Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1681 del 23/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1681 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA

Cv

sul ricorso 27234-2016 proposto da:

GALLESE GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTI-., DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato GABRIELLA LOP ARDI;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DEI.I0
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– contro ricorrente –

2

Data pubblicazione: 23/01/2018

avverso la sentenza n. 435/5/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di L’AQUILA, depositata il
26/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/12/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Rilevato che:
Con sentenza in data 24 marzo 2016 la Commissione tributaria
regionale dell’Abruzzo respingeva l’appello proposto da Gallese
Gianfranco avverso la sentenza n. 168/2/15 della Commissione
tributaria provinciale di L’ Aquila che ne aveva respinto il ricorso
contro il silenzio-rifiuto di rimborso IRAP 2007/2012. La CTR
osservava in particolare che la pacifica sussistenza di un’attività di
collaborazione, ancorchè soltanto part time, di altri soggetti implicava la
soggezione all’imposta de qua del contribuente (medico convenzionato
con il SSN).
vverso la decisione ha proposto ricorso per cassa one
contribuente deducendo tre motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Considerato che:
Con il secondo motivo —ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.
civ.- il ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione degli artt. 2,
3, d.lgs. 446/1997, 38, d.P.R. 602/1973, poiché la CTR ha affermato
che l’avvalersi di collaboratori comporta automaticamente il verificarsi
del presupposto IRAP e quindi legittima gli impugnati dinieghi di
rimborso dell’imposta medesima.
I ,a censura è fondata.
Ric. 2016 n. 27234 sez. MT – ud. 21-12-2017
-2-

MAN ZON.

Va ribadito che «In tema di imposta regionale sulle attività produttive,
il presupposto dell'”autonoma organizzazione” richiesto dall’art. 2 del
d.lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile
dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo
indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non

Sentenza n. 9451 del 10/05/2016, Rv. 639529 – 01).
In applicazione del principio di diritto di cui a tale arresto
giurisprudenziale, questa Corte ha poi avuto modo di affermare che
spetta al giudice del merito concretamente accertare se le
collaborazioni esterne implichino l’inverarsi o meno del presupposto
impositivo dell’IRAP, specificamente consistente nell’ esistenza di una
“autonoma organizzazione” del professionista contribuente, quindi nel
caso di specie con particolare riguardo all’esatta determinazione
dell’entità delle collaborazioni ed al superamento del limite indicato
dalle SU nell’ arresto giurisprudenziale stesso (cfr. nello stesso senso
Sezione 6-5, 383-11060-16595-23466/2017).
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al secondo
motivo, assorbiti il primo ed il terzo motivo, con rinvio al giudice a
quo per nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti il primo ed il
terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione
tributaria regionale dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per le
spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, 21 dicembre 2017

eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive» (Sez. U,

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