Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16810 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. II, 09/08/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 09/08/2016), n.16810

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3273-2012 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, V. EMILIO FAA’ DI BRUNO 4, presso

lo studio dell’avvocato CLAUDIO MALASPINA, rappresentato e difeso

dall’avvocato MASSIMO ESPOSITO;

– ricorrente –

contro

F.S., F.R., F.A., F.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 388/2010 del TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

sezione distaccata di SORRENTO, depositata il 10/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito l’Avvocato TALOTTA Maria Raffaella, con delega depositata in

udienza dell’Avvocato ESPOSITO Massimo, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. F.S., F.R., F.A. e F.C. proposero opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 172/03 emesso per un importo di Euro 2.331,49 dal Giudice di Pace di Sorrento su richiesta dell’Amministratore del Condominio (OMISSIS) in relazione ad oneri condominiali da essi dovuti in relazione al 5^ stato di avanzamento dei lavori di ristrutturazione del fabbricato.

2. Il Giudice di Pace revocò il decreto, ma in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal Condominio condannò i germani F. al pagamento della somma di Euro 2.331,49 per contributi condominiali oltre interessi.

Il Tribunale di Torre Annunziata – sez. distaccata di Sorrento ritenne fondato l’appello dei F. e, ribaltando l’esito del giudizio di primo grado, con sentenza depositata il 10.12.2010, in riforma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda di pagamento della somma di Euro 2.331,49 osservando, per quanto qui interessa:

– che il giudice di prime cure aveva ingiustamente condannato germani F. al pagamento dei contributi condominiali in assenza di idonea documentazione relativa al 4^ e 5^ stato di avanzamento dei lavori;

– che non vi era stata, da parte del Condominio, una preventiva richiesta di pagamento rivolta ai germani F., non potendo attribuirsi alcun valore, alla raccomandata del 3-7.7.2003 inviata a tale F.C.A. (avente ad oggetto il pagamento della somma di Euro 2.331,49 pari al 5^ stato di avanzamento), in assenza di documentazione idonea a provare il collegamento con i germani F. destinatari del decreto ingiuntivo opposto;

– che nelle “obbligationes extra contractu” (così è scritto testualmente in sentenza, ndr) non opera il principio della automaticità della mora debitoria;

– che alcuna documentazione era stata prodotta dal Condominio in ordine alla qualità di amministratore dell’ing. Fr.Pa.;

che bene aveva fatto il giudice di prime cure a revocare il decreto ingiuntivo.

3. Il Condominio ricorre per cassazione con cinque motivi.

I predetti condomini non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Con un primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 633 c.p.c. in relazione all’art. 63 disp. att. c.c.; artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c. per erronea e omessa valutazione della documentazione prodotta – Error in procedendo. Rileva in particolare il ricorrente che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di appello, nel giudizio era stata esibita tutta la documentazione comprovante il credito, come peraltro riconosciuto dal giudice di primo grado che l’aveva espressamente menzionata nella motivazione della sua sentenza. Osserva in particolare il ricorrente che tale documentazione risultava regolarmente depositata anche in appello e pertanto la motivazione del Tribunale denota il mancato esame di documenti ritualmente prodotti in giudizio che, se valutati, avrebbero comportato la conferma della sentenza di primo grado.

Secondo il ricorrente, il giudice di appello avrebbe dovuto disporre le opportune ricerche mentre invece ha supposto l’inesistenza di un fatto (mancanza in atti dei documenti) la cui verità è positivamente accertata. Precisa di non aver esperito il rimedio della revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4 per la pluralità di rationes decidendi utilizzate dal giudice di merito per accogliere l’appello: un eventuale accoglimento della revocazione avrebbe lasciato inalterate le altre ragioni della decisione.

1.2 Con un secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1137 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 per motivazione apparente. Nel richiamare ancora la regolare produzione anche in appello di tutta la documentazione necessaria, debitamente valutata dal primo giudice, il Condominio ricorrente, si duole ancora una volta della mancata rimessione della causa sul ruolo qualora il Tribunale avesse avuto dubbi sulla presenza della documentazione al momento della decisione sul gravame. Tale omissione, a dire del Condominio, ha avuto una efficacia determinante perchè l’esame dei documenti ritualmente prodotti avrebbe comportato un esito opposto del giudizio.

1.3 Con un terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1219 c.c., comma 2, n. 3, artt. 2697, 2700 e 2702 c.c.; art. 115 c.p.c., comma 1 e art. 116 c.p.c.; artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c.. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5. Con riferimento al passaggio motivazionale che ha ritenuto ininfluente la richiesta di pagamento precedentemente indirizzata a tale ” F.C.A.”, osserva il ricorrente, allegando il relativo titolo, che la F.C. era uno dei comproprietari dell’immobile a cui si riferiva il credito condominiale per averlo acquistato in comunione col coniuge F.P. successivamente defunto e a cui erano poi subentrati, quali eredi i figli, cioè i germani F..

Osserva inoltre che l’accertata qualità della F.C. di coobbligata in solido fa venire meno la motivazione posta dal giudice di appello a fondamento della decisione sul punto. Ritiene in ogni caso priva di fondamento la tesi secondo cui l’ingiunzione debba essere preceduta dalla previa costituzione in mora. Richiama la nota spedita l’8.9.2003, e mai contestata, contente indicazione della scadenza del termine per il pagamento.

1.4 Col quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1131 c.c. e ss.; artt. 75 e 100 c.p.c. e art. 115 c.p.c., comma 1 e art. 116 c.p.c.; artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c. – Erronea e omessa valutazione della documentazione prodotta ed erronea e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia – Nullità del procedimento e della sentenza impugnata.

Si osserva in proposito che il giudice di appello ha ritenuto non provata la qualità di amministratore dell’ing. Fr.Pa. trascurando la documentazione che invece comprovava a pieno tale qualità (delibera 26.1.2003 di rinnovo mandato).

1.5 Con un quinto ed ultimo motivo si deduce infine violazione e falsa applicazione degli artt. 1130, 1131 e 1713 e c.c. e ss. nonchè art. 115 c.p.c., comma 1 e art. 116 c.p.c.; artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c. – Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – Violazione e falsa applicazione delle norme sull’onere della prova – Motivazione apparente. Si rimprovera al giudice di appello di avere ribaltato l’onere probatorio in materia di rilascio copie di atti da parte dell’amministratore: si richiama al riguardo la nota dell’8.9.2003 – prodotta in giudizio, ma non esaminata dal secondo giudice – da cui risultava invece la messa a disposizione della documentazione.

2. I primi due motivi di ricorso sono fondati.

In tema di prova documentale, il giudice è tenuto a disporre la ricerca dei documenti invocati dalla parte ma non reperiti nel fascicolo di ufficio al momento della decisione e, in caso di esito negativo, ad autorizzare la ricostruzione del loro contenuto, purchè si tratti di documenti ritualmente prodotti in giudizio, il cui mancato rinvenimento non sia, anche in base a presunzioni deducibili dalle concrete modalità dei fatti tenuto conto dell’efficacia probatoria degli atti mancanti, riconducibile alla condotta volontaria della parte (v. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 1806 del 29/01/2016 Rv. 638538; Sez. 1, Sentenza n. 12369 del 03/06/2014 Rv. 631289).

Ebbene, dall’esame degli atti che la natura del vizio dedotto consente senz’altro di compiere anche in questa sede, risulta che la documentazione a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo era stata regolarmente depositata unitamente a quella contenuta nel fascicolo di parte del giudizio di primo grado, come emerge dai timbri di cancelleria apposti sull’indice dei fascicoli e dalla mancata annotazione del ritiro.

Sulla scorta del richiamato principio di diritto, il Tribunale di Torre Annunziata avrebbe dovuto disporre le opportune ricerche o, in subordine la ricostruzione del fascicolo ma non decidere sommariamente la causa allo stato degli atti.

Solo per completezza, va richiamato il principio, affermato dalle sezioni unite, secondo cui nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d’appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata (“novum judicium”), ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata (“revisio prioris instantiae”). Ne consegue che l’appellante assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio d’appello, e su di lui ricade l’onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale di attore o convenuto assunta nel giudizio di primo grado. Pertanto, ove l’appellante si dolga dell’erronea valutazione, da parte del primo giudice, di documenti prodotti dalla controparte e da questi non depositati in appello, ha l’onere di estrarne copia ai sensi dell’art. 76 disp. att. c.p.c. e di produrli in sede di gravame (v. Sez. U, Sentenza n. 3033 del 08/02/2013 Rv. 625141).

Anche in base a tale principio, dunque, il Tribunale avrebbe dovuto trarre conclusioni diverse.

Si rende necessaria la cassazione della sentenza per nuovo esame della vicenda da parte del giudice di rinvio (Tribunale di Torre Annunziata in diversa composizione soggettiva) che si atterrà ai citati principii di diritto e regolerà anche le spese di questo grado di giudizio.

Resta logicamente assorbito l’esame di tutte le altre censure.

PQM

accoglie i primi due motivi di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Torre Annunziata in diversa composizione soggettiva.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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