Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16815 del 07/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 07/08/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 07/08/2020), n.16815

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8163-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SERVIZI MULTISETTORIALI LOMBARDA S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA

PIAZZA GENTILE DA FABRIANO 3, presso lo studio dell’avvocato

RAFFAELE CAVALIERE, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ANTONIO ERBA;

– controricorrente –

contro

COMUNE DI LISSONE, quale successore della società (OMISSIS) S.P.A.,

cessata e cancellata dal registro delle imprese in data (OMISSIS),

in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA P.ZZA GENTILE DA FABRIANO 3, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO CAVALIERE, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

E contro

G.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 103/2012 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 07/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/11/2019 dal Consigliere Dott. ANDREA VENEGONI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

La (OMISSIS) spa impugnava una cartella emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis ed ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, della Direzione Regionale delle Entrate di Monza-Brianza, deducendo di avere commesso un errore materiale, non avendo riportato un credito iva dell’anno precedente.

La CTP di Milano accoglieva il ricorso, per quanto l’ufficio avesse eccepito l’inesistenza del credito addotto dalla parte.

L’ufficio appellava la sentenza e la CTR della Lombardia rigettava l’appello.

Per la cassazione di quest’ultima sentenza ricorre a questa Corte l’ufficio sulla base di tre motivi.

Si costituisce la società con controricorso.

In vista dell’udienza odierna, l’ufficio ha depositato memoria del 10.10.2019, mentre, a seguito dello scioglimento e cancellazione dal registro delle imprese della (OMISSIS) spa, come successore del titolare del diritto controverso si è costituito il Comune di Lissone, che ne era socio di maggioranza, il quale ha, a sua volta, depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con il primo motivo l’ufficio deduce omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Poichè oggetto del contendere era l’importo dell’iva dovuta, la CTR avrebbe dovuto verificare, anche sulla base degli argomenti addotti dall’ufficio, se i calcoli e versamenti del contribuente erano corretti, mentre l’ufficio aveva evidenziato che la mancanza di alcuni versamenti rendeva inesistente il credito in questione.

Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

La CTR ha omesso di esaminare le doglianze dell’ufficio in ordine alla pretesa esistenza del credito del contribuente fatto valere con la impugnativa del ruolo, e dei versamenti contestati dall’ufficio.

Con il terzo motivo deduce violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

La motivazione della CTR sulla regolarità dei pagamenti effettuati dal contribuente è meramente apparente.

Il contribuente in controricorso eccepisce l’inammissibilità e improcedibilità del ricorso perchè notificato alla persona fisica ” G.F.” e non alla società, e la persona fisica, in quanto tale, era estranea al giudizio. Nel merito eccepisce l’infondatezza del ricorso.

In primo luogo, l’eccezione di inammissibilità o improcedibilità è infondata.

La notifica è avvenuta nel domicilio eletto dalla società, al difensore, e la società si è costituita. La persona fisica ne era il legale rappresentante. Tutto ciò porta a ritenere che il contribuente ha ricevuto l’atto, ne è stato pienamente consapevole ed ha potuto esercitare tutti i suoi diritti difensivi. La mera indicazione del destinatario come la persona fisica legale rappresentante, anzichè della società, non inficia quindi la notifica.

Nel merito, il ricorso è fondato.

In esso, in sostanza, l’ufficio deduce che l’asserito credito vantato dal contribuente, e che nella prospettazione di quest’ultimo avrebbe reso illegittima la cartella impugnata, in realtà non sussiste perchè la società non aveva effettuato alcuni versamenti iva, per cui era rimasta a debito del tributo.

Il ricorso riporta il passo dell’appello in cui tali fatti erano stati allegati.

La sentenza della CTR è indubbiamente carente dal punto di vista motivazionale, atteso che si sofferma solo sulla possibilità per il contribuente di correggere la dichiarazione, che in origine non riportava il vantato credito iva. Al riguardo, però, la parte di motivazione relativa alla prova dell’avvenuto errore appare insufficiente, consistendo in un mero rinvio a documenti allegati, senza che però sia spiegato come essi, in base al loro contenuto, siano rilevanti al fine di dimostrare la tesi del contribuente.

Va evidenziato, al riguardo, che la sentenza impugnata è stata depositata il 7.9.2012 ed è soggetta pertanto per pochi giorni alla disciplina dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nella versione anteriore alla riforma del 2012.

Inoltre, la sentenza nulla afferma in merito ai fatti dedotti dall’ufficio, relativi alla persistenza di un debito iva in virtù di omessi versamenti.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata, con rinvio della causa alla CTR della Lombardia, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA