Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16816 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. II, 09/08/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 09/08/2016), n.16816

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25444-2012 proposto da:

F.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GOLAMEI 2, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO ARDIZZI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DANNI LIVIO LAGO

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

S.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2062/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 21/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2016 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito l’Avvocato Alessandro Ardizzi per la ricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell’8 agosto 2005 il Tribunale di Bassano del Grappa rigettava la querela di falso proposta da F.F. nei confronti dell’avviso di ricevimento attestante la notifica del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti su istanza di S.R., dichiarando la tardività dell’opposizione e la esecutorietà del decreto stesso.

Infatti, essendo stato emesso il decreto ingiuntivo n. 141 per la somma di Euro 4.648,13 su richiesta del geom. S. per il saldo di prestazioni professionali rese nell’interesse dell’ingiunta, quest’ultima aveva proposto opposizione dinanzi all’indicato Tribunale, assumendo l’inesistenza del credito vantato.

Tuttavia era sorta contestazione in ordine alla tempestività dell’opposizione, in ragione del fatto che l’avviso di ricevimento del decreto opposto recava la data del 3/4/2002, anzichè quella del 4/4/2002, che l’opponente riteneva veritiera, ed in relazione alla quale ultima data l’opposizione sarebbe risultata tempestiva.

Nel corso del giudizio era stata quindi proposta dall’opponente querela incidentale di falso, che all’esito dell’istruttoria era stata rigettata con la detta sentenza.

Avverso quest’ultima proponeva appello la F. e la Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza n. 2062 del 21 settembre 2011 rigettava il gravame.

La Corte veneta dopo aver disatteso l’eccezione di nullità della pronuncia gravata per essere stata decisa dal Tribunale in composizione collegiale, anche per quanto concerneva il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, rilevando che era stato correttamente applicato l’art. 281 nonies c.p.c., apparendo in ogni caso superflua la formale adozione di un provvedimento di riunione relativamente al procedimento incidentale di falso, disattendeva altresì le doglianze relative al rigetto della querela.

Evidenziava che la certificazione proveniente dall’amministrazione postale era priva di valore probatorio, in quanto non idonea a sostituire l’avviso di ricevimento, come peraltro confermato dal direttore della filiale delle (OMISSIS) di (OMISSIS), che aveva chiarito che la divergenza delle date tra quella della certificazione e quella riportata sull’avviso di ricevimento, ben poteva spiegarsi per il fatto che la lavorazione della distinta del portalettere venne effettuata il giorno successivo.

Nessuno dei testi aveva saputo riferire con esattezza quale fosse stato il giorno dell’effettiva consegna, sicchè mancava la prova della falsità dell’atto impugnato.

In relazione alla diversa doglianza dell’appellante, secondo cui il Tribunale avrebbe deciso sulla domanda di tardività dell’opposizione, nonostante l’opposto, invitato a precisare le conclusioni, avesse limitato le stesse alla sola querela di falso, riteneva che la funzionalità della decisione sulla querela rispetto alla decisione sulla tempestività dell’opposizione, consentiva di affermare che, avendo lo S. richiesto comunque il rigetto della querela, non vi fosse stata alcuna rinuncia alle domande proposte nel giudizio di opposizione. Infine veniva disattesa anche la richiesta di risarcimento del danno morale avanzata dall’opponente, in considerazione dell’inammissibilità dell’opposizione, e ciò anche alla luce del fatto che comunque non era stata avanzata alcuna richiesta istruttoria a tal fine.

Avverso la indicata sentenza della Corte di Appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione F.F. articolandolo su tre motivi.

S.R. non ha svolto difese in questa fase.

Parte ricorrente ha depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 189 c.p.c., nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 225 c.p.c..

Deduce che dinanzi al Tribunale, l’opposto avrebbe dovuto precisare le conclusioni con riferimento all’intero giudizio di merito, non limitandosi al solo procedimento di querela di falso.

Erroneamente la Corte distrettale ha reputato che non vi fosse stata la violazione dell’art. 112 c.p.c., per essersi il Tribunale pronunziato anche sulla richiesta dell’opposto di dichiarare la tardività dell’opposizione e di pronunziare l’esecutività del decreto opposto, trascurando che si trattava in realtà di richieste abbandonate, in quanto non riproposte in sede di conclusioni.

