Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16812 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. II, 09/08/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 09/08/2016), n.16812

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27237-2011 proposto da:

D.E. (OMISSIS), B.A. (OMISSIS), elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA TACITO 10, presso lo studio dell’avvocato

ENRICO DANTE, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FRANCESCO BANCHINI;

– ricorrenti –

e contro

L.Z.V., L.Z.A.,

L.Z.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1086/2010 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 27/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione 10.2.1999 L.Z.V., L.Z.A. e L.Z.G. convenivano in giudizio B.G. lamentando l’avvenuta esecuzione da parte di quest’ultimo di lavori che avevano cagionato danni al pavimento sovrastante, l’illegittima apertura di due finestre sul cortile interno e la realizzazione di due pilastri nel corridoio di proprietà condominiale di accesso alle cantine.

Il convenuto contestava rilevando la carenza di danni al pavimento, la legittima apertura delle finestre e la realizzazione dei pilastri per ovviare alla pericolosità della struttura conseguente a lavori arbitrari effettuati dagli attori.

Disposta ctu ed ordinato al convenuto di esibire la documentazione relativa al progetto di ristrutturazione, il GOA rigettava la domanda di danni al pavimento, dichiarava cessata la materia del contendere per le finestre che erano state chiuse ed accoglieva la domanda con riguardo ad uno dei pilastri disponendo la riduzione in pristino con adozione delle modalità tecniche per evitare la pericolosità dell’edificio (mentre l’altro pilastro risultava incidente su proprietà esclusiva di altro condomino) e la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica.

Proposto appello dal convenuto, la corte di appello di Bologna, con sentenza 27.9.2010, rigettava il gravame ritenendo inconsistente l’eccezione di carenza di legittimazione attiva degli attori in quanto ciascun comproprietario può agire a difesa del proprio diritto ed escludendo una ipotesi di integrazione del contraddittorio.

Nel merito non vi era dubbio che il pilastro (cm.49 x 49) incideva sulla cosa comune insistendo per cm 31 x 49 nel corridoio, intralciava il passaggio e non era stato autorizzato.

Rispetto all’originaria difesa di opera necessaria a seguito di lavori degli attori, in appello si era dedotto il vantaggio per il condominio quand’anche il rischio per la stabilità fosse stato cagionato dal convenuto con lavori nel proprio appartamento e solo in conclusionale d’appello era stata eccepita la carenza di legittimazione passiva perchè i pilastri per accessione sarebbero di proprietà del condominio e non del convenuto.

Ricorrono B.A. e D.E. ved. B., quali eredi di B.G., con quattro motivi, non svolgono difese le controparti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si denunziano violazione degli artt. 832, 1102, 1104, 1120, 1123 e 1134 c.c. ed omessa motivazione circa un punto decisivo perchè la sentenza ha erroneamente ritenuto applicabile la normativa in ordine all’uso e godimento condominiale mentre l’opera era stata eseguita per garantire la stabilità e la sentenza di primo grado aveva ordinato la demolizione previa adozione di modalità tecniche idonee.

Col secondo motivo si lamentano violazione degli artt. 1120, 1123, 1130 e 1135 c.c. ed omessa motivazione perchè la decisione in ordine al mantenimento del pilastro era di esclusiva competenza dell’assemblea mentre la sentenza ha rimesso ai Lamberti, all’ufficiale giudiziario o al Giudice dell’esecuzione la individuazione delle opere alternative per garantire la stabilità mentre il singolo condomino non aveva alcun potere di agire.

Col terzo motivo si deducono violazione dell’art. 934 c.c. e art. 100 c.p.c. ed erronea motivazione per avere escluso la sentenza, con violazione dell’istituto dell’accessione, la natura condominiale del pilastro.

Col quarto motivo si lamentano violazione dell’art. 91 c.p.c. ed erronea motivazione sulla ritenuta soccombenza prevalente.

Le censure non meritano accoglimento.

Premesso che il Collegio ritiene di superare il profilo formale della impugnazione proposta dagli eredi senza la produzione della denunzia di successione trattandosi, in ogni caso degli eredi legittimi, come dedotto la Corte di appello ha statuito che l’eccezione di carenza di legittimazione attiva degli attori era inconsistente in quanto ciascun comproprietario può agire a difesa del proprio diritto ed ha escluso una ipotesi di integrazione del contraddittorio.

Nel merito non vi era dubbio che il pilastro (cm.49 x 49) incideva sulla cosa comune insistendo per cm 31 x 49 nel corridoio, intralciava il passaggio e non era stato autorizzato.

Rispetto all’originaria difesa di opera necessaria a seguito di lavori degli attori, in appello si era dedotto il vantaggio per il condominio quand’anche il rischio per la stabilità fosse stato cagionato dal convenuto con lavori nel proprio appartamento e solo in conclusionale d’appello era stata eccepita la carenza di legittimazione passiva perchè i pilastri per accessione sarebbero di proprietà del condominio e non del convenuto.

L’odierno ricorso ripropone, con plurime censure promiscue di violazione di legge e di vizi di motivazione, gli stessi argomenti sui quali la sentenza ha dato risposta.

In particolare, sul primo motivo vale il riferimento di pagina sette della sentenza alla mutata prospettazione difensiva in appello ed alle risultanze della ctu circa la consequenzialità tra lavori eseguiti dal convenuto e realizzazione dl pilastro.

L’adozione di opere tese a garantire la stabilità dell’edificio doveva essere presa dall’assemblea dei condomini e non certo essere rimessa all’iniziativa del singolo, non essendo rilevante che tale esigenza fosse derivata da lavori realizzati all’interno della proprietà individuale.

Il secondo motivo propone problemi relativi alla esecuzione e non impugna compiutamente la ratio decidendi che il singolo condomino può agire.

Sul terzo motivo va richiamata la motivazione di pagina otto della sentenza sulla tardività della eccezione e sulla inapplicabilità dell’istituto dell’accessione, rispetto alla quale si manifesta mero dissenso.

L’accessione non trova applicazione in tema di condominio (Cass. 21901/2004, 10699/1994).

Il quarto motivo è infondato attesa la prevalente soccombenza.

Donde il rigetto del ricorso senza pronunzia sulle spese in mancanza di controricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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