Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16813 del 19/07/2010

Cassazione civile sez. I, 19/07/2010, (ud. 24/06/2010, dep. 19/07/2010), n.16813

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.S., rappresentato e difeso dall’avv. MARRA A.

L., come da mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.A., rappresentata e difesa dall’avv. MARRA A. L.,

come da mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli, depositato il 15

dicembre 2005; NN. 644/05 E 650/05 R.G.A.D.;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;

Lette le conclusioni del P.M., che ha chiesto accogliersi il ricorso

per quanto di ragione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il decreto impugnato la Corte d’appello di Napoli ha condannato la Presidenza del Consiglio dei ministri al pagamento della somma di Euro 350,00 ciascuno in favore di G.S. e T.A., che avevano proposto domanda di equa riparazione per la durata irragionevole di un giudizio promosso nel luglio 1997 e definito in primo grado dal T.A.R. Campania con sentenza del 16 marzo 2001. Ricorrono per cassazione G. S. e T.A. e deducono: 1) l’illegittimità dell’opzione interpretativa che imputa a negligenza rilevante della parte privata il ritardo nella presentazione dell'”istanza di prelievo” nei procedimenti introdotti innanzi al giudice amministrativo; 2) l’inadeguatezza dell’indennità liquidata; 3) il contrasto dell’importo delle spese processuali liquidato dalla corte territoriale, sia con i parametri europei correnti, sia con la tariffa applicabile ai procedimenti contenziosi innanzi la corte di appello.

I ricorsi proposto avverso la stessa decisione vanno riuniti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi sono fondati.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, “il giudice investito della domanda di equa riparazione del danno derivante dalla irragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, deve preliminarmente accertare se sia stato violato il termine di ragionevole durata, identificando puntualmente quale sia la misura della durata ragionevole del processo in questione, essendo questo un elemento imprescindibile, logicamente e giuridicamente preliminare, per il corretto accertamento dell’esistenza del danno e per l’eventuale liquidazione dell’indennizzo” (Cass., sez. 1^, 9 settembre 2005, n. 17999, m. 584619).

Nel caso in esame i giudici del merito hanno determinato in tre anni la durata ragionevole della procedura e, quindi, in circa otto mesi l’eccedenza irragionevole della sua durata. E questa valutazione non appare censurabile in relazione alla natura del giudizio.

Errata è invece la determinazione dell’indennizzo in soli Euro 350,00 dal momento che la giurisprudenza ha “individuato nell’importo compreso tra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 la base di calcolo dell’indennizzo per ciascun anno in relazione al danno non patrimoniale, da quantificare poi in concreto avendo riguardo alla natura e alle caratteristiche di ciascuna controversia” (Cass., sez. 1^, 26 gennaio 2006, n. 1630, m. 585927).

Il decreto impugnato va pertanto cassato. Tuttavia, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la cassazione può essere disposta senza rinvio e l’indennizzo determinato in Euro 670,00 per ciascun dei ricorrenti.

I ricorrenti hanno richiesto anche l’integrazione per la natura assistenziale del giudizio. Ma secondo la giurisprudenza di questa Corte, “ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, non può ravvisarsi un obbligo di diretta applicazione dell’orientamento della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui va riconosciuta una somma forfetaria nel caso di violazione del termine nei giudizi aventi particolare importanza, fra cui anche la materia previdenziale; da tale principio, infatti, non può derivare automaticamente che tutte le controversie di tal genere debbano considerarsi di particolare importanza, spettando al giudice del merito valutare se, in concreto, la causa previdenziale abbia avuto una particolare incidenza sulla componente non patrimoniale del danno, con una valutazione discrezionale che non implica un obbligo di motivazione specifica, essendo sufficiente, nel caso di diniego di. tale attribuzione, una motivazione implicita” (Cass., sez. 1^, 14 marzo 2008, n. 6898, m. 602256). E nel caso in esame una tale particolare incidenza non è stata neppure allegata. La decisione nel merito assorbe il motivo con il quale il ricorrente censura la liquidazione delle spese.

Le spese seguono la soccombenza, ma possono essere compensate per una metà quelle del giudizio di cassazione, in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, li accoglie, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei ministri al pagamento in favore di G.S. e T.A. della somma di Euro 670,00 ciascuno oltre interessi legali dalla domanda, nonchè al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 900,00, di cui euro 400,00 per onorari, Euro 400,00 per diritti ed Euro 100,00 per esborsi, e, compensate per la metà quelle di cassazione, in Euro 500,00, di cui Euro 100,00, per esborsi, per questa fase, oltre alle spese generali e accessori di legge per entrambi i gradi, con attribuzione, all’avv. Alfonso Luigi Marra, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2010

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