Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16814 del 07/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 07/08/2020, (ud. 09/10/2019, dep. 07/08/2020), n.16814

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

su- ricorso 23987-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

GRUPPO TONELLO SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO

91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DARIO STEVANATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 91/2016 della COMM. TRIB. REG. di TRIESTE,

depositava il 11/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/19/2019 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.

 

Fatto

RILEVATO

che con sentenza n. 91/2016 pubblicata l’11 marzo 2016 la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Udine n. 133/2014 che aveva accolto il ricorso proposto dalla società Gruppo Tonello s.r.l. avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) emessa da Equitalia Nord s.p.a. e ad essa notificata il 10 maggio 2013 e relativa a sanzioni ed interessi per l’indebita detrazione della somma di Euro 381.020,00 nella dichiarazione dell’anno 2009 ai fini IRES, di eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione dalla quale sarebbero dovute discendere le dichiarate eccedenze ma che era stata omessa essendo stata presentata oltre il termine di novanta giorni dal termine di presentazione. L’amministrazione finanziaria aveva successivamente accertato l’effettiva sussistenza di tale eccedenza ma, stante l’omessa dichiarazione relativa all’anno in cui tali eccedenze erano maturate, aveva insistito nella richiesta di pagamento delle sanzioni ai sensi del D.Lgs. n. 471 del 1997, ex art. 13, e degli interessi. La Commissione Tributaria Regionale ha motivato la propria pronuncia considerando l’illegittimità delle sanzioni in questione stante l’avvenuto riconoscimento del credito che aveva portato allo sgravio totale dell’imposta dovuta per l’anno 2009, per cui, in assenza di debito, l’amministrazione finanziaria non aveva subito alcun danno nè patrimoniale nè nell’accertamento del debito fiscale dal mero ritardo con il quale era stata presentata la precedente dichiarazione dalla quale risultava l’eccedenza di imposta.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo.

La Gruppo Tonello s.r.l. ha resistito con controricorso deducendo l’inamissibilità e l’infondatezza del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.Lgs. n. 471 del 1992, art. 13, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In particolare la ricorrente deduce che erroneamente la Commissione Tributaria Regionale avrebbe affermato che la sanzione e gli interessi non sono dovuti in quanto questi deriverebbero comunque dal ritardo con cui era stata presentata la dichiarazione dalla quale risultava l’eccedenza di imposta, indipendentemente dalla circostanza per cui tale eccedenza è risultata poi sussistente.

Il ricorso è infondato. La richiamata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 17757/16, nell’affermare il diritto al riconoscimento dell’eccedenza di imposta pur in assenza della dichiarazione relativa al periodo di maturazione, ha sì fatto salva la questione delle sanzioni per l’omessa dichiarazione, ma con riferimento al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 5, in relazione alle violazioni relative alla dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto ed ai rimborsi, ed il cui corrispettivo per le imposte dirette è rappresentato dal D.Lgs. cit., art. 1, che, in caso di dichiarazione omessa o presentata oltre il termine di 90 giorni, ma senza debito di imposta, prevede una sanzione fissa per violazione formale di entità del tutto diversa (da Euro 258,00 ad Euro 1.032,00 eventualmente raddoppiata). Nel caso in esame le sanzioni sono state irrogate e quantificate ai sensi del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, che disciplina il caso di omessi o ritardati versamenti, mentre, nel caso in esame, non vi è stato alcuna omissione o ritardo di pagamenti stante l’avvenuto sgravio della relativa somma conseguente al riconoscimento dell’eccedenza di imposta in questione, per cui correttamente i giudici del merito hanno considerato illegittimi la sanzione e gli interessi per ritardato versamento di somme riconosciute comunque non dovute.

Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso;

Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 6.000,00 oltre al 15 per cento per spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2020

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