Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16811 del 07/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 07/08/2020, (ud. 09/10/2019, dep. 07/08/2020), n.16811

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21293-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.S., C.M.C., con domicilio eletto in ROMA

PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’Avvocato ANGELO FLACCAVENTO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2994/2015 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CATANIA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/10/2019 dal Consigliere Dott. RENATO PERINU.

 

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza n. 2994/18/15, depositata il 9/07/2015, con la quale la CTR della Sicilia, ha confermato la decisione del giudice di prime cure che, aveva dichiarato il diritto di A.S. e C.M.C. al rimborso delle imposte versate per redditi da lavoro dipendente, nei periodi d’imposta relativi agli anni 1990/1991/1992, giusta disposizione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, secondo il quale ai contribuenti interessati dal sisma del 1990, verificatosi nelle Province di Catania, Ragusa e Siracusa, spettava di pagare soltanto il 10% del dovuto;

la CTR della Sicilia, per quanto qui rileva, fondava il riconoscimento del diritto al rimborso, con riferimento alla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, la cui interpretazione costituzionalmente orientata, conduceva a ritenere che beneficiari delle agevolazioni fiscali dovessero essere sia coloro che non avevano versato le imposte, che coloro che le avevano, regolarmente, corrisposte;

avverso la pronuncia della CTR, ricorre per Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi a tre motivi;

A.S. e C.M.C., ritualmente intimati, resistono con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso viene denunciata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, degli artt. 11 e 14 preleggi, nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 3, e dell’art. 2033 c.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto sussistenti le condizioni necessarie per la concessione del rimborso in favore del contribuente, in particolare per quanto concerne l’efficacia temporale della disposizione di favore recata dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, e, quindi, se detta disposizione riguardi i pagamenti ancora da effettuarsi, o anche quelli già effettuati in data antecedente alla sua entrata in vigore;

2. con il secondo motivo viene dedotta in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 289 del 2002, artt. 9, comma 17, della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, nonchè degli artt. 12 e 14 preleggi, e dell’art. 112 c.p.c., per avere errato la CTR nel riconoscere il diritto al rimborso nonostante il contribuente non avesse direttamente versato l’imposta della quale richiedeva la ripetizione, avendo assolto agli obblighi tributari attraverso il datore di lavoro sostituto d’imposta;

3. con il terzo motivo viene denunciata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, degli artt. 12 e 14 preleggi, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, secondo periodo, nonchè della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, e dell’art. 112 c.p.c., per avere il giudice d’appello, errato nell’individuare il “dies a quo” del termine di presentazione della domanda di rimborso, avendo illegittimamente omesso di applicare la disciplina speciale contenuta nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, che disciplina l’ipotesi in cui il diritto alla restituzione, non previsto in precedenza, sia sorto, invece, in data posteriore rispetto al versamento dell’imposta;

4. il ricorso s’appalesa infondato per le ragioni che di seguito vengono esposte;

5. con riferimento al primo motivo, va osservato che, già con la sentenza n. 20641 del 2007, questa Corte aveva ritenuto che, il citato art. 9, comma 17, dovesse essere interpretato nel senso che esso opera sia in favore di chi non ha ancora versato l’imposta, sia in favore di colui che ne ha già completamente corrisposto l’importo, e ciò al fine di evitare una ingiustificata disparità di trattamento, peraltro, iniqua ed irragionevole, a tutto danno del contribuente che nell’osservanza della legge aveva adempiuto all’obbligazione tributaria, rispetto ad altro contribuente, che per la stessa causale d’imposta era, invece, rimasto inadempiente;

6. tale orientamento giurisprudenziale, pienamente condiviso da questo Collegio, si è consolidato (Cass. n. 32298/18), ulteriormente, anche con riferimento ad una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina operante nella materia in disamina, in ragione della considerazione che, una diversa interpretazione di essa, porrebbe seri dubbi in ordine alla ragionevolezza ed equità del provvedimento agevolativo, la cui percentuale del risparmio d’imposta risulterebbe affidata non più a criteri oggettivi, bensì alla dinamica del se e quanto ciascun contribuente abbia già versato all’erario prima della introduzione della norma;

7. il motivo di ricorso non è quindi meritevole di accoglimento;

8. s’appalesa, poi, inammissibile, il secondo mezzo di gravame, in quanto censura profili e questioni non attinenti alla “ratio decidendi”, e non considerati dalla sentenza impugnata;

9. deve, infine, essere rigettato il terzo motivo, perchè a norma della L. n. 190 del 2014, art. 1 comma 665, il termine per la presentazione dell’istanza tendente ad ottenere i benefici fiscali risulta essere di due anni, e va calcolato a decorrere dall’entrata in vigore della L. 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248;

10. di conseguenza l’istanza in questione è tempestiva, in quanto presentata in data 20/12/2007;

11. il ricorso alla stregua delle considerazioni che precedono va rigettato. Le spese del giudizio liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza. Considerato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente a rimborsare le spese del giudizio di legittimità in favore dei contribuenti” che liquida in Euro 2300,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA