Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16816 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 07/07/2017, (ud. 15/06/2017, dep.07/07/2017),  n. 16816

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. NOCERA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18144/2011 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

DELTA 2000 s.r.l., con sede in (OMISSIS), in persona

dell’Amministratore unico e legale rappresentante p.t., difesa,

giusta procura speciale a margine del controricorso, dall’avv.

Tommaso De Dominicis, con studio in Roma, Via Giuseppe Avezzana n.

31, ove è elettivamente domiciliata;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 144/38/10 della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio, depositata il 19/05/2010, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/06/2017

dal Dott. Andrea Nocera, Magistrato addetto al Massimario, applicato

alla Sezione Tributaria.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 19/05/2010, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio (hinc: CTR) ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Civitavecchia contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma (hinc: CTP) n. 49/09/2008, avente ad oggetto il diniego di condono ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 15, come prorogato dalla L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 48, sulle istanze di sanatoria presentate in ordine all’avviso di rettifica e liquidazione in aumento della imposta di registro per il trasferimento di terreno edificabile in (OMISSIS), di cui al rogito notarile del 27.12.2002, nonchè per il recupero dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale per aver indebitamente goduto dell’agevolazione di cui alla L. n. 388 del 2000, per essere l’area compresa nel piano urbanistico particolareggiato.

La CTR ha ritenuto, nella specie, inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia “perchè manca…qualsiasi contestazione della sentenza impugnata, anche con riguardo ad un solo capo della domanda o della questione di cui è controversia”. L’assenza di enunciazione delle ragioni di ricorso, secondo la CTR, emerge in particolare alla luce del fatto che “la decisione di primo grado non può essere ritenuta viziata per carenza o insufficienza della motivazione, in quanto, anche se sinteticamente, i giudici di primo grado hanno sistematicamente esaminato tutta la documentazione in atti prodotta dal contribuente e l’ufficio non ha rilevato tali insufficienze nè lo ha contestato, nè, tantomeno, ha indicato i motivi specifici di doglianza richiamati nelle memorie di primo grado”.

Avverso questa decisione, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi di doglianza.

La Delta 2000 s.r.l. ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, l’Ufficio deduce “la falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4)”.

1.1. In esso si lamenta che la sentenza gravata ha ritenuto inammissibile il ricorso per carenza di specificità dei motivi, non applicando correttamente il disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53. Parte ricorrente specifica, interpolando il ricorso con la materiale riproduzione della sentenza di primo grado e dell’atto di appello, che nell’atto di gravame sono specificate le ragioni di doglianza, consistenti nella sostanziale assenza di motivazione della sentenza della CTP “sulla questione principale”, essendo essa improntata unicamente alla questione preliminare della tempestività ed ammissibilità del ricorso introduttivo, con conseguente eccezione di “nullità della decisione per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 132 c.p.c.”.

1.2. Il motivo appare fondato.

L’Agenzia ha dedotto, infatti, l’erroneità della decisione di inammissibilità dell’appello per la non corretta applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53. In ordine al contenuto dell’onere di impugnazione specifica – come evidenziato nel ricorso – la specificità dei motivi di appello (finalizzata ad evitare un ricorso generalizzato e poco meditato al giudice di seconda istanza) esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime, ragion per cui alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cass. n. 14908/2014; n. 14031/2006). Tale esigenza, tuttavia, non. può impedire che il dissenso della parte soccombente investa la decisione impugnata nella sua interezza e che esso si sostanzi proprio in quelle argomentazioni che suffragavano la domanda disattesa dal primo giudice, essendo innegabile che, in tal caso, sottoponendo al giudice d’appello dette argomentazioni – perchè ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere – si adempia pienamente all’onere di specificità dei motivi.

Applicando il suddetto principio al caso di specie, si osserva che l’appello è stato proposto avverso la sentenza che ha ritenuto l’illegittimità dell’atto di diniego del condono L. n. 289 del 2002, ex art. 15. L’Agenzia ha denunciato la “violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 15 (disciplina del contenzioso tributario) nonchè il correlativo art. 132 c.p.c.”, poichè “il giudice tributario ha omesso di prendere in considerazione tutti gli aspetti della lite… non ha portato il suo esame sulla questione principale, quella della definibilità o meno della pretesa tributaria ai sensi delle norme di favore invocate…”, deducendo che “la sentenza non permette di ricostruire il processo logico del giudizio di merito”.

La valutazione di specificità delle censure articolate deve essere parametrata al contenuto delle stesse e della motivazione del provvedimento impugnato: quando ci si duole della assoluta carenza di motivazione del provvedimento sulla questione di merito, la parte appellante non può che riproporre le ragioni a fondamento della propria posizione, riflesse nell’atto di diniego della definizione agevolata ed espresse puntualmente nell’atto di gravame, che costituiscono la presunta “questione principale” non affrontata dalla CTP.

Inoltre, la CTR nel dichiarare inammissibile l’appello ha indebitamente sovrapposto il profilo della causa di inammissibilità per aspecificità del motivo con il merito della questione introdotta con lo stesso, ritenendo la sentenza di primo grado sul punto compiutamente motivata (“i giudici di primo grado hanno sistematicamente esaminato tutta la documentazione prodotta in atti dal contribuente e l’ufficio non ha rilevato tali insufficienze, nè lo ha contestato e nè, tantomeno, ha indicato i motivi specifici di doglianza richiamati nelle memorie di primo grado”).

Quanto sopra ha effetto assorbente sul secondo motivo di ricorso dell’Agenzia e sull’unico motivo di ricorso incidentale condizionato della Delta 2000 s.r.l., che attengono al merito della legittima accessibilità della contribuente alla definizione agevolata prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 15, in ordine all’avviso di rettifica e liquidazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali.

Conclusivamente, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Giudice di appello perchè provveda all’esame delle questioni demandategli dalle parti e regoli le spese processuali.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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