Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16814 del 19/07/2010

Cassazione civile sez. I, 19/07/2010, (ud. 19/01/2010, dep. 19/07/2010), n.16814

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ED STAMPI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (c.f. (OMISSIS)), in persona del

Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

NICOLO’ PICCOLOMINI 34, presso l’avvocato VIOLA MARIA LETIZIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato GHEZZI UMBERTO, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO ED STAMPI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, P.M. PRESSO LA PROCURA

DELLA REPUBBLICA DEL TRIBUNALE DI TORINO, P.M. PRESSO LA PROCURA

GENERALE DELLA CORTE DI APPELLO DI TORINO, EGEA COMMERCIALE S.R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1565/2007 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 23/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con istanza del 10 aprile 2007, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino chiese a questo Tribunale di dichiarare il fallimento della s.r.l. ED Stampi in liquidazione.

Costituitasi, la Societa’ ED Stampi, nel contestare la sussistenza del proprio stato di insolvenza, chiese, nell’udienza del 28 giugno 2007, che il giudice delegato disponesse consulenza tecnica d’ufficio, volta a verificare la sussistenza o no di scompensi tra l’attivo ed il passivo della stessa Societa’, e concedesse termine non inferiore a trenta giorni, al fine di procedere ad un accordo di ristrutturazione dei debiti sociali ai sensi della L. Fall., art. 182 bis, ovvero alla presentazione di una vera e propria domanda di concordato preventivo.

Nella successiva udienza del 10 luglio 2007, la Societa’ rinnovo’ la richiesta di un rinvio di trenta – quarantacinque giorni per depositare la relazione di fattibilita’ del predetto piano di ristrutturazione e le adesioni dei creditori.

Il Tribunale adito, con la sentenza 11 luglio 2007, dichiaro’ il fallimento della s.r.l. ED Stampi in liquidazione e dispose l’archiviazione di altra istanza di fallimento presentata dalla s.r.l. Egea Commerciale, la quale nel corso dell’udienza del 10 luglio 2007 aveva rinunciato a detta istanza, dando atto di aver ricevuto dalla Societa’ ED Stampi assegno circolare di Euro 50.000,00.

2. – A seguito di appello della Societa’ ED Stampi, la Corte d’Appello di Torino, in contraddittorio con il Fallimento della s.r.l. ED Stampi in liquidazione – il quale chiese la reiezione del gravame -, con la s.r.l. Egea Commerciale – la quale, in via preliminare, eccepi’ il proprio difetto di legittimazione passiva, per aver rinunciato all’istanza di fallimento, e, nel merito, la reiezione della domanda di risarcimento dei danni proposta dalla Societa’ E D Stampi nei suoi confronti – e con il Pubblico Ministero, con la sentenza n. 1565 del 12 – 23 ottobre 2007, rigetto’ l’appello e dichiaro’ il difetto di legittimazione passiva della s.r.l. Egea Commerciale.

In particolare, per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte ha motivato la sentenza come segue.

A) I Giudici a quibus hanno innanzitutto ritenuto provata la sussistenza dello stato di insolvenza della Societa’: “Ed infatti, esso risulta da quella stessa situazione patrimoniale rappresentata ai creditori, su incarico del liquidatore sociale D.l.n. E., nella lettera degli Avv.ti Antonio De Grazia ed Umberto Grezzi del 5 luglio 2007, nella prospettiva (mai concretamente avviata e, tanto meno, realizzata, essendo stata la proposta inviata soltanto Mai maggiori creditori, con risposta positiva di due dei venti creditori contattati, come dichiarato dal liquidatore sociale all’udienza di comparizione prefallimentare del 10 luglio 2007) di un accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi della L. Fall., art. 182 bis…, evidenziante un passivo di Euro 4.965.011,07 ed attivita’ per Euro 1.230.000,00, correttamente posta dal tribunale a fondamento della sentenza dichiarativa di fallimento. La diversa situazione patrimoniale alla data del 30 aprile 2007 non risulta infatti, rispondente alla situazione effettiva, essendo in essa state rettificate alcune voci attive … e passive …, sulla base di presupposti (fideiussione ed apporti patrimoniali di terzi soggetti) irrilevanti ai fini della condizione patrimoniale della societa’, siccome non seguiti da alcuna liberazione dei creditori in tal modo asseritamente garantiti … : sicche’ la valutazione in oggetto non puo’ che necessariamente essere fondata sulle sole risorse della s.r.l. ED Stampi in liquidazione, da individuare nella loro esatta ed effettiva consistenza. Ed ancora, nella redazione del bilancio di verifica alla data del fallimento …, il curatore ha individuato passivita’ per Euro 5.626.046,00, a fronte di attivita’ pari a Euro 1.733.901,00, sulla base delle risultanze contabili e della perizia estimativa del perito della procedura ing. M.G….”.

E) I Giudici a quibus hanno poi escluso “la configurabilita’ di un diritto soggettivo alla presentazione di una proposta di ristrutturazione dei debiti, da parte dell’imprenditore”. Al riguardo, hanno osservato: “Ed invero, dopo la fissazione, da parte del tribunale, con decreto dell’11 maggio 2007, di una prima udienza di comparizione di s.r.l. ED Stampi in liquidazione, per l’accertamento dei presupposti per la sua dichiarazione di fallimento, in data 8 giugno 2007, il medesimo tribunale ha acceduto alle richieste di differimento del liquidatore sociale (cosi’ fissando le successive udienze del 28 giugno 2007 e del 10 luglio 2007), per consentire quella eventuale sistemazione stragiudiziale con i creditori …, soltanto all’ultima udienza negando un’ulteriore richiesta di rinvio, preso atto dell’impercorribilita’ della strada compositiva fino a quel momento battuta …, per esplorare la nuova strada di un possibile accordo di ristrutturazione dei debiti … .

Ora, alla luce delle riferite circostanze, non e’ chi non veda come il tribunale abbia pienamente tutelato il diritto di difesa del debitore fallendo, consentendogli la possibilita’ di rimuovere lo stato di insolvenza secondo quel percorso stragiudiziale pattizio dal medesimo prospettato, anche nei tempi rappresentati: con fissazione dell'(ultima) udienza in data 10 luglio 2007, proprio in accoglimento di specifica sua istanza … : con la conseguente esclusione di ogni profilo di nullita’ della sentenza appellata … Qui si esaurisce, ad avviso di questa Corte, ogni seria e pertinente considerazione, davvero rilevante nel caso di specie: non venendo in questione altri profili, in ordine alla natura ed all’iter procedimentale (rigorosamente stragiudiziale, se non per l’intervento di omologazione, nel rispetto dell’autonomia negoziale delle parti), inutilmente prospettati dall’appellante”.

C) I Giudici a quibus hanno inoltre respinto, per manifesta irrilevanza ed infondatezza, l’eccezione di illegittimita’ costituzionale della L. Fall., art. 182 bis, cosi’ come interpretato ed applicato dal Tribunale, per violazione degli artt. 3, 24 e 41 Cost., anche in riferimento all’art. 6 della CEDU, sotto il profilo della negazione di un processo equo.

D) “Quanto alla posizione della s.r.l. Egea Commerciale, deve esserne rilevato (e conseguentemente dichiarato) il difetto di legittimazione passiva, per avere la stessa espressamente rinunciato alla propria istanza di fallimento, all’udienza del 10 luglio 2007 …, a fronte della domanda risarcitoria genericamente ed equivocamente formulata dall’odierna appellante, di condanna, in via riconvenzionale, delle parti istanti (ovvero delle parti che hanno insistito per l’emissione della pronuncia dichiarativa di insolvenza e fallimento) alla rifusione dei danni, patrimoniali e non”.

3. – Avverso tale sentenza la s.r.l. ED Stampi in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di censura.

Le parti cui e’ stato notificato il ricorso – il Fallimento della s.r.l. ED Stampi in liquidazione, la s.r.l. Egea Commerciale, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Torino -, benche’ ritualmente intimate, non si sono costituite ne’ hanno svolto attivita’ difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo (con cui deduce: “Violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 15, anche in relazione agli artt. 3, 24 e 41 Cost.”) e con il secondo motivo (con cui deduce: “Violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 282 bis, in relazione al procedimento prefallimentare; insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia – effetti della procedura – piano di ristrutturazione dei debiti gia’ in itinere sull’istruttoria prefallimentare”) – i quali possono essere esaminati congiuntamente, avuto riguardo alla loro stretta connessione -, la ricorrente critica la sentenza impugnata, sostenendo che: a) contrariamente a quanto affermato dalla Corte torinese, l’interpretazione sistematica della L. Fall., artt. 15 e 182 bis – condotta alla luce delle riforme del 2005 – 2007, le quali valorizzano e privilegiano gli istituti volti a consentire esiti diversi dalla, dichiarazione di fallimento ed a contemperare i diritti dell’imprenditore con la tutela del ceto creditorio – impone di considerare la proposta del piano di ristrutturazione dei debiti, di cui all’art. 182 bis, come un vero e proprio diritto dell’imprenditore, che puo’ esser fatto valere anche nel corso del procedimento per la dichiarazione di fallimento, di cui all’art. 15, fintantoche’ il suo esercizio non mostri l’impossibilita’ di realizzazione della predetta proposta; b) la Corte torinese, nel confermare la sentenza del Tribunale, e’ incorsa nella violazione delle due predette disposizioni, motivando anche in modo insufficiente ed incongruo, sia perche’ alla ricorrente avrebbe dovuto essere concesso dal Tribunale di Torino un congruo termine per poter esercitare detto diritto, sia perche’ i Giudici di primo grado avrebbero dovuto anche disporre consulenza tecnica d’ufficio al fine di valutare la fattibilita’ della proposta di ristrutturazione dei debiti; c) i Giudici a quibus, interpretando ed applicando la L. Fall., artt. 15 e 182 bis in modo difforme da quanto dianzi sostenuto, sarebbero incorsi nella violazione degli artt. 3, 24 e 41 Cost., perche’ avrebbero leso sia il diritto di difesa della ricorrente, sia il suo diritto all’autonomia privata, valorizzata dal legislatore della riforma della legge fallimentare con la previsione dell’istituto della proposta di ristrutturazione dei debiti.

Con il terzo motivo (con cui deduce: “Violazione o falsa applicazione della L. Fall., artt. 161. 162, 163, in relazione al procedimento prefallimentare; insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia – il diritto dell’imprenditore di avere un congrue termine ai fini della presentazione della domanda di concordato fallimentare”), la ricorrente critica, per altro verso, la sentenza impugnata con i medesimi argomenti svolti nei due precedenti motivi, perche’ il Tribunale – ancorche’ la domanda di concordato preventivo non fosse stata ancora presentata – avrebbe dovuto concedere termini congrui per proporla.

Con il quarto motivo (con cui deduce: “Violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 5 – natura e limiti dello stato di insolvenza dell’imprenditore in liquidazione -; violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 15, comma 4 – effetti del deposito di una situazione patrimoniale aggiornata ma provvisoria -;

violazione dell’art. 2697 cod. civ. – mancata ammissione di C.T.U. sulla valutazione di attivita’ e passivita’ della ED Stampi in liquidazione”), la ricorrente critica ancora la sentenza impugnata, sostenendo che la Corte torinese ha fondato il giudizio dello stato di insolvenza della Societa’ sulla base della situazione patrimoniale della stessa redatta in data 30 aprile 2007 che, essendo dichiaratamente “provvisoria”, avrebbe dovuto essere verificata da un consulente tecnico d’ufficio e non considerata come una sorta di prova da “confessione”, tanto piu’ che essa non era corredata dalla indispensabile “nota integrativa”.

Con il quinto motivo (con cui deduce: “Violazione del principio di litisconsorzio necessario – la carenza di legittimazione passiva della s.r.l. Egea Commerciale”), la ricorrente critica infine la sentenza impugnata, nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della s.r.l. Egea Commerciale, sia perche’ questa aveva rinunciato all’azione e non al diritto, sia perche’ l’estromissione della stessa dal procedimento prefallimentare doveva ritenersi possibile “solo con la susseguente dichiarazione di archiviazione od estinzione del giudizio”.

2. – Va dichiarata, in limine, l’inammissibilita’ del ricorso, in quanto questo e’ stato proposto intempestivamente.

2.1. – La sentenza impugnata – in data 11 dicembre 2007 – e’ stata ritualmente notificata, ad istanza del Fallimento della s.r.l. ED Stampi in liquidazione, alla s.r.l. ED Stampi in liquidazione, la quale ha notificato il ricorso per cassazione alle parti intimate in data 7 – 8 febbraio 2008.

2.2. – L’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (Disposizioni integrative e correttive del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nonche’ al D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi della L. 14 maggio 2005, n. 80, art. 1, commi 5, 5 bis e 6,) – entrato in vigore il 1 gennaio 2008 (art. 22, comma 1) -, stabilisce: “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche’ alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore”.

Tale disposizione ha gia’ formato oggetto di interpretazione da parte di questa Corte che, con la sentenza n. 6705 del 2010, ha enunciato il principio -integralmente condiviso dal Collegio – secondo cui, nei procedimenti per la dichiarazione di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 169 del 2007 – 1 gennaio 2008 -, le disposizioni di tale decreto legislativo trovano applicazione immediata, ai sensi dell’art. 22, comma 2, dello stesso decreto, sia per la fase prefallimentare che si conclude con la sentenza dichiarativa del fallimento, sia per tale sentenza e per tutte le successive fasi della sua impugnazione, ivi compreso il ricorso per cassazione, con la conseguenza che, ai fini della proposizione del ricorso per cassazione in data successiva al 31 dicembre 2007, deve applicarsi il termine di trenta giorni dalla notificazione previsto dalla L. Fall., art. 18, comma 14 – nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 169 del 2007, art. 2, comma 7 – termine che decorre, per le sentenze gia’ notificate alla predetta data del 31 dicembre 2007, dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 169 del 2007 (1 gennaio 2008), sempre che prima della sua scadenza non sia gia’ decorso il termine di sessanta giorni precedentemente previsto, cio’ conformemente al principio generale, desumibile dall’art. 252 disp. att. cod. civ. volto a tutelare l’esercizio dei diritti nella fase di transizione tra la disciplina di un termine maggiore e quella che prevede l’applicabilita’ di un termine di minor durata (cfr. anche le sentenze nn. 7174 del 2008 e 23043 del 2009).

Cio’ posto, poiche’ nella fattispecie il nuovo termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza per la proposizione del ricorso per cassazione – applicabile dal 1 gennaio 2008 – e’ scaduto il 30 gennaio 2008, cioe’ anteriormente al compiuto decorso del termine di sessanta giorni precedentemente in vigore – scadente il 9 febbraio 2008 -, il presente ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere notificato entro il predetto termine del 30 gennaio 2008, mentre, come gia’ rilevato, lo e’ stato in data successiva, con conseguente inammissibilita’ dello stesso ricorso.

3. – Non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 19 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2010

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