Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16816 del 07/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 07/08/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 07/08/2020), n.16816

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1198-2017 proposto da:

NUOVA BANCA DELL’ETRURIA E DEL LAZIO SPA, elettivamente domiciliata

in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato

MAURIZIO BRIZZOLARI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CINZIA BALDO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

E contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI AREZZO – TERRITORIO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1059/2016 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 08/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2019 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio soc.c.oop. ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione Regionale della Toscana n. 1059/2016, emessa il 26 maggio 2016, che in riforma della sentenza n. 362/16 della CTP di Arezzo, che aveva accolto in parte il ricorso di Banca Etruria avverso l’avviso di accertamento di estimi catastali relativi ad un parcheggio multipiano in proprietà superficiaria della Banca, ha dichiarato inammissibile l’appello.

In particolare i giudici dell’appello hanno accolto l’eccezione del difetto di legittimazione attiva del sottoscrittore dell’appello, il Responsabile del Servizio Leasing della Banca, in luogo del Presidente del Consiglio di Amministrazione, titolare della rappresentanza legale, come da art. 49 dello Statuto dell’Ente.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

L’Ente articola un solo motivo di ricorso con il quale deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 in relazione alla falsa applicazione dell’art. 182 c.p.c. nella sua attuale formulazione a seguito delle modifiche apportate dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46.

L’Agenzia si è costituita con controricorso.

Il motivo di ricorso è fondato.

Questa Corte si è già espressa in ordine alla possibilità di ratifica e sanatoria del difetto di legittimazione processuale della persona fisica rappresentante dell’ente, nel processo tributario, con la decisione n. 3084 del 2016 che ha affermato il principio secondo cui “In tema di processo tributario, in ragione del principio di integrazione delle norme non incompatibili del codice di rito civile, è applicabile il disposto di cui all’art. 182 c.p.c. (come modificato dalla novella di cui alla L. n. 69 del 2009), con la conseguenza che il difetto di legittimazione processuale della persona fisica, che agisca in giudizio in rappresentanza (organica) di un altro soggetto, può essere sanato, in qualunque stato e grado del giudizio (e, dunque, anche in appello), con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato dell’effettiva rappresentanza, che manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del “falsus procurator”. (In applicazione dell’anzidetto principio, la S.C. ha riconosciuto efficacia sanante alla costituzione in appello del liquidatore nominato a seguito dello scioglimento della società, rispetto al ricorso proposto in primo grado dal precedente legale rappresentante ormai privo di poteri al momento della sottoscrizione dell’atto di impugnazione)”.

Il principio va applicato al caso in esame e pertanto il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, per il giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, adunanza camerale, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2020

 

 

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