In realtà costituisce orientamento consolidato quello per il quale la mancata riproposizione di determinate richieste in sede di conclusioni, sebbene non possa far presumere la volontà di abbandono della parte, impone però di verificare se emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa.

Tale verifica non poteva che condurre ad avvalorare la presunzione di abbandono delle domande, di merito, che non erano state in alcun modo richiamate nemmeno nei successivi scritti conclusionali.

Il motivo è evidentemente destituito di fondamento.

Ed, infatti, occorre ricordare che nel giudizio di opposizione era sorta questione circa la tempestività dell’opposizione stessa, sul presupposto che, prendendo a riferimento la data di notifica del decreto, quale emergente dall’avviso di ricevimento (3/4/2002), la notifica della citazione in opposizione era avvenuta oltre il termine di cui all’art. 641 c.p.c.

L’opponente assumendo che la data in oggetto era diversa da quella di effettiva consegna dell’atto (4/4/2002), ha pertanto proposto querela di falso nei confronti della detta attestazione (per la necessità della querela di falso si veda ex multis Cass. n. 24852/2006), onde impedire la prospettata inammissibilità dell’opposizione per la sua tardività.

Ad avviso della ricorrente, poichè le parti erano state invitate, all’esito dell’istruttoria sulla querela di falso, a precisare le conclusioni sia sul procedimento incidentale che sulla domanda di merito, non essendosi avvalso il Tribunale della facoltà ex art. 225 c.p.c., comma 2 di rimessione separata della causa al collegio sulla sola querela, l’opposto avrebbe dovuto formulare le proprie conclusioni anche sul merito della controversia, sicchè, una volta decisa la questione circa l’autenticità dell’atto impugnato, il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare la tardività dell’opposizione, non essendo stata oggetto di una puntuale richiesta in sede di conclusioni da parte dell’opposto.

Trascura tuttavia la F. che, così come pacificamente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, e come autorevolmente stabilito da Cass. S.U. n. 2387/1982, l’irrevocabilità del decreto ingiuntivo, con conseguente inammissibilità dell’opposizione, per essere stata questa proposta dopo il decorso del termine all’uopo fissato, e per non avere l’opponente dedotto e dimostrato le circostanze giustificative dell’opposizione tardiva di cui all’art. 650 cod. proc. civ., configura un’ipotesi di giudicato interno, e, come tale, è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo (in senso conforme si veda di recente, Cass. n. 24858/2011, a mente della quale il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo può rilevare d’ufficio l’inammissibilità dell’opposizione per inosservanza del termine prescritto dall’art. 641 c.p.c.).

Ne consegue che, anche a voler dar credito alla tesi di parte ricorrente, secondo cui l’opposto avrebbe reso delle conclusioni unicamente in merito al procedimento incidentale, tuttavia, una volta pervenutosi al rigetto della querela di falso, rientrava nel potere officioso del giudice il rilievo della tardività dell’opposizione, tenuto conto della conferma circa la rilevanza probatoria della data risultante dall’avviso di ricevimento, dovendosi quindi ritenere corretta la declaratoria di inammissibilità con la conseguente dichiarazione di esecutorietà del decreto opposto (art. 654 c.p.c.).

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 281 nonies c.p.c. con la conseguente nullità del procedimento e della sentenza gravata, nonchè la violazione degli artt. 50 bis, ter e quater e dell’art. 156 c.p.c.

La Corte veneta ha infatti ritenuto che fosse corretta la decisione ad opera del Collegio sia della querela di falso che del giudizio di opposizione, ritenendo superflua la formale adozione di un provvedimento di riunione.

Rileva la ricorrente che occorreva in ogni caso l’adozione di un formale provvedimento di riunione ad opera del G.I., sicchè in assenza dello stesso, la decisione unitaria delle controversie da parte del Collegio, atteso il disposto di cui all’art. 50 quater c.p.c., ha determinato una violazione delle regole di riparto tra tribunale in composizione monocratica e collegiale, con la conseguente invalidità della sentenza emessa in primo grado.

Anche tale motivo deve essere disatteso.

Ed, infatti, questa Corte ha già avuto modo di precisare che (cfr. Cass. n. 3896/1982) la riunione di cause – costituendo un provvedimento ordinatorio rimesso alla discrezionale valutazione del giudice del merito – può essere disposta anche implicitamente con la sentenza che decide nel merito tali cause; conseguentemente, la sentenza di primo grado che abbia congiuntamente trattato due cause connesse senza un esplicito provvedimento di riunione non è affetta da nullità, nè comporta da parte del giudice di appello la rimessione della causa al primo giudice.

Peraltro il ragionamento di parte ricorrente trascura la peculiarità del caso legata al fatto che la causa che ha determinato la decisione ad opera del collegio anche del giudizio di opposizione, è il procedimento incidentale di querela di falso, il quale proprio per il suo carattere incidentale, prevede che debba essere istruito, ove il giudice competente per la causa di merito sia il Tribunale, dallo stesso giudice istruttore del merito, rivelandosi in tal senso del tutto superflua l’adozione di un provvedimento di riunione.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Lamenta la ricorrente che il rigetto della querela di falso sia il frutto di un’approssimativa valutazione delle prove assunte, ed in particolare della attestazione rilasciata dalla filiale delle Poste di (OMISSIS).

Sebbene quest’ultima non abbia efficacia piena probatoria, costituisce comunque un elemento che imponeva al giudice di dover nuovamente sollecitare l’evasione dell’ordine di esibizione da parte delle Poste. Anche la deposizione testimoniale resa dal direttore dell’ufficio postale di (OMISSIS) non dava contezza delle ragioni per le quali sussisteva la discrepanza tra la data di cui all’avviso e quella della certificazione, non avendo contribuito a risolvere i dubbi circa la data effettiva di consegna anche le altre deposizioni testimoniali, tra cui quella dello stesso incaricato alla consegna.

Anche tale motivo appare destituito di fondamento.

Ed, infatti, la sua formulazione mira surrettiziamente a sollecitare una non consentita rivalutazione dei fatti di causa ad opera di questa Corte, e ciò a fronte di una motivazione del giudice di merito che appare esente da vizi logici ovvero da incongruità nella ricostruzione del fatto. La Corte di merito, assolvendo al compito di sua competenza, relativo alla corretta ricostruzione dei fatti, ha evidenziato l’impossibilità di poter trarre elementi decisivi in ordine alla veridicità della data apposta sul documento impugnato, dalla certificazione rilasciata dall’ufficio postale, che reca l’espressa precisazione circa l’assenza di valore probatorio della medesima, evidenziando altresì come le ragioni di tale apparente difformità di date, alla luce di quanto riferito in sede di escussione testimoniale dal direttore dell’ufficio postale, ben potesse giustificarsi nella diversità tra il giorno della consegna e quello di successiva lavorazione della distinta presso l’ufficio.

Ha altresì evidenziato che nessuno dei testi era stato in grado di confortare l’assunto della querelante circa il fatto che il plico le fosse stato consegnato in data 4 aprile, anzichè il giorno precedente, come invece risultava dall’avviso, soggiungendo che la mancata ottemperanza all’ordine di esibizione da parte del terzo, non poteva ripercuotersi in danno dell’opposto.

Trattasi di argomentazioni che, come detto, si connotano per un’esaustività della disamina degli elementi probatori e per una loro intrinseca coerenza, e che pertanto rendono immune la sentenza impugnata dalle censure mosse dalla ricorrente, sulla quale, in ogni caso ricadeva l’onere di dimostrare la falsità del documento (cfr. in tal senso Cass. n. 6050/1998; Cass. n. 4571/1983).

D’altronde la stessa ricorrente riconosce che il quadro probatorio escluderebbe l’esistenza di certezze oggettive, situazione questa che non poteva che portare al rigetto della querela proposta.

Quanto infine alla mancata ottemperanza all’ordine di esibizione impartito dal giudice di merito al terzo, valga a tal fine ricordare che secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 18833/2003) l’ordine di esibizione di documenti non è suscettibile di esecuzione coattiva, nè per iniziativa del giudice, non esistendo nel codice di procedura disposizioni analoghe a quelle del codice di procedura penale circa il potere di ricercare documenti o cose pertinenti al reato, nè ad iniziativa della parte interessata, non costituendo quell’ordinanza titolo esecutivo e non potendo essere, quindi, attuata con gli strumenti di cui all’arte. 605 c.p.c. e segg. così che il rifiuto dell’esibizione, ove provenga da un terzo non consente di trarre nessun elemento di prova nei confronti della controparte.

4. Nulla per le spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 14 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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