Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16812 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 15/06/2021), n.16812

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CATALLOZZI Paolo – Presidente –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9973-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMILIANO

ARCIONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 147/2013 della COMM. TRIB. REG. TOSCANA,

depositata il 10/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/02/2021 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– R.P.G. impugnava l’avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA (anno d’imposta 2005) emesso dall’Agenzia delle Entrate, fondato su p.v.c. della Guardia di Finanza, la quale, acquisiti i movimenti bancari D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32, aveva rilevato il versamento della somma di Euro 500.000,00 – compiuto in data 23/9/2005 – alla società fiduciaria Nettuno Fiduciaria S.r.l.; l’Agenzia riteneva le dichiarazioni del contribuente relative alla provenienza della somma fossero insufficienti a dimostrare la sua irrilevanza fiscale;

– la C.T.P. di Grosseto accoglieva il ricorso del R. e annullava l’atto impositivo;

– l’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla C.T.R. della Toscana che, con pronuncia del n. 147/29/13 del 10/10/2013, confermava la decisione di primo grado;

– avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi;

– R.P.G. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Col primo motivo l’Agenzia ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 7), art. 39, comma 1, lett. d), e art. 40 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 e dell’art. 2697 c.c., per avere la C.T.R. ritenuto che la “retrodatazione” del possesso della somma possa costituire prova idonea a superare la presunzione legale, sancita dalle predette disposizioni, di un maggior reddito conseguito al momento del versamento.

La censura non può essere accolta.

In base al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, le operazioni bancarie di versamento sono poste a base delle rettifiche e degli accertamenti “se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine”.

Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la C.T.R. non ha invertito l’onere probatorio, ma, anzi, ha correttamente ritenuto che spettasse al R. fornire la prova di aver tenuto conto di tale importo nella propria dichiarazione dei redditi ovvero che si trattasse di disponibilità reddituale esente da imposta.

Dando atto di aver valutato il materiale probatorio, compito riservato al giudice di merito e non suscettibile di sindacato da parte della Corte di legittimità, la Commissione ha ritenuto che il R. abbia provato di avere già nel 2004 (e, dunque, nell’anno antecedente a quello oggetto di accertamento) la disponibilità della somma di Euro 500.000,00, versata alla società fiduciaria nel 2005.

Infatti, proprio con riguardo al primo motivo d’appello (erronea valutazione della valenza probatoria della documentazione del contribuente), la sentenza impugnata ha attribuito rilievo al contratto di deposito prodotto in primo grado (atto avente data certa al 4/3/2004), in quanto idoneo a dimostrare “che la somma di Euro 500.000,00 era già in possesso del R. nell’anno 2004 per cui appare palesemente illegittimo l’accertamento dell’Ufficio che imputa tale reddito nell’anno 2005 solo sulla scorta di un versamento bancario”.

In altre parole, la C.T.R. ha accertato, in fatto, che la somma non era fiscalmente rilevante nel 2005.

Alla luce di tale conclusione va letta anche la contestata affermazione della pronuncia secondo cui il secondo motivo d’appello – cioè, la mancanza di prova dell’assoggettamento a tassazione della somma versata nel 2005 – “oltre ad essere un tentativo di inversione dell’onere della prova, è palesemente infondato non dovendo essere il contribuente il soggetto che dimostra di avere assoggettato a tassazione le somme di cui era in possesso già un anno prima del recupero della base imponibile, ma l’Ufficio Finanziario a dimostrare l’avvenuta sottrazione di tale importo al fisco”: la statuizione non contiene, infatti, un’illegittima disapplicazione delle presunzioni normative riguardanti le movimentazioni bancarie, ma piuttosto ribadisce l’irrilevanza fiscale – nell’anno d’imposta considerato dall’avviso di accertamento – del versamento di un importo che, essendo già precedentemente nella disponibilità del R., non poteva costituire reddito del 2005.

2. Col secondo motivo si deduce (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-ter, comma 2, lett. a), per avere la C.T.R. conferito efficacia probatoria alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio provenienti dai soggetti depositari dell’importo di Euro 500.000,00 nell’anno 2004, trattandosi di mezzi di prova non ammessi, salvo che nel caso delle certificazioni delle ritenute d’acconto.

Il motivo è infondato.

In contrasto con quanto sostenuto dall’Agenzia ricorrente, nel processo tributario le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà non sono in toto inutilizzabili ai fini probatori, poichè ad esse può attribuirsi un valore indiziario che, seppur insufficiente a porle da sole a fondamento della decisione, può corroborare ulteriori elementi istruttori (v., tra le altre, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7271 del 22/3/2017).

Nella fattispecie in esame, la decisione della C.T.R. non si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni dei depositari della somma successivamente depositata alla Nettuno Fiduciaria, ma trae dalle loro affermazioni – rese in dichiarazioni sostitutive di atto notorio – la conferma dell’avvenuto deposito dell’importo di Euro 500.000,00, già risultante dal contratto recante data certa al 4/3/2004.

Rientra nell’attività valutativa del giudice di merito, consentita dall’art. 116 c.p.c., attribuire alle predette dichiarazioni, unitamente agli ulteriori elementi raccolti, efficacia dimostrativa circa la coincidenza tra la somma versata alla fiduciaria e quella che era stata precedentemente oggetto di deposito.

3. Col terzo motivo la ricorrente lamenta (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., per avere la C.T.R. applicato il principio di non contestazione alla valenza probatoria dei documenti prodotti dal R..

La censura, astrattamente fondata, non inficia la decisione, la cui motivazione può essere corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c..

Infatti – pur essendo errata l’applicazione del principio di non contestazione alla “valenza probatoria degli atti prodotti” e alla “ricostruzione storica dei fatti in essi contenuta” (in proposito, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 3022 del 08/02/2018, Rv. 647939-01, e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6172 del 05/03/2020, Rv. 657154-01) – il giudice d’appello ha espressamente attribuito efficacia probatoria ai documenti prodotti in ragione della data certa apposta al contratto e non in base alla mancanza di una esplicita confutazione da parte dell’Agenzia, risolvendosi così il richiamo della sentenza all’art. 115 c.p.c., in una ininfluente argomentazione ad abundantiam.

4. Col quarto motivo, formulato in via subordinata, l’Agenzia censura la motivazione della sentenza impugnata (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) per omesso esame di un fatto controverso e decisivo, oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla restituzione al R., in data 30/5/2005, della somma di Euro 500.000, circostanza risultante da annotazione manoscritta priva di data certa.

Il motivo è infondato.

Il fatto che si assume pretermesso – la restituzione al R. della somma depositata, poi versata alla Nettuno Fiduciaria – è stato invece considerato dalla C.T.R. nell’ambito della valutazione delle risultanze istruttorie: infatti, il giudice d’appello ha ritenuto che esso sia stato dimostrato dalla correlazione tra il contratto avente data certa e le dichiarazioni sostitutive rese dai depositari, sicchè la circostanza che l’annotazione di restituzione sia stata manoscritta sul documento non è stata omessa, nè il giudice di merito è tenuto a dare conto nella motivazione della sentenza di ogni singolo elemento istruttorio.

5. In conclusione, il ricorso avanzato dall’Agenzia delle Entrate va respinto. Alla decisione fa seguito la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente R., delle spese di questo giudizio di cassazione, le quali sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i vigenti parametri.

6. Poichè la ricorrente è un’Amministrazione dello Stato esonerata dal versamento del contributo unificato, va escluso l’obbligo di versare l’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso principale, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550-01; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714-01).

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente Agenzia delle Entrate a rifondere a R.P.G. le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre accessori;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA