Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16814 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. II, 09/08/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 09/08/2016), n.16814

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27280-2011 proposto da:

L.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 9-C INT. 2-3, presso lo studio dell’avvocato

CARLO RIENZI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SVILUPPO ECONOMICO IMMOBILIARE SPA, CONDOMINIO (OMISSIS), CONDOMINIO

(OMISSIS), L.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3857/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/09/2010;

Preliminarmente il Presidente fa presente che non risultano

depositati dal ricorrente gli avvisi di ricevimento relativi alla

notifica del ricorso, si procede alla relazione del Consigliere;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO che ha concluso per l’accoglimento dei primi due

motivi di ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso 25.2.2000 SEI srl, dichiarandosi proprietaria di un locale facente parte del complesso edilizio avente accesso da (OMISSIS) e (OMISSIS), premetteva che tale complesso era costituito da un solo condominio unitario e disciplinato da unico regolamento.

Affermava la nullità delle Delib. 30 luglio 1998, 31 marzo 1999 e 10 maggio 1999 concernenti l’approvazione dei lavori di rifacimento della facciata condominiale lato (OMISSIS) e parte (OMISSIS) in quanto erano stati convocati solo i condomini che fruivano dell’ingresso da (OMISSIS) e, conseguentemente, era stata operata una ripartizione illegittima delle spese.

I convenuti condomini di (OMISSIS) e di (OMISSIS), in persona degli amministratori p.t., si costituivano chiedendo accertarsi l’esistenza di due condomini ed il primo eccepiva il giudicato della sentenza n. 34022/2002.

Il tribunale, con sentenza n. 22509/2003 dichiarava la nullità delle delibere assembleari, sentenza appellata da L.E. e L.F. rispettivamente nuda proprietaria ed usufruttuario di un appartamento in (OMISSIS) int. 2 e da L.E., proprietario di un appartamento in (OMISSIS) int. (OMISSIS) e da Sei in via incidentale mentre rimaneva contumace il condominio di (OMISSIS).

La Corte di appello di Roma, con sentenza 29.9.2010, dichiarava inammissibili gli appelli principale ed incidentale per avvenuto giudicato costituito dalla sentenza 22056/2003 e compensava le spese, statuendo che il passaggio in giudicato era stato attestato in data 31.1.2006 ed era stato accertato un solo condominio mentre l’ulteriore giudicato costituito dalla sentenza n. 34022/2002 non risultava attestato. L’art. 1123 c.c., comma 2 prevede che le spese necessarie per la conservazione ed il godimento vengano ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno condomino può fame ed i lavori concernevano la facciata dello stabile.

Ricorre L.E. con quattro motivi, non svolgono difese le altre parti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si denunzia, col primo motivo, violazione dell’art. 24 Cost., art. 102 c.p.c., artt. 1117 e 1118 c.c. e nullità della sentenza per difetto di contraddittorio essendo necessaria la presenza di tutti i condomini nè l’amministratore ha la legittimazione passiva od il potere di rappresentanza per resistere in giudizio.

Col secondo motivo si lamentano violazione dell’art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c. ed inefficacia del giudicato nei confronti della ricorrente essendo stata la sentenza richiamata emessa nei confronti dei due condomini di (OMISSIS) e di (OMISSIS) mentre la ricorrente non ha partecipato al giudizio.

Col terzo motivo si denunziano violazione dell’art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c., vizi di motivazione per contrasto con precedente giudicato avendo la ricorrente contestato l’esistenza dell’unico condominio e la Corte di appello ha rilevato di ufficio la mancata attestazione del giudicato nonostante SEI avesse fatto acquiescenza.

Col quarto motivo si lamentano violazione dell’art. 112 c.p.c., degli artt. 1117, 1118, 1119 e 1138 c.c. e vizi di motivazione avendo la Corte di appello travisato tutte le risultanze istruttorie.

Il ricorso è inammissibile.

Esso è stato notificato, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., a mezzo del servizio postale. L’avviso di ricevimento del plico postale, contenente l’atto di impugnazione, non risulta però mai depositato, nè in allegato al ricorso, ex art. 149 c.p.c., nella cancelleria di questa Corte, nel termine di giorni venti dalla notificazione (art. 369 c.p.c.) o, autonomamente e successivamente, con le modalità di cui al capoverso dell’art. 372 c.p.c. e non è quindi provata l’avvenuta ricezione dell’atto ad opera della controparte.

La Corte Costituzionale, con sentenza del 26 novembre 2002 n. 477, ha dichiarato l’illegittimità del combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e della L. 20 novembre 1982 n. 890, art. 4, comma 3 (Notificazioni di atti a mezzo posta) “nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anzichè a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario”. La stessa sentenza, già chiara nel dispositivo riportato testualmente, precisa in motivazione che “resta naturalmente per il destinatario, il principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell’atto, attestata dall’avviso di ricevimento con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo”; di conseguenza, solo il deposito dell’avviso di ricevimento prova la conformità al modello normativo e il perfezionamento della notificazione per tutte le parti del processo con la conseguente instaurazione del contraddittorio tra loro per effetto della sicura vocativo in ius del destinatario dell’atto.

Deve, quindi, affermarsi che la notifica a mezzo del servizio postale, anche se con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario si hanno per verificati, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, gli effetti interrutivi ad essa connessi per il notificante, non si esaurisce con la spedizione dell’atto ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della L. n. 890 del 1982 è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna che la data di essa e l’identità e idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita. Ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità ma l’inesistenza dell’atto (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.) e l’inammissibilità del ricorso medesimo, in quanto non può accertarsi l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio, anche se risulta provata la tempestività della proposta impugnazione (Cass. 2722/05, 4900/04). In particolare deve reputarsi, tenuto conto delle recenti pronunzie di questa Corte che, proprio in materia di notificazioni, si sono dimostrate particolarmente attente alla salvaguardia del diritto costituzionale di difesa che, nella specie si verta in ipotesi di inesistenza e non di nullità della notificazione, dal momento che, da un lato, la parte non ha dedotto alcun impedimento alla produzione della cartolina di ricevimento, ma è rimasta del tutto inerte e, dall’altro, il principio, pure di rango costituzionale, della ragionevole durata del processo impone al giudice una lettura delle norme processuali orientata alla rapida definizione del giudizio.

Agli atti esiste solo il riferimento alla consegna da parte del portalettere ma la consolidata giurisprudenza di questa Corte ritiene necessaria la produzione dell’avviso di ricevimento che non può essere surrogata dall’esibizione di copia della stampa degli esiti della notificazione emergente dal sito Poste italiane poichè solo il timbro postale fa fede della regolarità della notificazione (Cass. 28.11.2014 n. 25285).

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile, senza pronunzia sulle spese, attesa la mancata costituzione delle controparti.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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