Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16812 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 07/07/2017, (ud. 15/06/2017, dep.07/07/2017),  n. 16812

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28128-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FISCHER SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA F. PAULUCCI DE’ CALBOLI 9, presso lo studio

dell’avvocato PIERO SANDULLI, rappresentato e difeso dall’avvocato

MASSIMO BASILAVECCHIA;

– controricorrente –

nonchè contro

ICO INDUSTRIA CARTONE ONDULATO SRL;

– intimato –

Nonchè da:

ICO INDUSTRIA CARTONE ONDULATO SRL, elettivamente domiciliato in ROMA

VIALE MAZZINI 119, presso lo studio dell’avvocato ORESTE BISAZZA

TERRACINI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIULIANO MILIA;

– controricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, FISCHER SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 156/2010 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

PESCARA, depositata il 04/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2017 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. La società Ico Industra Cartone Ondulato s.r.l. impugnava l’avviso di rettifica con cui l’agenzia delle entrate aveva elevato il valore dell’azienda ceduta dalla società Fisher S.p.A. in amministrazione straordinaria da Euro 3.600.000 ad Euro 8.672.126,79, distinguendo tra il valore degli immobili determinato in Euro 8.261.526,79 ed il valore delle attrezzature e dei macchinari quantificato in Euro 410.600. Nella causa interveniva la società Fisher S.p.A. in amministrazione straordinaria. La commissione tributaria provinciale di Pescara accoglieva il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, sul rilievo che non era applicabile il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 44, che prevede che in caso di vendita di beni mobili ed immobili in sede di espropriazione forzata o all’asta pubblica la base imponibile è costituita dal prezzo di aggiudicazione; tuttavia il prezzo indicato nell’atto in Euro 3.600.000 era congruo poichè era stato determinato in una procedura di evidenza pubblica ove non aveva rilievo una libera determinazione di volontà delle parti contraenti poichè era inibita la possibilità di indicare un prezzo inferiore a quello di mercato a motivo della natura pubblicistica della procedura di vendita. Inoltre si doveva considerare che alla proposta di vendita aveva aderito la sola società acquirente e tale elemento evidenziava una vendita che non si era svolta secondo le regole comuni del mercato. Infine sulla congruità del prezzo praticato soccorreva l’avallo dell’autorità governativa e l’impegno contrattuale del mantenimento per un biennio dell’attività imprenditoriale e dei livelli occupazionali che era oggettiva condizione di una intrinseca svalutazione del valore di mercato dell’azienda ceduta.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate affidato a due motivi. Si sono costituite la società Fisher S.p.A. in amministrazione straordinaria con controricorso illustrato con memoria e la società Ico Industra Cartone Ondulato s.r.l., la quale ha svolto ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi, pure illustrati con memoria.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, poichè la CTR ha fatto riferimento al prezzo e non al valore del bene compravenduto.

4. Con il secondo motivo deduce insufficienza della motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, poichè la CTR ha considerato che alla proposta di vendita aveva aderito solo l’acquirente ma ciò non influiva sul valore di mercato ed anche l’osservazione contenuta nella sentenza, secondo i cui sulla congruità del prezzo soccorreva l’avallo dell’autorità governativa, era irrilevante perchè occorreva determinare il valore del bene e non il prezzo. Quanto, poi, all’impegno a mantenere per un biennio i livelli occupazionali, circostanza che era, secondo la CTR, oggettiva condizione di intrinseca svalutazione del valore di mercato dell’azienda, si trattava di asserzione insufficiente a provare il depauperamento del valore di Euro 8.261.526,79 dato dal perito al prezzo di cessione.

5. Con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato la società Ico Industra Cartone Ondulato s.r.l., deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 44, sostenendo che tale norma è applicabile anche nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria alternativa alla dichiarazione di fallimento di una grande impresa in stato di insolvenza all’esito di una pubblica gara disciplinata dal D.Lgs. n. 270 del 1999.

6. Con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 63, comma 1. Sostiene che la norma citata impone che nella vendita delle aziende la valutazione debba tener conto dell’avviamento, anche se negativo, all’epoca della stima e nel biennio successivo. Il perito estimatore aveva accertato che l’azienda aveva una redditività negativa di Euro 3.680.793,49 per il che l’importo inizialmente quantificato in Euro 8.673.626,79 doveva essere determinato in Euro 5.000.000 laddove l’agenzia aveva eseguito la rettifica avendo amente valore inizialmente determinato dal perito estimatore.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Osserva la Corte che entrambi i motivi di ricorso principale debbono essere esaminati congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione. La ricorrente sostiene, nella sostanza, che la CTR ha attribuito rilevanza al prezzo della compravendita, facendo errata applicazione della norma di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 44, in quanto non applicabile alla fattispecie, e non ha considerato che, seppure si trattava di vendita effettuata nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica, vi è stata manifestazione di libera volontà delle parti, per il che il prezzo avrebbe potuto discostarsi dal valore di cui occorre avere riguardo nella determinazione della base imponibile ai fini dell’imposta di registro. I motivi sono infondati. La CTR, diversamente da quanto sostiene l’agenzia delle entrate, ha legittimamente considerato che la norma di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 44, che è di stretta interpretazione, e perciò non è suscettibile di applicazione analogica, trattandosi di elencazione tassativa, non è applicabile alle vendite effettuate nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria alternativa alla dichiarazione di fallimento di una grande impresa in stato di insolvenza all’esito di una pubblica gara disciplinata dal D.Lgs. n. 270 del 1999. Ed ha considerato che il prezzo indicato nell’atto coincideva sostanzialmente con il valore venale del bene sia perchè era stato determinato in una procedura di evidenza pubblica ove era inibita la possibilità di indicare un prezzo inferiore a quello di mercato a motivo della natura pubblicistica della procedura di vendita, sia perchè vi era stato un solo offerente che si era impegnato a mantenere per un biennio l’attività imprenditoriale ed i livelli occupazionali. Trattasi di motivazione in fatto il cui tessuto argomentativo non presenta lacune, incoerenze e incongruenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione impugnata di talchè resta escluso che la parte possa attribuire agli elementi valutati un valore ed un significato difformi rispetto alle sue aspettative e deduzioni (Cass. n. 3198/2015; Cass. n. 11511/14; Cass. n. 19814/13; Cass. n. 1754/07). Il riesame degli elementi oggetto di valutazione, invero, laddove non siano evidenziati vizi logici, costituisce accertamento di merito che esula dai limiti del controllo di logicità della motivazione affidato alla corte di legittimità.

2. I motivi di ricorso incidentale condizionato rimangono assorbiti.

3. Il ricorso principale va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

 

La corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna l’agenzia delle entrate a rifondere alle contribuenti le spese processuali che liquida in Euro 7.500,00 per ciascuna parte, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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