Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16811 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 07/07/2017, (ud. 15/06/2017, dep.07/07/2017),  n. 16811

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25872-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. BATTISTA

BODONI 27, presso lo studio dell’avvocato ANNARITA D’ERCOLE,

rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO GIANNUOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 68/2010 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 16/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2017 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi illustrati con memoria, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano recante la conferma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva accolto il ricorso proposto da A.G. avverso l’avviso di accertamento notificatogli il 12 dicembre 2008 per l’annualità 2003, relativo a maggiore Irpef, addizionale regionale, contributi previdenziali INPS. Tale avviso era stato emesso a rettifica del reddito che si riteneva percepito dall’ A. in virtù della sua partecipazione nella V. Q. Service s.n.c. di A.G. & C. con riferimento alla emissione nei confronti di quest’ultima di un altro avviso di accertamento conseguente alla contestazione della utilizzazione di una fattura per operazioni inesistenti. La CTR riteneva dirimente, ai fini della decisione, il fatto che era stato già rigettato l’appello avverso la distinta sentenza recante l’annullamento del citato avviso di accertamento emesso nei confronti della società. A.G. resiste con controricorso.

2. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, richiamando l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, Cost., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, per mancanza di motivazione perchè resa mediante la tecnica per relationem.

3. Con il secondo motivo deduce, richiamando l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., comma 1, in combinato disposto con il D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 54.

4. Con il terzo motivo deduce sotto altro profilo, richiamando ancora l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., comma 1, in combinato disposto 3 con il D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 54;

5. Con il quarto motivo deduce, richiamando l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

6. Con il quinto motivo deduce sotto altro profilo, richiamando ancora l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Osserva la Corte che va rilevata, d’ufficio, la violazione del litisconsorzio necessario.

Ed, invero, per consolidato indirizzo di questa Corte, ogni controversia che riguardi la composizione stessa del gruppo sociale comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti (Cass. n. 5119 del 2004; Cass. n. 4226 del 1991), poichè esso ricorre non solo nei casi espressamente previsti dalla legge, ma anche laddove, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti (Cass. n. 14387 del 2014). Una volta accertata la qualità di socio, vale il principio di unitarietà dell’accertamento su cui si basa la rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci delle stesse, con automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, con la conseguenza che il ricorso tributario proposto da uno dei soci, o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che i soci, i quali tutti debbono perciò essere parti dei procedimento, non potendo la relativa controversia essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; e ciò per la ragione che essa non attiene ad una singola posizione debitoria, ma alla comune fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato (Cass. n. 20075 del 2014). Con riferimento all’Irpef, essendo essa imputata per trasparenza ai soci, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, il litisconsorzio necessario del socio sussiste anche nel giudizio di accertamento della relativa imposta dovuta dalla società (Cass. n. 10145 del 2012; Cass. n. 13767 del 2012). In tutti questi casi, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile – anche d’ufficio – in ogni stato e grado del procedimento (Cass. Sez. U, n. 14815 del 2008; conf., ex multis, Cass., sent. n. 1047 del 2013, n. 13073 e n. 23096 del 7012).

Pertanto, ove in sede di legittimità venga rilevata una violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata nè dal collegio di primo grado (che avrebbe dovuto disporre immediatamente l’integrazione del contraddittorio, ovvero riunire i processi in ipotesi separatamente instaurati dai litisconsorti necessari, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29), nè dal collegio d’appello (che avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice, ai fini dell’integrazione del contraddittorio con tutti i soci della società contribuente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, lett. b, in modo da assicurare un processo unitario per tutti i soggetti interessati), deve disporsi, anche d’ufficio, l’annullamento delle pronunce emesse a contraddittorio non integro, con rinvio della causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., u.c., (Cass., Sez. U, n. 3678 dei 2009; conf. Cass. n. 15566 del 2016, n. 7212 del 2015, n. 27337 2014, n. 18127 del 2013, n. 24791 del 2011;0 n. 5063 del 2010, n. 138825 del 2007).

4. In tal senso deve, quindi, disporsi per la controversia in oggetto che concerne gli elementi comuni all’accertamento notificato alla società che non risulta essere divenuto definitivo per essere la relativa controversia ancora sub iudice.

In conclusione, dichiarata la nullità dell’intero giudizio, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice di primo grado il quale accerterà se, nel frattempo, si sia formato il giudicato nei confronti di uno dei litisconsorti (segnatamente, nei confronti della società) e quali effetti sostanziali e processuali questo eventuale giudicato abbia determinato sulla controversia in oggetto, dovendosi considerare che la Corte di legittimità ha affermato il principio secondo cui: “la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario determina la nullità della sentenza, spettando, successivamente, al giudice di merito accertare l’eventuale formazione, “medio tempore”, di un giudicato, nonchè i suoi effetti sostanziali e processuali, nei confronti di uno dei litisconsorti” (Cass. n. 20820 del 23/11/2012).

PQM

 

La Corte, rilevata la nullità del giudizio per violazione del litisconsorzio necessario, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTP di Milano che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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