Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16810 del 29/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/07/2011, (ud. 17/06/2011, dep. 29/07/2011), n.16810

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE RENZIS Alessandro – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.P.L., elettivamente domiciliata in Roma, via Carlo

Mirabello n. 14, presso lo studio dell’Avv. Mendicini Mario, che la

rappresenta, e difende assieme all’Avv. Robero Nannelli, per procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario

della SCCI s.p.a., Società di cartolarizzazione del crediti INPS, ai

sensi della L. n. 448 del 1998, art. 13 elettivamente domiciliato in

Roma, via della Frezza n. 17, presso l’Avvocatura centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Caliulo Luigi,

Fabrizio Correra ed Antonietta Coretti, per procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 517/2007 della Corte d’appello di Firenze,

pronunziata in causa n. 1393/04 r.g. lav., depositata in data

4.05.2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 17.06.2011 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

uditi l’Avv. Nannelli e l’Avv. Carla D’Aloisio per delega Coretti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

RUSSO Rosario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con separati ricorsi al giudice del lavoro del Tribunale di Firenze D.P.L., titolare di un’azienda agricola, proponeva opposizione avverso due cartelle esattoriali con cui l’INPS, tramite il concessionario del servizio di riscossione, all’esito di un accertamento ispettivo, le chiedeva il pagamento rispettivamente di Euro 37.593,20 (cartella n. (OMISSIS), notificata il 28.1.93) e di Euro 1.694,38 (cartella n. (OMISSIS), notificata il 14.4.03) per contributi relativi a quattro lavoratori occupati nel periodo 1997-2000.

Riuniti i ricorsi ed espletata istruttoria, il Tribunale di Firenze accoglieva le opposizioni ed annullava le cartelle esattoriali.

2.- Proponeva appello l’INPS e, pur insistendo sulla correttezza degli accertamenti, lamentava che il primo giudice, rilevata la consistenza di alcune circostanze difensive dedotte dall’opponente, si era limitato ad annullare le cartelle, senza accertare il residuo debito contributivo del datore di lavoro. Disposta una consulenza tecnico-contabile e ricostruita la durata effettiva della prestazione di ciascuno dei lavoratori occupati, con riferimento alle giornate lavorative prestate, la Corte d’appello con sentenza del 4.5.07 accoglieva parzialmente l’impugnazione e determinava l’importo della contribuzione omessa in Euro 16.268,41 oltre le sanzioni ai sensi della L. n. 662 del 1993.

3.- Avverso questa sentenza proponeva ricorso D.P., cui rispondeva l’INPS con controricorso.

Il Collegio ha disposto la stesura di motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.- Con il primo motivo è dedotta violazione degli artt. 196, 424 e 441 c.p.c., nonchè carenza di motivazione, lamentandosi che il giudice di appello non ha accolto l’istanza di convocazione a chiarimenti del consulente tecnico di ufficio a suo tempo proposta dall’odierna ricorrente, appellata in secondo grado, con cui chiedeva di detrarre dal conteggio dei contributi dovuti per T. V. (n. nel (OMISSIS)) le giornate non lavorate per ferie, permessi, malattie e inclemenza atmosferica.

L’istanza non sarebbe menzionata in motivazione e mancherebbe la giustificazione del suo rigetto. Pur appartenendo la riconvocazione del c.tu. alla sfera della discrezionalità del giudice, l’omissione costituirebbe vizio di motivazione della sentenza.

5.- Con il secondo motivo è dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. sostenendosi che il giudice avrebbe ritenuto prevalenti le dichiarazioni rese agli Ispettori dell’INPS dai dipendenti, rispetto a quelle da questi rese in causa. Nel confronto delle dichiarazioni rese in sede di ispezione con quelle rese durante l’istruttoria processuale e nel giudizio di attendibilità, sarebbe stato violato il principio del contraddittorio processuale, affermato dall’art. 111 Cost., comma 2, avendo il giudice considerato le dichiarazioni rese all’INPS alla stregua delle prove assunte in giudizio, mentre, nella discordanza tra esse, avrebbe dovuto ritenere prevalenti quelle rese nel rispetto del contraddittorio giudiziale.

6.- Con il terzo motivo è dedotta carenza di motivazione a proposito della valutazione preferenziale delle dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori.

7.- Quanto al primo motivo (v. n. 1), parte ricorrente lamenta che il consulente non sia stato chiamato a chiarimenti a proposito dell’esatto conteggio delle giornate effettivamente lavorate da uno dei dipendenti (pg. 6 ricorso). La Corte d’appello, tuttavia, esamina direttamente le obiezioni poste dalla D.P. (pag. 4 sentenza, in fine) e, in base agli elementi acquisiti in istruttoria, li valuta ai fini della decisione finale, nella sostanza ritenendo superfluo richiamare il consulente.

Rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l’istanza di riconvocazione del consulente d’ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che il provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l’irrilevanza o la superfluità dell’indagine richiesta (tra le altre, v. Cass. 25.11.03 n. 17906 e 14.11.08 n. 27247). Nel caso di specie, pertanto, è da ritenere che nessuna censura possa essere mossa per la mancata riconvocazione del consulente.

8.- Quanto al secondo ed al terzo motivo (n. 6-7), da trattare in unico contesto, è principio affermato da questa Corte che i verbali redatti dai funzionali degli enti previdenziali e assistenziali o dell’Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (v. per tutte Cass. 19.4.10 n. 9251).

A tale principio si è uniformato il giudice di merito, che ha considerato le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva ed in sede giudiziale, valutandone il contenuto e procedendo, sulla base di argomenti logici e dei dati acquisiti in istruttoria, alla ricostruzione della durata della singole prestazioni lavorative. Il giudizio di merito finale è largamente e congruamente motivato e, pertanto, è incensurabile in sede di legittimità.

9.- In conclusione, infondati i tre motivi, il ricorso va rigettato, con condanna della soccombente alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15,00 per esborsi ed in Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011

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