Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16815 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2021, (ud. 03/03/2021, dep. 15/06/2021), n.16815

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 368(1/2018 R.G. proposto da:

CARTIERE CARRARA s.p.a. già M.C. TISSUF s.p.a., con sede in

(OMISSIS) in persona del suo legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliata in Roma, via Bruno Buozzi 51, presso lo

studio dell’avv. Marcello Cardi, rappresentata e difesa dall’avv.

Rosangela Lorusso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (c.f. (OMISSIS)) in persona del Direttore pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1607/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 26 giugno 2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 3/3/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RITA RUSSO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La società MC Tissue (oggi Cartiere s.p.a.) ha impugnato l’avviso di liquidazione imposta catastale e ipotecaria per l’atto rogato in data (OMISSIS). Il ricorso è stato accolto in primo grado. L’Agenzia delle entrate ha proposto appello che la CTR della Toscana con sentenza depositata in data 26 giugno 2016 ha accolto. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuente. Non ha spiegato difese l’Agenzia. Con memoria del 9 febbraio, 2021 la ricorrente deduce che l’Agenzia ha provveduto al riesame in autotutela della questione oggetto di contenzioso e che con provvedimento del 9 aprile 2018, firmato per adesione dal legale rappresentante della società, ha ritenuto opportuno abbandonare il contenzioso con compensazione delle spese avendo già provveduto allo sgravio della cartella. Allega copia del provvedimento e dichiara di rinunciare al ricorso. L’atto è stato notificato alla Agenzia.

4. In considerazione dell’intervenuta rinuncia, deve essere dichiarata la estinzione del processo ex artt. 306,390 e 391 c.p.c. con compensazione delle spese come da accordo stragiudiziale.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 3 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

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