Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1681 del 29/01/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 1681 Anno 2015
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: ABETE LUIGI

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 26729/2012 R.G. proposto da:
MAZZATORTA BRUNA— c.f. MZZBRN33D67G105R — elettivamente domiciliata in Roma,
alla via Germanico, n. 96, presso lo studio dell’avvocato Attilio Taverniti che congiuntamente
e disgiuntamente agli avvocati Martino Marasciulo e Francesco Vincenzi la rappresenta e
difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro
GASPAROLI s.r.l. — p.i.v.a. 01865770125 — in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del controricorso
dall’avvocato Mauro Ferrazzi ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Silvio Pellico, n.
36, presso lo studio dell’avvocato Paolo Buscemi.
CONTRORICORRENTE
e
CONDOMINIO di via Rossini, n. 3, Varese.

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Data pubblicazione: 29/01/2015

INTIMATO
e
TROTTI EUGENIA
INTIMATA
Avverso la sentenza n. 2865 dei 30.5/30.8.2012 della corte d’appello di Milano,

consigliere dott. Luigi Abete,
Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Alberto
Celeste, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 20 e 21.6.2003 Bruna Mazzatorta citava a comparire innanzi al
tribunale di Varese Eugenia Trotti ed il condominio dell’edificio sito in Varese, alla via
Rossini, n. 3.
Esponeva che le parti esterne ed interne dell’appartamento di sua esclusiva proprietà,
ubicato al quinto piano dello stabile del condominio convenuto, avevano subito e subivano
infiltrazioni d’acqua piovana e di umidità provenienti dal lastrico solare di pertinenza
dell’appartamento soprastante, posto al sesto piano, di proprietà di Eugenia Trotti, a seguito e
per effetto dei lavori di ristrutturazione che costei vi aveva intrapreso.
Chiedeva la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni ed all’esecuzione
delle opere necessarie onde impedire il protrarsi delle infiltrazioni.
Si costituivano e resistevano i convenuti.
Il condominio deduceva preliminarmente la genericità e, dunque, la nullità dell’atto di
citazione; nel merito, che i lavori di impermeabilizzazione del lastrico non erano stati
adeguatamente eseguiti dalla “Gasparoli” s.r.1., impresa all’uopo incaricata; chiedeva,
pertanto, di essere autorizzata a chiamarla in causa.
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Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 13 novembre 2014 dal

Eugenia Trotti deduceva previamente che gli obblighi di cui l’attrice aveva invocato
l’adempimento, gravavano in via esclusiva sul condominio; nel merito e parimenti, che i
lavori di impermeabilizzazione erano stati malamente eseguiti dalla “Gasparoli” s.r.1., sicché,
analogamente, chiedeva autorizzazione alla chiamata in causa.
Si costituiva e resisteva la terza chiamata; tra l’altro, deduceva la genericità e nullità della

Disposta ed espletata c.t.u., con sentenza n. 1202/2005 il tribunale adito — tra l’altro rigettava la domanda dall’attrice esperita nei confronti di Eugenia Trotti, l’accoglieva,
viceversa, nei confronti del condominio, condannava la “Gasparoli” s.p.a. a tenere indenne il
condominio da ogni somma dovuta alla Mazzatorta.
Interponeva appello la “Gasparoli” s.r.1..
Resistevano il condominio ed Eugenia Trotti; entrambi, inoltre, spiegavano appello
incidentale.
Resisteva Bruna Mazzatorta; invocava il rigetto dell’appello principale e degli appelli
incidentali.
Con sentenza n. 2865 dei 30.5/30.8.2012 la corte d’appello di Milano, in integrale riforma
della gravata sentenza, dichiarava la nullità della citazione introduttiva del giudizio di prime
cure “per assoluta incertezza del requisito di cui all’art. 163 n. 3 c.p.c.” (così sentenza
d’appello, pag. 8); condannava Bruna Mazzatorta a rimborsare a ciascun altra parte le spese
del doppio grado nonché a farsi carico delle spese di consulenza tecnica d’ufficio.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso Bruna Mazzatorta; ne ha chiesto sulla scorta di
due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.
La “Gasparoli” s.r.l. ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con
il favore delle spese del giudizio di legittimità.
Il condominio dello stabile di via Rossini, n. 3, ed Eugenia Trotti non hanno svolto difese.
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citazione introduttiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo Bruna Mazzatorta deduce in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3),
c.p.c. violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Adduce che nell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado sono
chiaramente e specificamente enunciati il petitum e la causa petendi; che, d’altra parte, “le

dimostri di aver, nonostante le stesse, ben inteso il fondamento e la finalità della domanda”
(così ricorso, pag. 26); che “i convenuti (…), costituendosi hanno argomentato diffusamente
nel merito della domanda svolgendo specifiche difese e dimostrato con produzioni
documentali di ben conoscere la situazione dei luoghi nei tempi” (così ricorso, pag. 26); che
“dunque il Condominio, così come la Dr.ssa Trotti, che avevano partecipato all’A.T.P., ben
conoscevano i tempi e il perdurare delle infiltrazioni all’epoca della domanda” (così ricorso,
pag. 27), tant’è che non avevano riproposto “in appello l’eccezione di nullità implicitamente
rigettata” (così ricorso, pag. 31) dal primo giudice; che, al contempo, la “Gasparoli” aveva
tempestivamente sollevato in comparsa di costituzione l’eccezione di prescrizione, “tanto che
si duole in appello, infondatamente, che il Giudice di primo grado non gliel’abbia valutata”
(così ricorso, pag. 28).
Adduce, in via subordinata, violazione e falsa applicazione degli artt. 346 e 329, 2° co.,
c.p.c.; che, segnatamente, la corte di merito, “pur in mancanza di specifico motivo d’appello
da parte del Condominio (…), ha affermato la nullità assoluta della (…) sentenza e ha ritenuto
di riconoscere allo stesso le spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio” (così
ricorso, pag. 31); che, giacché “l’appello è un gravame ad effetto devolutivo (…) limitato alle
specifiche censure avanzate dalla parte nell’atto di appello (…), il Condominio non può
giovarsi di detta sentenza” (così ricorso, pag. 31); che, conseguentemente, “la sentenza della
Corte d’Appello (…) può produrre i suoi effetti solo tra la Gasparoli che ha devoluto alla
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eventuali lacune della domanda sono ben sanabili dalla costituzione del convenuto il quale

stessa la doglianza e il Condominio e non a favore degli altri soggetti che non hanno proposto
tale motivo di appello e verso la Mazzatorta con la quale la Gasparoli non ha contraddittorio”
(così ricorso, pag. 33).
Adduce, in via ulteriormente subordinata, violazione o falsa applicazione dell’art. 91
c.p.c.; che, segnatamente, “il Condominio non essendo risultato vittorioso nel giudizio

competenze dei due gradi del giudizio” (così ricorso, pag. 33).
Con il secondo motivo Bruna Mazzatorta deduce in relazione all’art. 360, 1° co., n. 5),
c.p.c. vizio di difetto di motivazione.
Adduce che la corte di merito non ha motivato sufficientemente né adeguatamente in
ordine alle circostanze idonee a sanare eventuali lacune dell’atto introduttivo e correlate alla
“costituzione del convenuto che dimostri di aver ben compreso l’oggetto e la finalità della
domanda” (così ricorso, pag. 34); che “la Corte non ha considerato e omesso di valutare che,
per contro, l’appellante ebbe prontamente a sollevare l’eccezione di prescrizione”

(così

ricorso, pag. 35); che “né la Corte ha considerato che le date indicate dal C.T.U. sono per sua
stessa ammissione (…) e non certa, e che di certo c’è una
accertata percolazione continuativa e permanente e tuttora in atto al momento degli
accertamenti peritali con danni al bene della Mazzatorta” (così ricorso, pag. 36); che “la
Corte ha ritenuto di accogliere l’appello incidentale della Trotti in quanto ” (così ricorso, pag.
37); che “tale motivazione appare carente e del tutto insufficiente posto che la Corte avrebbe

dovuto (…) spiegare (…) per quali motivi ha ritenuto dover riconoscere alla Trotti le spese di
entrambi i gradi del giudizio e gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento” (così
ricorso, pag. 37).
Il ricorso, nei termini che seguono, è fondato e meritevole di accoglimento.
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d’appello e per i motivi predetti non aveva diritto di ottenere la liquidazione di spese e

