Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1681 del 27/01/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 1681 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA

sentenza
in forma semplificata

sul ricorso proposto da:
VACCARO Pietro, AGNELLO Matteo Aldo, PITTA Paolo, ZAFFORA Agostino Gabriele, SIMONE Michele, GAROFALO Fabio, MIRABELLA Giuseppe, LOMEO Vincenzo, BUTERA Arcangelo, SCUDERI Lucio Angelo,
ACCORSO Sebastiano, BILLECI Filippo, FALCIGLIA Claudio, AUGELLO Salvatore, LA PORTA Giuseppe, NOTARRIGO Giuseppe Antonio,
SANGUEDOLCE Francesco Pio, BARONE Giuseppe Giovanni Leonardo,
MINE° Francesco Paolo Antonio, SPALLETTA CAPITANO Pasquale,
AGNELLO Gaspare, rappresentati e difesi, in forza di procura
speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Isabella Casales
Mangano, con domicilio per legge presso la cancelleria civile
della Corte di cassazione, piazza Cavour;
– ricorrenti –

9g2T

Data pubblicazione: 27/01/2014

contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –

680/12 depositato il 12 settembre 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 dicembre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto
Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Aurelio Golia, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
Ritenuto che la Corte d’appello di Caltanissetta, con decreto in data 12 settembre 2012 a scioglimento della riserva
formulata all’udienza del 16 luglio 2012, ha condannato il Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore
di Pietro Vaccaro e degli altri istanti indicate in epigrafe,
della somma, ciascuno, di euro 5.416, oltre accessori, a titolo di equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n.
89, per la irragionevole durata di un processo svoltosi dinanzi alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Sicilia;
che la Corte territoriale ha posto a carico del soccombente
Ministero 1/3 delle spese processuali (liquidate, per
l’intero, in euro 1.086,63, di cui euro 100 per esborsi, euro

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avverso il decreto della Corte d’appello di Caltanissetta n.

577 per diritti ed euro 300 per onorari, oltre a euro 109,63
per spese generali e ad accessori di legge), con distrazione
in favore del difensore antistatario;
che la compensazione dei restanti 2/3 delle spese è motiva-

solo parziale della domanda, giacché la richiesta di parte ricorrente era di un importo superiore a titolo di equa riparazione;
che per la cassazione del decreto della Corte d’appello
Pietro Vaccaro e gli altri istanti indicati in epigrafe hanno
proposto ricorso, con atto notificato il 6 marzo 2013, sulla
base di due motivi, illustrati con memoria;
che l’intimato Ministero non ha resistito con controricors o.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una
motivazione in forma semplificata;
che il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di legge, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per
il giudizio, lamentandosi, in punto di spese processuali, che
gli importi liquidati non corrispondano al valore della causa
ed alla tariffa applicabile;
che il motivo è fondato, nei termini di seguito precisati;
che va premesso che nella specie la determinazione del valore della controversia, al fine del rimborso delle spese di
lite, va effettuata con riferimento allo scaglione fino ad eu-

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ta dalla Corte d’appello in considerazione dell’accoglimento

ro 25.900, tenuto conto di quanto liquidato dal giudice a

quo

e del fatto che l’avvocato ha difeso nel processo più persone
aventi la stessa posizione processuale, sicché, ai sensi
dell’art. 5 della tariffa, non si dà luogo al cumulo delle do-

che, tanto premesso, l’importo liquidato viola i minimi tariffari, giacché questa Corte, allorquando decide nel merito
ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. le controversie di cui
alla legge n. 89 del 2001, è solita liquidare, con riferimento
a controversie il cui valore sia compreso, in relazione al decisum,

come nella specie, tra euro 5.200 ed euro 25.900, un

importo di euro 1.140, di cui euro 50 per esborsi, euro 600
per diritti ed euro 490 per onorari, superiore, quindi, a
quello determinato dal giudice a quo;
che con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione
degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., nonché motivazione insufficiente e contraddittoria, in relazione all’art. 360, primo
comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) ci si duole che la Corte
d’appello abbia compensato per i 2/3 le spese processuali, e
ciò nonostante la modestia dello scarto tra l’importo liquidato dal giudice e quello richiesto (avendo i ricorrenti domandato alla Corte d’appello un indennizzo pari ad euro 6.100,
calcolato in ragione di euro 1.000 per ciascun anno di ritardo, ed avendo la Corte territoriale liquidato l’importo di euro 5.416 per essersi limitata ad adottare un parametro inden-

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mande proposte;

nitario leggermente più basso, pari ad euro 750 per ciascuno
dei primi tre anni di ritardo);
che la censura è fondata;
che non v’è dubbio che la nozione di soccombenza reciproca,

delle spese processuali (art. 92, secondo comma, cod. proc.
civ.), comprende anche raccoglimento parziale dell’unica domanda proposta, quando la parzialità dell’accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un
unico capo (Cass., Sez. III, 21 ottobre 2009, n. 22381);
che, tuttavia, la motivazione alla base della disposta compensazione per i 2/3 delle spese di lite si appalesa priva di
logica ragionevolezza, posto che nella specie non vi è stato
alcun rilevante scarto (Cass., Sez. VI-1, 17 giugno 2012, n.
617) tra l’importo richiesto dalla parte istante e quello riconosciuto dalla Corte territoriale;
che, inoltre, l’ampiezza della dichiarata compensazione tra l’altro di gran lunga eccedente il divario percentuale
sussistente tra l’indennizzo domandato (pari ad euro 1.000 per
anno di ritardo, quindi entro i limiti dei parametri CEDU applicati dalla giurisprudenza di questa Corte) e quello liquidato – finisce con il risolversi nella sostanziale vanificazione della soccombenza dell’Amministrazione convenuta, che,
invece, deve essere adeguatamente riconosciuta anche sotto il

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che consente la compensazione parziale o totale tra le parti

profilo della suddivisione del carico delle spese per non rendere vuota la tutela accordata;

che il decreto impugnato è quindi cassato limitatamente al

che la causa può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con la condanna del
Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento, per
l’intero, delle spese processuali sostenute dai ricorrenti nel
giudizio di merito, nell’importo di euro 1.140, oltre a spese
generali e ad accessori di legge;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da
dispositivo, seguono la soccombenza;
che anche le spese del giudizio di cassazione devono essere
distratte in favore del difensore delle parti ricorrenti, dichiaratosi antistatario.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione,

cassa il decreto impugnato, in relazione alle censure

accolte, limitatamente al capo delle spese e,
merito,

decidendo nel

condanna il Ministero dell’economia e delle finanze al

pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese processuali
di merito per l’intero, nell’importo di euro 1.140 (di cui euro 600 per diritti ed euro 490 per onorari), oltre a spese generali e ad accessori di legge, con distrazione in favore

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capo delle spese, nei limiti della censura accolta;

dell’Avv. Isabella Casales Mangano, dichiaratasi antistataria;

condanna

il Ministero alla rifusione delle spese, altresì,

delle spese del giudizio di cessazione, spese liquidate in euro 556,25, di cui euro 50 per esborsi ed euro 506,25 per com-

stesse in favore del difensore antistatario, Avv. Isabella Casales Mangano.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2
Sezione civile della Corte suprema di Cessazione, il 10 dicembre 2013.

pensi, oltre agli accessori di legge, con distrazione delle

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