Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16813 del 09/08/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. II, 09/08/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 09/08/2016), n.16813

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10529-2012 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRINCIPE

AMEDEO 126, presso lo studio dell’avvocato D’ELIA PAOLA, che lo

rappresenta e difende, per proc. notarile del 28.6.2016;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS) DI (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 715/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 10/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato D’ELIA Paola, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 8 giugno 2004 M.F. proponeva impugnazione avverso la delibera adottata in data 11 maggio 2004 dall’assemblea del Condominio (OMISSIS), sita in (OMISSIS), con riguardo al punto relativo alla approvazione dei lavori straordinari di sistemazione del cancello di via (OMISSIS), assumendo la nullità/annullabilità della predetta delibera in quanto esorbitante le competenze ed i poteri dell’assemblea, lesiva singoli condomini, per indeterminatezza della

dei diritti esclusivi e/o comuni dei vizio di informazione preventiva, per volontà assembleare, per l’illegittima modalità di costituzione, di deliberazione e verbalizzazione, per il mancato rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi, per il mancato invio del verbale nei termini di legge.

Si costituiva in giudizio il Condominio (OMISSIS) chiedendo il rigetto della domanda attorea perchè infondati i motivi posti a base dell’impugnazione.

Il Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, con sentenza n. 181/2007 rigettava la domanda proposta dall’attore.

Avverso la suddetta sentenza M.F. proponeva appello avanti alla Corte di Appello di Milano, per ottenere la riforma integrale della sentenza impugnata. Si costituiva in giudizio il Condominio (OMISSIS) chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

Con la sentenza n. 715/2011, depositata il 10.03.2011, la Corte d’Appello di Milano, respingeva l’impugnazione, condannando il M. a rifondere le spese del secondo grado di giudizio all’appellato.

A sostegno della decisione la Corte milanese evidenziava che l’oggetto della delibera impugnata, conforme all’ordine del giorno comunicato ai condomini, riguardava esclusivamente “la sistemazione del cancello e di dare incarico ad un tecnico per la redazione di un capitolato di spesa”, e pertanto la delibera non ledeva l’asserito diritto di servitù di passaggio del M., dato che l’assemblea aveva solamente deliberato di incaricare un tecnico per individuare le opere da eseguire per la sistemazione del cancello, senza poi decidere formalmente di dare esecuzione ai lavori di sostituzione del cancello stesso.

La Corte d’Appello respingeva gli altri profili di impugnazione evidenziando che la delibera era stata assunta rispettando tutti i requisiti di legge.

Avverso la suddetta decisione ha proposto ricorso per Cassazione M.F., formulando quattro distinti motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo il ricorrente eccepisce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 in merito alla “condominialità” dell’oggetto della delibera assembleare, in quanto la Corte territoriale non avrebbe valutato il dato decisivo ai fini del giudizio, della “non condominialità del passo e del cancello”.

2.Con il secondo motivo lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 in merito al contenuto della delibera assembleare, in quanto la Corte territoriale avrebbe errato nell’interpretazione del negozio, poichè il vero oggetto della decisione assembleare era la chiusura effettiva del cancello, decisione che avrebbe inciso sui diritti dei singoli individui e dei condomini, in quanto titolari di un diritto di passaggio avente caratteristiche consolidate negli anni.

3.Con il terzo motivo eccepisce la violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, delle norme di cui all’art. 1135 c.c. e art. 1362 c.c., ritenendo che i giudici di appello avrebbero violato ogni regola di buona interpretazione degli atti negoziali, ricomprensivi anche delle delibere assembleari, limitandosi a fornire un’analisi esclusivamente letterale del contenuto e della portata della delibera impugnata.

4.Con il quarto motivo lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in ordine all’esame degli altri vizi della delibera dedotti dall’appellante, che ad avviso della Corte di Appello sarebbero stati assorbiti dalla decisione sul contenuto della delibera, considerata come un semplice incarico dato ad un tecnico per la sistemazione del cancello, senza però che sia stata esplicitata la relazione tra l’effettivo contenuto della delibera ed il rigetto degli altri motivi di appello.

5. I motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente stante la stretta connessione tra di essi, sono infondati per le ragioni di seguito esposte.

6. Appare necessario richiamare in limine i principi consolidati di questa Corte in ordine ai limiti del sindacato di legittimità, sia con riguardo al vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sia con riferimento alla violazione dei canoni ermeneutici degli atti giuridici, nella specie la delibera condominiale impugnata.

Infatti con riguardo al ricorso per violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la Suprema Corte ha affermato in massima che: “La motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione.”(si veda tra le tante S.U., 25 ottobre 2013, n.24148, Rv. 627790).

Mentre con riguardo all’ulteriore eccezione relativa alla corretta interpretazione della delibera condominiale, è utile richiamare la sentenza, Sez. 1, 22 febbraio 2007, n. 4178, Rv. 595003, che in massima ha affermato ” L’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un’attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. Ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è peraltro sufficiente l’astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali 11 giudice se ne è discostato, nonchè, in ossequio al principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, con la trascrizione del testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto o della parte in contestazione, ancorchè la sentenza abbia fatto ad essa riferimento, riproducendone solo in parte il contenuto, qualora ciò non consenta una sicura ricostruzione del diverso significato che ad essa il ricorrente pretenda di attribuire. La denuncia del vizio di motivazione dev’essere invece effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell’attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l’indicazione dei punti inficiati e cioè connotati da un’assoluta argomenti, sempre che questi da mancanza di coerenza logica, incompatibilità razionale degli vizi emergano appunto dal quale risulta sindacato di legittimità, non è necessario che quella l’unica interpretazione possibile, o la sicchè, quando di una clausola siano interpretazioni, non è consentito alla parte, che l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra”.

Nel caso di specie, riaffermati questi principi, si ritiene che la Corte d’Appello abbia motivato, con accertamento immune da vizi logico o giuridici, in ordine al contenuto da attribuire alla delibera impugnata, escludendo che l’assemblea avesse emesso alcuna deliberazione di effettuare lavori di chiusura o di sistemazione del cancello insistente sulla via (OMISSIS), lavori che pure erano stati posti all’ordine del giorno della riunione condominiale, essendosi invece limitata a conferire ad un tecnico il compito di redigere un capitolato di spesa per operare una eventuale futura sistemazione del cancello di cui sopra. In sostanza i Giudici hanno ritenuto che la decisione sarebbe stata riservata all’esito del capitolato di spesa da approvare, ragion per cui la delibera era inidonea a pregiudicare eventuali diritti dei singoli condomini e quindi dell’attuale ricorrente al passaggio.

Tale interpretazione della delibera impugnata non può essere in questa sede sindacata, in quanto i motivi di ricorso, che neppure riportano il testo integrale della delibera, sono formulati in maniera del tutto generica, non potendosi cogliere la specificazione dei canoni ermeneutici in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato.

Con riguardo infine agli altri eventuali vizi della delibera, dal complessivo tenore della decisione impugnata appare che le censure sono state correttamente ritenute logicamente assorbite dall’accertamento circa dell’effettivo contenuto della delibera, in quanto ogni altra deduzione non poteva avere valore determinante ai fini del decidere. Anche in considerazione di quanto sin qui esposto è priva di alcuna rilevanza la qualificazione del voto favorevole subordinato a condizione espresso dal ricorrente e non considerato fra quelli favorevoli.

Inoltre la sentenza impugnata ha motivato senza omissioni o contraddizioni le ulteriori ragioni per cui la delibera non era da ritenere viziata, avendo esplicitato che non vi era contrasto tra ordine del giorno e deliberazione assunta, l’assemblea si era riunita in presenza della maggioranza dei condomini e la delibera era stata approvata con il voto favorevole della maggioranza, che il verbale dell’assemblea era stato redatto in modo regolare.

7. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, e condanna M.F. al rimborso in favore della parte resistente delle spese del presente procedimento, che liquida in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori come per legge.

Sentenza redatta con la collaborazione dell’assistente di studio Dott. M.G..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA