Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16816 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 15/06/2021), n.16816

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15923/2016 R.G. proposto da:

S.N. rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Vaccaro

elettivamente domiciliato in Roma, via S. Tommaso D’Aquino, 16,

presso lo studio dell’Avv. Antonino Dierna per procura speciale a

margine del ricorso.

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura

generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei

Portoghesi, n. 12, è domiciliata.

– controricorrente –

e contro

Riscossione Sicilia s.p.a. in persona del legale rappresentante,

rappresentata e difesa dall’avv. Stefania Interdonato, elettivamente

domiciliata in Roma, via Cola Di Rienzo, 180, presso lo studio

dell’Avv. Carmela Salvo per procura speciale in calce al ricorso.

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della

Sicilia n. 5163/16/15, depositata il 15.12.2015.

Udita la relazione svolta alla udienza camerale del 10.3.2021 dal

Consigliere Rosaria Maria Castorina.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza n. 5163/16/15, depositata il 15.12.2015. la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia rigettava l’appello proposto da S.N. nei confronti di Riscossione Sicilia s.p.a. e dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Siracusa che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso una cartella di pagamento.

La CTR affermava che la cartella di pagamento era stata regolarmente impugnata, sicchè ogni questione sulla regolarità della notifica era travolta dal raggiungimento dello scopo.

Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso il contribuente affidando il suo mezzo a quattro motivi, illustrati con memoria. Riscossione Sicilia s.p.a. e Agenzia delle Entrate si sono costituite depositando controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, degli artt. 148,156 e 160 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta che la CTR non aveva rilevato che la mancanza della relata di notifica sulla copia della cartella ne determinava l’inesistenza giuridica e che la consegna a mani del figlio non esonerava l’agente notificatore dall’invio della raccomandata informativa.

La censura non è fondata.

Questa Corte è ferma nel ritenere che “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982, in quanto tale forma “semplificata” di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall’agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato” (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018, Rv. 651834 – 01; conf. Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019, Rv. 653680 – 01, secondo cui “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l’invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione della L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 883, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della L. n. 890 del 1982”; v. anche, Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 14146/2014.

In questa direzione, del resto, depone proprio il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, che consente agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica “nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all’ufficio o all’azienda” (comma 2) o al “portiere dello stabile dov’è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda” del destinatario, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da tali soggetti, prevedendo lo stesso art. 26, il rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. Cass. n. 14196/2014, Cass. ord. n. 3254/16, Cass. n. 802 del 2018; conf. Cass. n. 12083 del 2016 e n. 29022 del 2017).

La Corte costituzionale, occupandosi della questione ha dichiarato, con la sentenza n. 175 del 2018, la conformità a Costituzione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, rilevando che “la semplificazione insita nella notificazione diretta”, consistente “nella mancanza della relazione di notificazione di cui all’art. 148 c.p.c. e alla L. n. 890 del 1982, art. 3” e nella “mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica (cosiddetta CAN)”, “anche se (…) comporta, in quanto eseguita nel rispetto del citato codice postale, uno scostamento rispetto all’ordinario procedimento notifica tono a mezzo del servizio postale ai sensi della L. n. 890 del 1982, non di meno (…) è comunque garantita al destinatario un’effettiva possibilità di conoscenza della cartella di pagamento notificatagli ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1”. Ha precisato il Giudice delle leggi che, seppure non sia prevista la relata di notifica, nella notificazione “diretta” ai sensi del citato art. 26 “c’è il completamento dell’avviso di ricevimento da parte dell’operatore postale che, in forma sintetica, fornisce la prova dell’avvenuta consegna del plico al destinatario o al consegnatario legittimato a riceverlo”. Inoltre, la mancata previsione di un obbligo di comunicazione di avvenuta notifica (ma solo nel caso in cui il plico sia consegnato dall’operatore postale direttamente al destinatario o a persona di famiglia o addetto alla casa, all’ufficio o all’azienda o al portiere), “non costituisce nella disciplina della notificazione”, nonostante tale “obbligo vale indubbiamente a rafforzare il diritto di azione e di difesa (art. 24 Cost., commi 1 e 2) del destinatario dell’atto”, “una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto”.

Nella specie la CTR ha accertato che la cartella era stata notificata a mani del figlio che aveva sottoscritto, presso il domicilio fiscale del contribuente.

La cartella è stata dunque notificata correttamente.

Inammissibile appare il rilievo sulla impossibilità di sanatoria dell’atto a seguito dell’intervenuta decadenza dal potere impositivo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 comma lett. a).

Il contribuente confonde la sanatoria della notifica della cartella di pagamento per raggiungimento dello scopo, affermata dalla CTR con la sanatoria dell’atto amministrativo viziato che non è oggetto della pronuncia del giudice di appello, nè il contribuente ha allegato quando e in quale atto la questione sarebbe stata sollevata.

2. Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 118 att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Lamenta che la CTR aveva motivato per relationem alla sentenza di primo grado senza esplicitare in alcun modo il proprio ragionamento.

3. Con il terzo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la CTR omesso di pronunciarsi sui motivi di gravame dichiarandoli assorbiti.

Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta. Esse sono fondate.

La CTR dopo essersi soffermata sulla notifica della cartella per affermarne la correttezza ha motivato sul rigetto facendo riferimento alla sentenza di primo grado, di cui ha dichiarato di condividere le motivazioni. Confermata la sentenza di primo grado ha dichiarato assorbite tutte le altre questioni proposte, senza esaminarle.

Questa Corte ha più volte chiarito che la motivazione “per relationem” è legittima in tanto e in quanto il giudice di appello, richiamando nella sua pronuncia gli elementi essenziali della motivazione della sentenza di primo grado, non si limiti solo a farli propri, ma confuti le censure contro di essi formulate con i motivi di gravame, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto. La sentenza va giudicata priva di motivazione qualora contenga – anche ab implicito occorre dire – un mero rimando alla sentenza di primo grado, che si risolva in una acritica approvazione della decisione soggetta a controllo (Cass. 11 giugno 2008, n. 15483; Cass. 14 febbraio 2003, n. 2196; Cass. 4 marzo 2002, n. 3066; Cass. 28 gennaio 2000, n. 985). In sostanza, la sentenza d’appello deve essere cassata allorquando la laconicità della motivazione adottata, costruita alla stregua di adesione alla sentenza appellata, non permetta in alcun modo di ritenere che all’affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. 20 maggio 2011, n. 11138; Cass. 2 febbraio 2006, n. 2268).

Nè può ritenersi che le questioni sottoposte fossero assorbite.

Ciò posto va rilevato che, secondo l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte (cfr. tra le altre, Cass. n. 28663 del 27/12/2013) condiviso dal Collegio, la figura dell’assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale, con la pronuncia sulla domanda assorbente, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre è in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande. Ne consegue che l’assorbimento non comporta un’omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell’assorbimento, per cui, ove si escluda, rispetto ad una certa questione proposta, la correttezza della valutazione di assorbimento, avendo questa costituito l’unica motivazione della decisione assunta, ne risulta il vizio di motivazione del tutto omessa (Cass. n. 32415/2018).

I motivi due e tre devono essere, pertanto accolti, con assorbimento della trattazione del quarto motivo con il quale si censura la liquidazione delle spese e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Sicilia in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie i motivi due e tre di ricorso, rigettato il primo e assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia, in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

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