Ai sensi dell’art. 164, 4° co., c.p.c. la citazione è nulla, se è omesso o risulta
assolutamente incerto il requisito stabilito dal n. 3) del 3° co. dell’art. 163 c.p.c. — ossia la
determinazione della cosa oggetto della domanda — ovvero se manca l’esposizione dei fatti
prefigurata al n. 4) del 3° co. dell’art. 163 c.p.c..
Nel caso di specie rileva, evidentemente, la ragione di nullità prevista nella prima parte

dispositivo – la declaratoria di nullità dell’atto introduttivo del giudizio di prime cure
all’assoluta incertezza del requisito di cui al n. 3) del 3° co. dell’art. 163 c.p.c..
Su tale scorta si puntuali7za in primo luogo che il riscontro che la ragione di nullità di cui
alla prima parte del 4° co. dell’art. 164 c.p.c. postula, si risolve in un apprezzamento di fatto
riservato al giudice di merito incensurabile in sede di legittimità se congruamente e
correttamente motivato (cfr. Cass. sez. lav. 19.3.2001, n. 3911; Cass. 12.1.1996, n. 188).
Su tale scorta si puntualizza in secondo luogo che pur il motivo di ricorso sub A)/a) (i
motivi del ricorso sub A)/b) e sub A)/c) risultano formulati in via subordinata) — oltre che
ovviamente il motivo sub B)

si specifica e si qualifica in rapporto alla previsione del n. 5)

del 3° co. dell’art. 360 c.p.c..; talché si giustifica la simultanea disamina del motivo di ricorso
sub A)/a) e del motivo di ricorso sub B).
In siffatti termini questa Corte debitamente spiega che la declaratoria di nullità della
citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi
caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener
conto che l’identificazione dell’oggetto della domanda va operata avendo riguardo all’insieme
delle indicazioni contenute nell’atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall’altro,
che l’oggetto deve risultare “assolutamente” incerto; in particolare, quest’ultimo elemento
deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all’attore
di specificare sin dall’atto introduttivo, a pena di nullità, l’oggetto della sua domanda, ragione
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del 4° co. dell’art. 164 c.p.c., giacché la corte di merito ha ancorato – espressamente in

che, principalmente, risiede nell’esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle
condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice
l’immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi,
nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla
relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire,

o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni,
l’approntamento di una precisa linea di difèsa) (cfr. Cass. 12.11.2003, n. 17023).
E spiega – questa Corte – ulteriormente che la nullità della citazione per assoluta incertezza
del petitum, inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto, e
nell’aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento, non ricorre
quando l’individuazione del petitum così inteso sia comunque possibile attraverso un esame
complessivo dell’atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a
contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva (cfr. Cass. sez. lav. 19.3.2001,
n. 3911).
Nel solco degli enunciati insegnamenti si evidenzia che Bruna Mazzatorta, nell’atto
introduttivo del primo grado di giudizio, ebbe, da un lato, nelle conclusioni, a domandare il
risarcimento dei danni asseritamente sofferti e la condanna delle controparti “ad effettuare le
opere necessarie ad eliminare le infiltrazioni di acque e colature di salnitro”, dall’altro, nella
premessa in fatto, a rappresentare che “le cause di tali danni sono state individuate per quanto
riguarda i danni all’interno dell’appartamento, in parte nelle opere di ristrutturazione eseguite
dai proprietari dell’appartamento soprastante, in parte in umidità e nelle infiltrazioni
provenienti dal balcone — terrazzo (cfr. pag. 2 citata perizia) mentre per quelli all’esterno nelle
colature di salnitro e di acque provenienti dal balcone — terrazzo dell’appartamento
soprastante in condizione di estremo degrado (pag. 4 relazione citata)”.
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comunque, un’agevole individuazione di quanto l’attore richiede e delle ragioni per cui lo fa,

Ebbene, vero è che la domanda dalla Mazzatorta esperita nei confronti della Trotti e del
condominio si qualifica ex lege aquilia.
Vero è, altresì, che questo Giudice del diritto esplicita che la domanda introduttiva di un
giudizio di risarcimento del darmo, poiché ha ad oggetto un diritto cosiddetto
“eterodeterminato”, esige che l’attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere

(cfr. Cass. 12.10.2012, n. 17408).
Vero è, inoltre, che — siccome la corte di merito ha rilevato – “dal tenore dell’atto di
citazione non si evince in quale periodo sarebbero comparsi i danni lamentati dall’attrice, né
sono indicati ed evidenziati fatti specifici da cui potrebbero scaturire le rispettive
responsabilità dei convenuti per gli eventi occorsi” (così sentenza d’appello, pag. 5).
Nondimeno, e pur ad ammettere che non “supplisce a tali carenze di allegazione l’esame
della relazione tecnica di parte, richiamata nell’atto di citazione, in quanto essa descrive
meramente lo stato dei luoghi, ma non specifica l’origine dei fenomeni d’infiltrazione e
l’epoca a cui essi risalgono” (così sentenza d’appello, pagg. 5 – 6), la conclusione cui la corte
milanese è pervenuta, risulta a vario titolo incongrua.
Si rimarca, per un verso, che i convenuti, costituitisi in prime cure, hanno diffusamente
controdedotto, nel merito, alle avverse prospettazioni; il che induce a reputar che costoro
avessero, comunque, “inteso” l’oggetto e la ragione dell’avversa pretesa. Del resto, in grado
d’appello, siccome evincesi dai fogli di precisazione delle conclusioni allegati al dictum di
seconde cure, né Eugenia Trotti né il condominio hanno dedotto la nullità ex art. 164, 4° co.,
c.p.c., dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado; anzi, in grado di appello la Trotti — e,
del pari, in via assolutamente preliminare la “Gasparoli” – hanno concluso per la declaratoria
di intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria ex adverso azionata.

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stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell’art. 163, 3° co., n. 4), c.p.c.

Sicché l’assunto dell’assoluta incertezza dell’oggetto della domanda non risulta
sufficientemente suffragato.
Ed, ancora, denota scarsa aderenza ai reali termini in cui il rapporto processuale si è nella
fattispecie concretamente atteggiato l’affermazione della corte distrettuale secondo cui “le
carenze evidenziate appaiono viepiù significative in quanto l’assoluta indeterminatezza

prontamente le proprie difese e, soprattutto, di sollevare tempestivamente l’eccezione di
prescrizione dell’azione” (così sentenza d’appello, pag. 6).
Si rimarca, per altro verso, che la ricorrente ha avuto cura di specificare (cfr. ricorso, pag.
27) che il consulente tecnico d’ufficio nel verbale in data 15.10.2004 aveva attestato di aver
constatato che i danni lamentati dell’attrice sussistevano ed erano in atto al momento del
sopralluogo nell’appartamento.
In tal guisa, pertanto, pur ad ammettere che si erano verificate “nel 1992 una perdita
d’acqua proveniente dai tubi del calorifero; nel 1992/1993 infiltrazioni da perdite del terrazzo;
nel 1994 infiltrazioni d’acqua provenienti dal terrazzo; nel 1997 macchie non meglio
identificate con danni all’imbiancatura” (così sentenza d’appello, pag. 6), vi era tuttavia
ampio margine per reputar l’oggetto della domanda circoscritto quanto meno alle ulteriori
infiltrazioni d’acqua dal bagno e dal balcone avvenute il 28.9.2001, se non anche alla nuova
infiltrazione d’acqua verificatasi nel marzo del 2000, evenienze dannose, queste ultime, aventi
più che verosimilmente carattere di novità ed autonomia rispetto a quella verificatesi in
precedenza (in materia di diritto al risarcimento del danno da illecito extracontrattuale,
qualora si tratti di un illecito che, dopo un primo evento lesivo, determina ulteriori
conseguenze pregiudizievoli, il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria per il danno
inerente a tali ulteriori conseguenze decorre dal verificarsi delle medesime solo se queste
ultime non costituiscono un mero sviluppo ed un aggravamento del danno già insorto, bensì

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dell’oggetto della domanda ha di fatto impedito alle altre parti del processo di approntare

la manifestazione di una lesione nuova ed autonoma rispetto a quella manifestatasi con
l’esaurimento dell’azione del responsabile: cfr. Cass. sez. un. 11.1.2008, n. 580) ed in
relazione alle quali, quindi, in dipendenza dei dì di notifica dell’atto introduttivo del giudizio
di prime cure (20 e 21.6.2003), non era destinata ad operare la prescrizione ex art. 2947, 10
co., c.c..

corte distrettuale a tenor della quale “in seguito all’espletamento della consulenza tecnica
d’ufficio il condominio convenuto ha potuto apprendere che la maggior parte dei danni
lamentati dall’attrice erano risalenti al 1992/1993 ed ha così eccepito, tardivamente, la
prescrizione del diritto al risarcimento dei danni” (così sentenza d’appello, pag. 6).
In accoglimento del ricorso la sentenza n. 2865 dei 30.5/30.8.2012 della corte d’appello di
Milano va cassata con rinvio ad altra sezione della medesima corte.
In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente grado di
legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza n. 2865 dei 30.5/30.8.2012 della corte
d’appello di Milano; rinvia ad altra sezione della corte d’appello di Milano anche per la
regolamentazione delle spese del presente grado di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di

Nella medesima guisa, evidentemente, risulta alquanto ingiustificata l’affermazione della

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