Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16813 del 29/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/07/2011, (ud. 17/06/2011, dep. 29/07/2011), n.16813

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE RENZIS Alessandro – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.F., elettivamente domiciliato in Roma, via Nicotera

n. 29, presso lo studio degli Avv.ti Salerno Gaspare e Giorgio

Allocca, che lo rappresentano e difendono per procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma,

via della Frezza n. 17, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli Avv.ti RICCIO Alessandro, Nicola

Valente, Giovanna Biondi e Clementina Pulli per procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8813/2006 della Corte d’appello di Roma,

pronunziata in causa n. 6619/04 r.g. lav., depositata in data

17.04.2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 17.06.2011 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

uditi l’Avv. Allocca e l’Avv. Pulli;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

RUSSO Rosario, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- R.F., già dirigente dell’ENPI transitato alle dipendenze del Servizio Sanitario Nazionale ed in pensione dall’1.4.88, con ricorso al giudice del lavoro di Roma chiedeva la riliquidazione del trattamento pensionistico integrativo previsto dall’art. 30 del regolamento di previdenza dell’ENPI con il riconoscimento della pensionabilità dell’indennità di funzione liquidata L. 9 marzo 1989, n. 88, ex art. 13, comma 8.

2.- Accolta la domanda e proposto appello dall’INPS, la Corte d’appello di Roma con sentenza in data 1.3.07 accoglieva l’impugnazione e rigettava la domanda.

Nella base di calcolo della pensione integrativa non poteva essere inclusa la richiesta indennità di funzione, essendo essa prevista solo per i dirigenti INPS e INAIL e non anche per il personale ENPI, che dopo lo scioglimento dell’Ente era stato assorbito dal Servizio sanitario nazionale. L’art. 30 del regolamento del Fondo di previdenza ENPI aggancia, infatti, la pensione integrativa alle variazioni delle retribuzioni pensionabili del personale in servizio di pari grado (c.d. clausola oro) dipendente dell’Ente cui era appartenente il dipendente collocato in pensione, o del personale dell’Ente cui lo stesso fosse stato trasferito ex lege.

In ogni caso la riliquidazione non poteva essere richiesta all’INPS, in quanto presso l’Istituto era istituita solo una gestione speciale ad esaurimento in favore del personale che – come il R. – aveva optato per il mantenimento della posizione assicurativa costituita nell’ambito del Fondo integrativo esistente presso l’Ente di provenienza.

3.- Propone ricorso per cassazione il R.. Risponde con controricorso l’INPS. Il Collegio ha disposto la stesura di motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.- Con il primo motivo è dedotta violazione della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 13 in quanto i pensionati ex dipendenti dell’ENPI e degli altri disciolti Enti pubblici (quali l’INAM, l’ANCC, le Casse mutue di categoria) sono destinatari della L. n. 88 del 1989. Tali Enti, già regolati dalla L. 20 marzo 1975, n. 70, rientrano nelle previsioni della Legge Quadro 29 marzo 1983, n. 93, che dispone l’uniformità del regime retributivo e pensionistico dei dipendenti di quegli Enti; la L. n. 88 del 1989, in quanto successiva, assumerebbe valenza generale. Ai fini dell’adeguamento del trattamento pensionistico (c.d. clausola oro) avrebbe dovuto, dunque, farsi riferimento ai dipendenti pari grado dell’INPS. 5.- Con il secondo motivo è dedotta carenza di motivazione, avendo il giudice ignorato la circostanza che il R., ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 761 del 1979, art. 75 e della L. n. 482 del 1988, optò per la conservazione del Fondo integrativo già riservato agli ex dipendenti ENPI. 6.- Il ricorso, solleva corpose questioni di diritto e si conclude con un unico quesito di diritto del seguente tenore: se sia ragionevolmente apprezzabile sostenere che precedenti facoltà concesse dalla legge in punto di opzione al vecchio fondo e di conservazione dello stesso, debbano venir meno ed essere disattese solo perchè un soggetto già dipendente previdenziale, all’atto del suo pensionamento risulti transitato presso Enti locali.

E’ noto che la formulazione del quesito prevista dall’art. 366 bis c.p.c. postula “l’enunciazione ad opera del ricorrente di un principio di diritto diverso da quello posto a base del provvedimento impugnato e perciò tale da implicare un ribaltamento della decisione del giudice a quo” (Cass. 22.6.07 n. 14682). La questione di diritto sottoposta al Collegio con la formulazione del quesito deve essere, inoltre, conferente al decisum della sentenza impugnata, nel senso che la risposta, se positiva per il richiedente, deve avere rilevanza diretta nella fattispecie perchè attinente alla questione in esame (Cass., S.u., 21.6.07 n. 14385).

Nel caso di specie, tali requisiti mancano in quanto i due motivi si concludono con quesito unico, nonostante la molteplicità delle questioni sollevate, e chiedono di affermare principi di diritto generici e, comunque, di non chiara individuazione, così mancando lo scopo che si prefigge l’art. 366 bis c.p.c..

6.- In ragione di tali carenze, ai sensi della norma da ultimo richiamata, il ricorso è da ritenere inammissibile.

Le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 10,00 per esborsi ed in Euro 2.000 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011

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