Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16811 del 24/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16811 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 15455-2012 proposto da:
Mango Maria Teresa, rappresentata e difesa, giusta procura
speciale in calce al ricorso, dall’avv. Cristiana Magnani, presso lo
studio della quale in Roma, alla via Paolo Emilio, n. 57,
elettivamente domicilia;
– ricorrentecontro
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,
presso l’avvocatura dello Stato, che lo rappresenta e difende;
– resistente avverso la sentenza n. 92/2011 della Commissione tributaria
regionale del Lazio, sezione 6, depositata il 2 maggio 2011;

Data pubblicazione: 24/07/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8
maggio 2014 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;
udita l’avv. Cristiana Magnani;
letta la relazione depositata dal consigliere Antonino Di Blasi, che
ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

osserva quanto segue.
In fatto.
L’Agenzia delle entrate ha notificato alla contribuente una
cartella di pagamento concernente imposta sul valore aggiunto e
relativi interessi e sanzioni, relativa all’anno d’imposta 1995, che
Maria Teresa Mango ha impugnato, lamentando di non aver
ricevuto notificazione del prodromico avviso di accertamento.
La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso,
con sentenza, che la Commissione tributaria regionale ha ribaltato,
sostenendo che l’avviso di accertamento era stato regolarmente
notificato, determinando la definitività della pretesa impositiva.
Avverso questa sentenza, propone ricorso la contribuente, per
ottenerne la cassazione, affidandolo a quattro motivi, che illustra
altresì con memoria, al quale l’Agenzia non replica con difese
scritte, limitandosi a depositare memoria di costituzione.
In diritto.
/.-Rivestono rilievo assorbente i primi due motivi di ricorso,
da esaminare congiuntamente perché connessi, con i quali la
contribuente lamenta, ex art. 360, 1° comma, numero 4, c.p.c.,
l’inammissibilità dell’appello per la sua omessa notificazione alla
parte contribuente vittoriosa, che, per conseguenza, non ha
partecipato al relativo giudizio non essendo stata posta in condizioni
Ric. 2012 n. 15455 sez. MT – ud. 08-05-2014
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constatata la regolarità delle comunicazioni;

di farlo (primo motivo) nonché, ex art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., la
violazione degli articoli 16, 17, 20 e 53 del decreto legislativo n. 546
del 1992 e degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura
civile (secondo motivo).
2.-La complessiva censura è fondata e va in conseguenza

2. 1.-Emerge dal fascicolo che:
-in calce al ricorso introduttivo del giudizio compare procura
speciale ad litem conferita dalla contribuente al dr. Alberto
Quintavalle, presso lo studio del quale in Roma, alla via Cirillo
Monzani, la Mango ha eletto domicilio;
-in calce alle controdeduzioni presentate da s.p.a. Equitalia s.p.a.
nella fase di primo grado compare procura rilasciata dalla società
all’avv. Enrico Fronticelli Baldelli, presso lo studio del quale in
Roma alla via A.Caroncini, n. 6, la società ha eletto domicilio;
-la stessa narrativa della sentenza di primo grado dà atto che la
contribuente è <>;
-l’atto di appello nei confronti di Mango Maria Teresa è stato
indirizzato dall’Agenzia all’avv. Enrico Fronticelli Baldelli, presso lo
studio del quale in Roma, alla via A.Caroncini, n. 6, è stato
recapitato.
3.-Ne consegue che la sentenza va cassata senza rinvio,
perché il processo non poteva essere proseguito in appello. Ciò in
quanto non è stata evocata in giudizio la contribuente, poiché la
notificazione del gravame è da giudicare inesistente, essendo stata
eseguita in luogo non avente alcun collegamento con la sua
Ric. 2012 n. 15455 sez. MT – ud. 08-05-2014
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accolta.

destinataria (in termini, fra varie, Cass. 18 dicembre 2013, n.
28285).
3.1.-Le spese seguono la soccombenza, con attribuzione alla
procuratrice anticipataria.
per questi motivi

-cassa senza rinvio la sentenza impugnata;
-dichiara inammissibile l’appello;
-condanna l’Agenzia delle entrate a pagare le spese di giudizio,
liquidate in euro 700,00, oltre euro 100,00 per compensi, da
attribuire alla procuratrice anticipataria.
Così deciso in Roma, in esito alla camera di consiglio dell’8 maggio
2014.

la Corte, pronunciando sul ricorso:

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