Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16813 del 07/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 07/08/2020, (ud. 09/10/2019, dep. 07/08/2020), n.16813

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22083-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.E.;

– intimata –

avverso la sentenza – 5033/2016 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 27/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/10/2019 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.

 

Fatto

RILEVATO

che con sentenza n. 5053/44/16, pubblicata il 27 maggio 2016, la Commissione Tributaria Regionale della Campania ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta n. 6601/2015, che aveva accolto il ricorso di P.E. avverso il silenzio rifiuto formatosi su un’istanza di rimborso della somma di Euro 10.102,75 a titolo di IRPEF versata sull’indennità aggiuntiva di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze. La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto non tassabile l’indennità aggiuntiva perchè equipollente al trattamento di fine rapporto di cui agli artt. 17 – 19 TUIR, e formata esclusivamente con contributi del lavoratore dipendente;

Che avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione ritualmente notificato, affidato ad un unico motivo;

Che P.E. non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 17 e 19, nonchè del D.P.R. n. 1034 del 1984, art. 2 e del D.P.R. n. 211 del 1981 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando l’erroneità in diritto della pronuncia impugnata nella parte in cui ha equiparato l’indennità aggiuntiva di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze alle “indennità equipollenti” al TFR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 1, facendone derivare l’illegittimità tout court della ritenuta IRPEF applicata sull’indennità in questione.

Che il ricorso va accolto nei termini di seguito precisati. Questa Corte (cfr. Cass. 25 ottobre 2017, n. 25396) ha chiarito -tenuto conto pure della composizione del fondo in questione, alimentato (D.P.R. n. 1034 del 1984, art. 2) dai proventi della vendita di beni confiscati, dalle sanzioni pecuniarie e percentuali delle vincite del gioco del lotto, oltre ad altre indennità perequative pensionabili, e dunque, in massima parte, da premi di produttività e da incentivi legati all’attività d’istituto – che l’erogazione di detta indennità costituisce una forma di retribuzione differita che consente di ricondurla nell’ambito delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, di cui agli artt. 17 – 19 del TUIR, con conseguente assoggettamento a tassazione separata. La sentenza impugnata ha condiviso detta premessa, ma ne ha tuttavia fatto discendere l’erronea affermazione della totale esenzione di detta indennità quanto all’IRPEF, laddove, invece, la domanda di rimborso del contribuente avrebbe dovuto essere accolta limitatamente alla ritenuta IRPEF eventualmente operata in eccesso rispetto al regime di tassazione separata, quale risultante dagli artt. 17 – 19 (cfr. in particolare comma 2 bis) del TUIR.

Che la sentenza impugnata deve dunque essere cassata con rinvio alla medesima Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione, che dovrà accertare il tipo di imposizione in concreto applicata al fine di determinare il diritto al rimborso nei limiti sopra indicati.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e, rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2020

 

 

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