Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16811 del 16/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/07/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 16/07/2010), n.16811

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

E.V., residente in (OMISSIS), rappresentato e

difeso per procura a margine del ricorso dall’Avvocato AMATUCCI

Andrea, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato

Antonio Cepparulo in Roma, Via Camillo Sabatini n. 150;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 130/5/08 della Commissione tributaria

regionale della Campania, Sezione distaccata di Salerno, depositata

il 28 aprile 2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11 maggio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. Raffaele

Ceniccola.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio:

letto il ricorso proposto da E.V. per la cassazione della sentenza n. 130/5/08 del 28.4.2008 della Commissione tributaria regionale della Campania, Sezione distaccata di Salerno, che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva respinto il suo ricorso per l’annullamento degli avvisi di accertamento in materia di Irpef, Ilor, Irap ed Iva in relazione agli anni 1997 e 1998;

letto il controricorso dell’Agenzia delle Entrate;

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., dal Consigliere delegato Dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per l’infondatezza del ricorso osservando che:

– “il primo motivo di ricorso denunzia “Insufficiente motivazione della decisione della CTR e nullità della sentenza per non avere tenuto conto della tardi vita della costituzione in giudizio dell’ufficio durante il giudizio di primo grado (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5)”, lamentando che il giudice a quo abbia tenuto conto delle controdeduzioni e documenti prodotti dall’Agenzia nel giudizio di primo grado e per non avere considerato sufficienti gli elementi probatori dedotti dal contribuente al fine di dimostrare l’effettiva sussistenza delle operazioni contestate”;

– “il mezzo appare manifestamente infondato, tenuto conto, con riguardo al primo profilo, che l’asserita nullità per tardività della costituzione in giudizio dell’Agenzia ha comunque esaurito i suoi effetti nel procedimento di primo grado ex art. 161 cod. proc. civ., comma 1, e art. 159 cod. proc. civ., comma 1, senza propagarsi alla sentenza di secondo grado, che si è pronunciata sulle deduzioni in appello avanzate dall’Agenzia e, con riferimento al secondo profilo, che il ricorso non indica in maniera specifica gli elementi probatori che sarebbero statti trascurati nè gli atti e i documenti prodotti in giudizio da cui essi risulterebbero”;

– “il secondo motivo di ricorso denunzia “Violazione art. 360 c.p.c., comma 5;

– erronea applicazione D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, “lamentando che il giudice a qua non abbia qualificato i pagamenti contestati al contribuente come ricevuti a titolo di caparra confirmatoria, in luogo di acconti, come tali soggetti all’obbligo di fatturazione solo in quanto diretti a costituire anticipazione sul prezzo di acquisto”;

– “anche questo motivo è manifestamente infondato, non avendo il ricorrente indicato in maniera specifica gli elementi probatori che sarebbero statti trascurati o male interpretati dal giudicante nè gli atti e i documenti prodotti in giudizio da cui essi risulterebbero”;

rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parti costituite;

ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall’esame degli atti di causa che all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui il ricorso per cassazione – per il principio di autosufficienza – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. n. 15952 del 1997; Cass. n. 14767 del 2007; Cass. n. 12362 del 2006);

che, in conclusione, il ricorso va respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, come liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali e contributi di legge.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010

 

 

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