Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16814 del 05/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16814 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 26560-2011 proposto da:
AZIENDA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN
AGRICOLTURA (ALSIA) 00627370778, in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GIUNIO BAZZONI N 5, presso lo studio dell’avvocato
CIRIGLIANO DOMENICO, rappresentata e difesa
dall’avvocato MUSACCHIO GIUSEPPE giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –

2013
contro

5462

COMUNE DI SCANZANO JONICO 90005630778, in persona del
Sindaco

e

legale

domiciliato in ROMA,

rappresentante,

elettivamente

PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SARRA

Data pubblicazione: 05/07/2013

MAURIZIO EUSTACHIO giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente contro

ARIT SRL;

avverso la sentenza n. 206/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di POTENZA del 7/06/2010,
depositata 1’8/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 12/06/2013 dal Consigliere E
Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;
è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA.

– intimata –

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva
La CTR di Potenza ha accolto l’appello della “ARIT srl”, come concessionaria del
comune di Scansano ionico -appello proposto contro la sentenza n.131/03/2007
della CTP di Matera, che aveva accolto il ricorso della parte contribuente “Agenzia
Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura”- ed ha perciò confermato
l’avviso di accertamento per ICI anno 2003 con cui era chiesto il pagamento
dell’imposta dovuta per immobili di proprietà della predetta Agenzia situati nel
territorio comunale.
La menzionata CTR ha motivato la propria decisione nel senso che —dato atto che
l’Agenzia aveva sostenuto di avere diritto all’esenzione dall’imposta in ragione della
previsione dell’art.7 del D.Lgs.504/1992 e trattandosi di immobili affidati ad essa
Agenzia dalla Regione Basilicata nonché destinati esclusivamente all’esercizio dei
compiti istituzionali dell’Ente Territoriale- nella specie di causa non risultava, di
detta esenzione, né il presupposto soggettivo (il possesso degli immobili in capo alla
Regione) né il presupposto oggettivo (la destinazione esclusiva ai compiti
istituzionali), atteso che gli immobili oggetto di imposizione risultavano
“nell’incontrovertibile possesso dell’Alsia e non destinati a compiti istituzionali della
Regione”, né sarebbe bastato assumere che “all’Agenzia spettano le stesse posizioni
soggettive competenti alla Regione Basilicata e che la medesima svolge attività di
natura non commerciale, senza verificare la ricorrenza dell’impiego diretto e senza la
sussistenza che la stessa rappresenti una istituzione inserita nell’apparato
amministrativo”.

3

letti gli atti depositati

La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi (oltre
ad un terzo —preliminare e che non può essere considerato come motivo di
impugnazione proprio perché non è rivolto contro la pronuncia di cui si è dettomotivo nel quale si assume soltanto che il processo avrebbe dovuto essere riunito ad
altro avente analogo oggetto,con conseguente declaratoria di nullità della sentenza

le specifiche ragioni di tale pretesa declaratoria di nullità).
La Concessionaria non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il primo motivo di censura (rubricato sub specie di violazione di legge ed
esattamente degli art.7 comma 1 lett a del D.Lgs. 504/1992; degli arti.1, 2, 3, 11 e 14
della legge regionale Basilicata n.38/1996 e degli art. 17 e 18 della legge n.230/1950)
e con il secondo motivo di censura (anch’esso rubricato sotto specie di violazione di
legge ed esattamente degli art. 7 comma 1 lett a del D.Lgs.504/1992; art.2697 cod civ
e 115 cpc) la parte ricorrente—da un canto- si duole del fatto che il giudice del merito
abbia omesso di verificare la reale natura dell’Agenzia (essendo questa un’istituzione
inserita nell’apparato amministrativo della Regione Basilicata) e la materiale e
giuridica destinazione dei terreni in questione (in relazione ai quali l’impedimento per
l’Alsia di disporne per finalità diverse da quelle di cui alla legge n.841/1050 e di cui
alla legge n.230/1950 dipende proprio dalla natura giuridica da riconoscersi
all’Agenzia) terreni che —una volta espropriati- vengono acquisiti al patrimonio
indisponibile e qualificati come “patrimonio di destinazione”, e —d’altro canto- si
duole del fatto che non sia stato ritenuto che l’Alsia non può essere neppure onerata
di provare la specifica destinazione degli immobili in questione, atteso che detta
destinazione è assegnata agli immobili dalla legge ed anche in via di fatto non può
essere diversa, sicchè spetta all’Ente Territoriale impositore —che dovesse riscontrare
una realtà contra legem- di fornire la prova del venir meno del presupposto oggettivo
della specifica destinazione.

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che ha definito il diverso processo indicato per la riunione, anche se non si spiegano

Entrambi i motivi appaiono inammissibili ai sensi dell’art.360 bis cpc, avendo il
giudice del merito deciso le questioni di diritto qui riproposte in maniera conforme
alla giurisprudenza di questa Corte di seguito menzionata, senza che l’esame dei
motivi offra elementi utili per mutare il predetto orientamento.
Si veda, per tutte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8496 del 09/04/2010 (peraltro adottata

per il medesimo caso, già sottoposto plurime volte all’esame della Corte
Suprema):”In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’esenzione prevista
dall’art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per gli immobili
posseduti dallo Stato e dagli enti pubblici ivi indicati, spetta soltanto se l’immobile è
adibito ad un compito istituzionale riferibile, in via diretta ed immediata, allo stesso
ente che lo possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale (e che sarebbe perciò
soggetto passivo dell’imposta ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992)
e non a compiti istituzionali di soggetti pubblici diversi, cui pure l’ente proprietario
abbia in ipotesi l’obbligo, per disposizione di legge, di mettere a disposizione
l’immobile, restando però del tutto estraneo alle funzioni ivi svolte. Ne consegue che
un’Agenzia regionale (nella specie operante nel settore dell’agricoltura) non può
invocare l’esenzione per il solo fatto dell’assunzione di posizioni soggettive di
competenza regionale e dello svolgimento di attività di natura non commerciale,
dovendo invece provare di essere un’istituzione organicamente inserita nell’apparato
amministrativo regionale, ancorché dotata di personalità giuridica propria”.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
inammissibilità.
Roma, 10 febbraio 2013

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che la parte ricorrente, con atto di data 7.3.2013 ha comunicato di voler rinunciare
al ricorso, avendo raggiunto un accordo transattivo con l’Amministrazione comunale

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proprio con riferimento alla odierna ricorrente, in relazione ad altro analogo giudizio

procedente;
ritenuto che l’anzidetta dichiarazione di rinuncia, se pure non risulta notificato alle
altre parti del processo a mente del comma 3 dell’art.390 cpc, implica comunque una
dichiarazione di disinteresse all’esame dell’impugnazione proposta con il ricorso per
cassazione, sicchè il ricorso deve comunque dichiararsi estinto per sopravvenuta

che le spese di lite non necessitano di regolazione per la mancata costituzione
della parte intimata,
P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il ricorso per carenza di interesse. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 12 giugno 2013
Il Presid

carenza di interesse,

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