nei confronti del proprio diretto girante, non pregiudica la possibilita’ per quest’ultimo, una volta ottenuta la disponibilita’ del titolo a seguito del pagamento, di esercitare l’azione cartolare verso il traente e verso i precedenti giranti;

infatti, ai sensi della L.C., art. 94, comma 3, la prescrizione dell’azione cartolare si determina autonomamente, nei confronti di ciascun obbligato di regresso, cominciando a decorrere dal giorno in cui il girante ha pagato la cambiale o dal giorno in cui l’azione di regresso e’ stata proposta contro di lui;

1.c. erano infondate le censure sulla disposta integrale compensazione delle spese processuali, poiche’, quanto al rapporto Mario Commercio Legnami – P., quest’ultima era intervenuta nel processo per sua scelta, mentre la difesa relativa all’avvenuto pagamento delle due cambiali ben avrebbe potuto essere svolta anche dal D., con la conseguenza che detta scelta non poteva risolversi in un aggravio delle spese in danno della societa’ opponente, che in definitiva aveva visto accolta la propria opposizione; invece, quanto al rapporto Mario Commercio Legnami – D., la compensazione delle spese risultava addirittura premiante per l’opposto che era rimasto soccombente e di cui era rimasto accertato un debito residuo, una volta operata la dovuta compensazione.

2. Per la cassazione di tale sentenza il D. e la P. ricorrono sulla base di tre motivi. La societa’ intimata non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il D., denunciando violazione degli artt. 1988 e 2697 c.c., dell’art. 112 c.p.c. e vizio di motivazione, lamenta che la Corte di appello, nonostante l’esplicita eccezione, reiterata anche in appello, di difetto del rapporto causale e della traditio del titolo, si e’ limitata ad affermare con motivazione apparente che la societa’ Mario Commercio Legnami non era gravata dall’onere di fornire la prova del rapporto sottostante, in quanto aveva utilizzato i titoli di credito come semplici chirografi, ossia come promesse di pagamento con gli effetti di cui all’art. 1988 c.c. senza considerare che l’azione causale riveniente da girata in bianco esige che il portatore, invocante la girata quale promessa di pagamento in suo favore ai sensi dell’art. 1988 c.c., fornisca la prova, su di lui incombente, che il titolo gli si sia stato effettivamente consegnato o che il girante abbia comunque inteso trasmettergli i diritti rivenienti dal titolo.

2. Con il secondo motivo il D. denuncia violazione della L.C., art. 66, comma 3, e art. 94, comma 1, e vizio di motivazione e deduce che la Corte di appello, dopo aver esattamente qualificato come azione diretta quella spettante al prenditore – girante nei confronti dell’emittente dei due vaglia cambiari da L. 3.000.000 ciascuno, ha poi affermato che il portatore dei vaglia (Mario Commercio Legnami), nel promuovere l’azione causale nei confronti del proprio girante dopo circa nove anni dalla scadenza dei due titoli, non aveva pregiudicato le azioni spettati allo stesso girante, in quanto ai sensi della L.C., art. 94, comma 3, la prescrizione dell’azione cartolare si determina autonomamente nei confronti di ciascun obbligato di regresso, cominciando a decorrere dal giorno in cui il girante ha pagato la cambiale o dal giorno in cui l’azione di regresso e’ stata proposta contro di lui. Il ricorrente deduce al riguardo che, ricorrendo tra prenditore girante ed emittente azione cambiaria diretta e non di regresso, trova applicazione la L.C., art. 94, comma 1, secondo cui le azioni cambiarie contro l’accettante si prescrivono in tre anni a decorrere dalla data della scadenza, con la conseguenza che nella specie, quando l’azione causale e’ stata proposta (13 ottobre 1999, data di notifica dell’opposizione all’esecuzione), l’azione cartolare diretta era ampiamente prescritta essendo decorsi oltre tre anni dalle scadenze indicate nei due vaglia cambiari (31 marzo 1990 e 30 aprile 1990), tenuto altresi’ conto che l’espressione azione di regresso di cui alla L. C., art. 66, comma 3, deve essere intesa in senso comprensivo di tutte le azioni cambiarie spettanti a qualsiasi debitore e quindi anche all’azione cambiaria diretta spettante al prenditore girante nei confronti dell’emittente.

3. Con il terzo motivo la P., nel denunciare violazione degli artt. 92 e 97 c.p.c. e vizio di motivazione, lamenta che la Corte di appello abbia respinto il gravame anche nella parte in cui era stata impugnata la compensazione integrale delle spese processuali disposta dal giudice di primo grado, ritenendo che l’intervento in giudizio della stessa P. fosse dipeso da una sua scelta e che l’argomento difensivo relativo all’avvenuto pagamento delle due cambiali avrebbe potuto essere utilmente svolto anche dal solo D.. La ricorrente deduce che sul punto la motivazione della sentenza di appello e’ manifestamente illogica, in quanto non tiene conto che in primo grado la societa’ Mario Commercio Legnami era risultata soccombente rispetto alla domanda di accertamento e di restituzione dei titoli da lei formulata e non ha considerato che il diritto alla restituzione dei titoli non poteva essere fatto valere, per suo conto, dal D. “atteso il chiaro divieto di cui all’art. 81 c.p.c.”. La P. lamenta infine che del tutto immotivatamente e’ stata disposta la condanna solidale dei soccombenti alle spese relative al grado di appello.

4. Con riferimento alle censure sollevate dal D., per ragioni di priorita’ logica deve essere dapprima esaminato il secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto l’inammissibilita’, ai sensi della L. C., art. 66, comma 3, dell’azione causale esercitata dalla societa’ Mario Commercio Legnami e posta a base dell’opposizione all’esecuzione dalla medesima promossa con il presente giudizio. Il motivo e’ fondato.

In base alla L. C., art. 66, comma 3, il mancato adempimento, da parte del giratario della cambiale, dell’onere di restituire al proprio girante il titolo “impregiudicato”, vale a dire idoneo a legittimare l’esercizio delle azioni cambiarie che gli competono nei confronti del proprio debitore, comporta l’inammissibilita’ dell’azione “causale” proposta dal giratario che, per propria inattivita’, abbia lasciato prescrivere l’azione “cambiaria” di regresso, spettante al girante, o diretta, spettante al girante che sia anche primo prenditore (Cass. 1998/1640; 2003/14684).

La Corte di appello, nel richiamare tale principio e pur esattamente ritenendo che l’azione cambiaria nei confronti dell’emittente spettante al D., quale primo prenditore e girante dei due vaglia cambiari dell’importo di L. 3.000.000 ciascuno, dovesse essere considerata quale azione cambiaria diretta e non di regresso, ha escluso che nella specie detta azione fosse prescritta, alla stregua del disposto della L. C., art. 94, comma 3, in forza del quale il comportamento del portatore o di un girante, il quale, dopo aver lasciato prescrivere l’azione cartolare, proponga l’azione causale nei confronti del proprio diretto girante, non pregiudica la possibilita’ per quest’ultimo, una volta ottenuta la disponibilita’ del titolo a seguito del pagamento, di esercitare l’azione cartolare verso il traente e verso i precedenti giranti, in quanto la prescrizione dell’azione cartolare si determina autonomamente nei confronti di ciascun obbligato di regresso (Cass. 2003/4910).

Osserva tuttavia il collegio che la disciplina della prescrizione stabilita dalla L. C., art. 94, comma 3 riguarda l’azione cambiaria di regresso dei giranti gli uni con gli altri e quella contro il traente, ma non l’azione cambiaria diretta del girante che sia anche primo prenditore nei confronti dell’accettante (e quindi anche dell’emittente del vaglia cambiario, in virtu’ del richiamo alla L. C., art. 94 operato dalla L. C., art. 102; cfr. Cass. 1991/5885), per la quale trova applicazione la L. C., art. 94, comma 1, secondo il quale l’azione cambiaria contro l’accettante si prescrive in tre anni dalla data della scadenza. Infatti la prescrizione triennale dell’azione diretta, data contro l’accettante della cambiale (o l’emittente del vaglia cambiario) e prevista dalla L. C., art. 94, decorre in ogni caso dalla scadenza della cambiale e segna la definitiva estinzione di tutti i diritti cambiari incorporati nel titolo, costituendo il limite temporale massimo per l’utilizzazione di questo sul piano cambiario, si da potersi configurare come eccezione reale opponibile a qualsiasi possessore (Cass. 1974/4183).

L’accoglimento del secondo motivo del ricorso proposto dal D. comporta l’assorbimento del primo motivo, concernente l’infondatezza nel merito dell’azione causale per mancanza di prova sul rapporto causale sottostante e sulla traditio del titolo.

5. E’ fondata anche la doglianza della P. in ordine al rigetto da parte della Corte di appello della censura relativa alla integrale compensazione delle spese relative al giudizio di primo grado. In tema di spese processuali e con riferimento al testo dell’art. 92 c.p.c. nella versione anteriore alla sua sostituzione intervenuta per effetto della L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a) (e succ. modif. ed integr.), la valutazione dell’opportunita’ della compensazione totale o parziale delle stesse rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, senza che sia richiesta una specifica motivazione al riguardo. Pertanto, la relativa statuizione, quale espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, e’ incensurabile in sede di legittimita’, salvo che non risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero che la decisione del giudice di merito sulla sussistenza dei giusti motivi ai sensi del citato art. 92 c.p.c. sia accompagnata dall’indicazione di ragioni palesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o la evidente erroneita’, lo stesso processo formativo della volonta’ decisionale espressa sul punto (Cass. 2006/ 22541; 2007/14964), dovendosi in tal caso il sindacato di legittimita’ estendere alla verifica dell’idoneita’ in astratto dei motivi posti a giustificazione della pronuncia dell’adeguatezza della relativa motivazione (Cass. 2009/7523).

La Corte d’appello – nell’affermare che la P. e’ intervenuta nel processo per sua scelta e che la difesa relativa all’avvenuto pagamento dei due vaglia cambiari ben avrebbe potuto esser svolta anche dal D., con la conseguenza che la scelta della P. non poteva risolversi in un aggravio delle spese in danno della Mario Commercio Legnami, che aveva comunque vista accolta la propria opposizione – ha fornito una motivazione della disposta compensazione delle spese processuali del tutto illogica rispetto alle risultanze processuali e inidonea a giustificare la decisione sul punto. E’ indubbio infatti che la P., quale emittente di due delle quattro cambiali sulle quali la societa’ Mario Commercio Legnami aveva fondato la propria opposizione all’esecuzione promossa dal D., aveva un interesse personale e diretto, nella sua veste di obbligato cambiario principale, a far accertare anche nei suoi confronti l’avvenuto pagamento dei titoli e a richiedere la loro restituzione, essendo le cambiali ancora in possesso della girataria.

L’intervento in giudizio della P. non e’ stato pertanto determinato da una sua discrezionale e superflua scelta, che avrebbe potuto essere evitata demandando la difesa sul punto al D., come incongruamente sostenuto dalla Corte di appello, ma ha rappresentato un atto difensivo resosi necessario per far fronte alla pretesa creditoria del possessore dei titoli cambiari e che ha portato all’accertamento, con pronuncia idonea a far stato anche nei confronti della debitrice principale, dell’avvenuto pagamento delle cambiali e del diritto alla restituzione delle stesse alla emittente.

Resta assorbita la censura sulla condanna in solido alle spese del giudizio di secondo grado, dovendosi comunque procedere ad una nuova liquidazione di tali spese in conseguenza dell’accoglimento del ricorso per cassazione.

6. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata in relazione alle censure accolte e, poiche’ non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto. la causa puo’ essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1. A tale riguardo si deve in primo luogo ritenere inammissibile l’azione causale relativa alle due cambiali dell’importo di L. 3.000.000 ciascuna, proposta dall’opponente nel 1999, quando era gia’ ampiamente maturato il termine triennale di prescrizione dell’azione cartolare spettante al D. nei confronti dell’emittente dei titoli cambiari, termine computato rispetto alle date di scadenza delle cambiali medesime (31 marzo 1990 e 30 aprile 1990). Di conseguenza, fermo restando l’accertamento compiuto nelle precedenti fasi di merito, e da nessuno censurato in sede di legittimita’, in ordine all’avvenuto pagamento delle restanti due cambiali da L. 1.000.000 ciascuna, l’opposizione all’esecuzione proposta dalla societa’ Mario Commercio Legnami nei confronti di D.C. deve essere complessivamente rigettata.

Le spese processuali relative ai gradi di merito e quelle concernenti il giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il secondo motivo del ricorso proposto da D.C., assorbito il primo. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione all’esecuzione proposta dalla Ditta Mario Commercio Legnami di Mario Alberto & C. s.n.c., che condanna al pagamento in favore del D. delle spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in Euro 1.900,00, di cui Euro 600,00 per diritti ed Euro 100,00 per esborsi, e di quelle del giudizio di appello, che si liquidano in Euro 1.560,00, di cui Euro 460,00 per diritti ed Euro 100,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge per entrambi i giudizi.

Accoglie il ricorso di P.R.. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna la Ditta Mario Commercio Legnami di Mario Alberto & C. s.n.c. al pagamento in favore della P. delle spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in Euro 1.700,00, di cui Euro 500,00 per diritti ed Euro 100,00 per esborsi, nonche’ di quelle del giudizio di appello, che si liquidano in euro 1.360,00, di cui Euro 360,00 per diritti ed Euro 100,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge per entrambi i giudizi.

Condanna infine la Ditta Mario Commercio Legnami di Mario Alberto &

C. s.n.c. al pagamento in favore del D. e della P. delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano per il primo in Euro 900,00, di cui Euro 700,00 per onorari, e per la seconda in Euro 700,00, di cui Euro 500,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge per entrambi.

Cosi’ deciso in Roma, il 2 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA