Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16815 del 29/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/07/2011, (ud. 17/06/2011, dep. 29/07/2011), n.16815

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE RENZIS Alessandro – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma,

via della Frezza n. 17, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maritato Lelio, Fabrizio Correra

e Antonietta Coretti per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA – ACI, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Marsala n. 8,

presso l’Avvocatura Generale dell’Ente, rappresentato e difeso dagli

Avv.ti Majorano Luca ed Aureliana Pera per procura in calce al

ricorso che lo rappresentano e difendono per procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 977/2007 della Corte d’appello di Palermo,

depositata il 25.09.07 e pronunziata in causa n. 579/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 17.06.2011 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

uditi l’Avv. Carla d’Aloisio per delega Coretti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

RUSSO Rosario, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con ricorso al Pretore del lavoro di Palermo l’INPS chiedeva decreto ingiuntivo nei confronti dell’ACI Automobile Club d’Italia per il pagamento di L. 30.192.000 per contributi omessi nel periodo 1.3-31.11.93 relativamente a lavoratori dipendenti di un terzo, utilizzati dall’ACI in violazione del divieto di intermediazione di manodopera.

Concesso il decreto, l’ACI proponeva opposizione, che il Tribunale del lavoro di Palermo dichiarava inammissibile perchè proposta dopo la scadenza del termine di cui all’art. 641 c.p.c..

2.- Proponeva appello l’INPS lamentando che l’inammissibilità era stata dichiarata senza previa valutazione dell’esistenza delle condizioni in presenza delle quali l’art. 650 c.p.c. ammette l’opposizione tardiva.

La Corte d’appello di Palermo con sentenza del 25.9.07 accoglieva l’impugnazione, ritenendo esistenti le condizioni per l’opposizione tardiva e fondata l’opposizione nel merito.

Per quanto riguarda l’ammissibilità, riteneva provato per presunzioni che l’ACI non avesse avuto conoscenza del decreto in quanto la notifica non era stata effettuata presso la sua sede legale, in (OMISSIS), ma presso un suo ufficio periferico in (OMISSIS).

Quanto al merito osservava che i lavoratori per cui furono richiesti i contributi erano dipendenti della ACI Service s.r.l., appaltatrice della gestione dei servizi archivistici dell’Ente, il che escludeva l’applicabilità della disciplina del divieto di intermediazione, che si applica agli Enti pubblici, quale l’ACI, solo nel caso che il personale dell’appaltatore sia impiegato in attività avente contenuto imprenditoriale e non, come nella specie, strumentale allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Ente.

3.- Propone ricorso per cassazione l’INPS. Risponde con controricorso l’ACI. Il Collegio ha disposto la stesura di motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.- L’INPS con unico mezzo di gravame deduce violazione degli artt. 641 e 650 c.p.c., in relazione all’art. 2697 c.c., sostenendo che erroneamente il giudice di appello ha ritenuto esistenti le condizioni che giustificano l’opposizione tardiva, per le quali la norma chiede la prova della non tempestiva conoscenza del decreto “per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”. In particolare, il giudice di merito si era limitato a trarre elementi di convincimento di carattere indiziario dalla mancata conoscenza del decreto per la nullità della notifica, mentre, invece, avrebbe dovuto accertare la prova del fatto positivo di come e quando tale conoscenza fosse avvenuta.

Il quesito sottoposto al Collegio è: in caso di decreto ingiuntivo irregolarmente notificato, l’opposizione tardiva di cui all’art. 650 c.p.c. è inammissibile se l’opponente non prova il fatto positivo di come abbia avuto conoscenza del decreto ingiuntivo e di quando ciò sia avvenuto.

5.- La giurisprudenza di legittimità ritiene che per legittimare l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non è sufficiente l’accertamento della irregolarità della notificazione del decreto ingiuntivo, ma occorre altresì la prova – il cui onere grava sull’opponente – che a cagione della nullità l’ingiunto non ha avuto tempestiva conoscenza del decreto e non è stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova, essendo relativa ad un fatto negativo, può essere fornita a mezzo di presunzioni e deve considerarsi raggiunta ogni qual volta, alla luce delle modalità di esecuzione della notifica, sia da ritenere – con una valutazione rimessa al giudice di merito ed incensurabile in sederi legittimità se immune da vizi logici o errori di diritto – che l’atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario (Cass. 28.9.07 n. 20391 e 17/05/2007 n. 11515).

6.- Il giudice di merito non si è attenuto a questo principio, in quanto non ha rilevato la presenza di dati probatori che evidenziassero che il debitore avesse avuto effettiva conoscenza del provvedimento monitorio tardivamente o, comunque, in tempi tali da non consentire la difesa, limitandosi a trarre elementi “di sicuro rilievo indiziario” al riguardo dalla sola circostanza che la notifica del decreto non fosse stata effettuata presso la sede legale dell’Ente ingiunto, in (OMISSIS), ma presso un suo ufficio periferico in (OMISSIS).

7.- Non essendo questo il tipo di certezza richiesto dalla Corte di legittimità, il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa per un nuovo esame al giudice indicato in dispositivo, il quale verificherà se dagli elementi utilmente già acquisiti all’istruttoria è desumibile la prova che il debitore ingiunto non avesse avuto sollecita conoscenza del decreto, per cui non era stato in grado di proporre una tempestiva opposizione.

Al giudice di rinvio va rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Caltanissetta, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011

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