Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16811 del 29/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/07/2011, (ud. 17/06/2011, dep. 29/07/2011), n.16811

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE RENZIS Alessandro – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.D., elettivamente domiciliato in Roma, via Clemente

IX n. 123, presso lo studio degli Avv.ti STACUZZI Ottavio ed Attilio

Stracuzzi, che lo rappresentano e difendono per procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma,

via della Frezza n. 17, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maritato Lelio, Antonietta

Coretti e Fabrizio Correrà per procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 284/2007 della Corte d’appello di Messina,

pronunziata in causa n. 209/06 r.g. lav., depositata in data

3.05.2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 17.06.2011 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

uditi l’Avv. Angelo Colucci per delega Stracuzzi e l’avv. Carla

D’Aloisio per delega Coretti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

RUSSO Rosario, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con ricorso al giudice del lavoro di Messina, M.D. proponeva opposizione all’ordinanza-ingiunzione emessa nei suoi confronti, quale responsabile della sezione AIAS di Milazzo, dal Direttore della sede INPS di Messina L. 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 22 per il pagamento della somma di L. 8.949.200 a titolo di sanzione amministrativa per l’omesso versamento di contributi nel periodo dicembre 1992-giugno 1993.

2.- Rigettata l’opposizione il M. proponeva appello, sostenendo che il primo giudice avrebbe dovuto ritenere causa scriminante della responsabilità l’esistenza di uno stato necessità, costituito dal dissesto finanziario dell’Ente che aveva impedito il pagamento delle retribuzioni ai propri dipendenti e il versamento dei contributi previdenziali.

La Corte d’appello di Messina rigettava l’impugnazione, rilevando che l’opponente non aveva provato di essersi trovato in nessuna delle cause di esclusione della responsabilità previste dalla L. n. 689 del 1981, art. 4.

3.- Propone ricorso per cassazione M.. Risponde con controricorso l’INPS. Il Collegio ha disposto la stesura di motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.- Con il primo motivo M. deduce violazione dell’art. 113 c.p.c. sostenendo che il giudice avrebbe applicato erroneamente la L. n. 689 del 1981 (che disciplina le cause di esclusione della responsabilità dell’illecito amministrativo), invece che l’art 3 (che disciplina l’elemento soggettivo nel compimento dell’azione). Il quesito di diritto proposto al Collegio è: accerti la C.S. se vi è stata violazione e/o mancata applicazione dell’art 113 c.p.c..

Con il secondo motivo deduce violazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3 sostenendo che il comportamento era stato attuato in mancanza della coscienza e volontà della condotta. Il quesito di diritto proposto al Collegio è: accerti la C.S. se vi è stata violazione e/o mancata applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 3.

Con il terzo motivo è dedotta carenza di motivazione in punto di mancata applicazione di detto art. 3, non avendo il giudice argomentato il motivo del mancato ricorso al principio di cui all’art. 113 c.p.c..

5.- Tutti i mezzi di impugnazione (nonostante la formale intestazione al vizio di motivazione del terzo) sollevano corpose questioni di diritto a proposito di elemento soggettivo e di cause di esclusione della responsabilità nella commissione dell’illecito amministrativo, di modo che parte ricorrente avrebbe dovuto porgere correttamente i quesiti di diritto imposti dall’art 366 bis c.p.c..

La formulazione prevista da tale norma postula “l’enunciazione ad opera del ricorrente di un principio di diritto diverso da quello posto a base del provvedimento impugnato e perciò tale da implicare un ribaltamento della decisione del giudice a quo di modo che non “è … ammissibile un motivo di ricorso che si concluda con l’esposizione di un quesito meramente ripetitivo del contenuto della norma applicata dal giudice del merito”. (Cass. 22.6.07 n. 14682, nonchè S.u., 21.6.07 n. 14385).

Alla luce di questo principio è a maggior ragione generica e tautologica, la formulazione offerta dalla parte ricorrente, risolvendosi nello schema “dica la Corte se è stata violata la norma …”, la quale da luogo ad una semplice formula priva di contenuto, inidonea a perseguire lo scopo prefigurato dalla norma processuale.

6.- In ragione di tali carenze, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., il ricorso è da ritenere inammissibile.

Le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 10,00 per esborsi ed in Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA