Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16808 del 29/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/07/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 29/07/2011), n.16808

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.C. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA

2, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORDANO GIUSEPPE,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI e ROMEO LUCIANA,

giusta delega in atti;

– S.A.I.T. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20, presso

lo studio dell’avvocato MANFREDONIA PIERLUIGI, rappresentata e difesa

dall’avvocato MOTTA CATALDO, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dall’avvocato RICCIO

ALESSANDRO, PULLI CLEMENTINA, VALENTE NICOLA, PREDEN SERGIO, giusta

delega in atti;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 721/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 16/02/2009 r.g.n. 6072/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l’Avvocato ROMEO LUCIANA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso e

quindi rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 28.8.2003 la Corte d’Appello di Lecce confermava la pronuncia del Tribunale di Brindisi che aveva accolto la domanda proposta da M.C. contro l’INPS, nel contraddittorio con l’INAIL e con la SAIT S.p.A., intesa ad ottenere la declaratoria di illegittimità del provvedimento con cui l’Istituto previdenziale aveva sospeso l’erogazione della pensione di anzianità con i benefici previdenziali di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 di cui il M. godeva per aver lavorato esposto all’amianto alle dipendenze della SAIT S.p.A. e di altre imprese.

Desunta tale esposizione da svariate circostanze di fatto (come la rendita che l’INAIL pagava al lavoratore per asbestosi pleurica e l’avvenuto pagamento, per alcuni anni, da parte della SAIT S.p.A., del premio supplementare per rischio di asbestosi, che la stessa SAIT aveva confermato con attestazione resa ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 12 sulla natura delle lavorazioni espletate), i giudici d’appello negavano che per conseguire il diritto ai benefici pensionistici ex L. n. 257 del 1992 fosse necessario accertare anche il concreto superamento dei valori soglia.

Con sentenza n. 22/2007 questa S.C., in accoglimento del ricorso dell’INPS, cassava la sentenza della Corte d’Appello di Lecce con rinvio a quella di Bari, stabilendo da un lato la necessità della verifica del concreto superamento dei valori soglia di concentrazione dell’amianto nell’ambiente di lavoro, dall’altro l’inidoneità probatoria a tal fine del pagamento del premio supplementare per il rischio di asbestosi e dei menzionati atti di indirizzo ministeriali, notando infine che del godimento della rendita INAIL per asbestosi pleurica da parte del M. non vi era traccia nella motivazione della Corte leccese.

Con sentenza 12.2.09 la Corte d’Appello di Bari, giudicando in sede di rinvio, accoglieva l’appello principale dell’INPS e rigettava quello condizionato del M. contro INAIL e SAIT S.p.A, per l’effetto rigettando tutte le domande proposte dal lavoratore.

Per la cassazione di tale ultima sentenza ricorre il M. con due motivi.

Resistono con controricorso l’INAIL e la SAIT S.p.A., mentre l’INPS non ha svolto attività difensiva.

Il M. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. con cui ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente – premesso che la sentenza del Tribunale di Brindisi, non appellata sul punto, aveva affermato che il M. era affetto da asbestosi pleurica per cui percepiva, a decorrere dal 31.7.87, una rendita INAIL per malattia professionale pari al 26% – lamenta violazione e falsa applicazione di legge e vizio di motivazione laddove la Corte barese, nel rilevare che la circostanza non era stata nemmeno allegata nell’atto introduttivo di lite, non ha comunque ritenuto detta malattia professionale sufficiente a dimostrare il superamento dei valori soglia ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. L’impugnata sentenza ha escluso – prima ancora di negarne l’idoneità a supportare la domanda del lavoratore – che la circostanza della malattia professionale e della fruizione della relativa rendita INAIL sia stata ritualmente allegata dal M. nell’atto introduttivo del giudizio.

1.3. Obietta il ricorrente che, ciò nonostante, il fatto era stato asserito nella sentenza di primo grado senza che l’affermazione fosse stata censurata in appello, così implicitamente deducendone la copertura da giudicato interno ex art. 329 cpv. c.p.c..

1.4. L’assunto è infondato: l’effetto devolutivo che si realizza proponendo ex art. 342 c.p.c., comma 1, specifici motivi di gravame (o coltivando ex art. 346 c.p.c. domande ed eccezioni non accolte in prime cure) va coordinato con l’art. 329 cpv. c.p.c., in virtù del quale l’impugnazione parziale importa acquiescenza (e, quindi, formazione del giudicato interno) delle parti della sentenza non impugnate, per esse intendendosi non qualsiasi portato assertivo contenuto nella sentenza, ma soltanto quelli idonei a passare – appunto – in cosa giudicata.

1.5. A tal fine si è adoperato in dottrina, proprio al fine di selezionare le questioni (di fatto e/o di diritto) devolvibili e, per converso, suscettibili di giudicato interno se non censurate in appello, la locuzione di “minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno”, che consiste nella sequenza logica “fatto – norma – effetto giuridico”, cioè nella statuizione che affermi l’esistenza d’un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico (in giurisprudenza v. in tal senso Cass. Sez. Lav. 29.10.98 n. 10832; Cass. Sez. Lav. 10.7.98 n. 6769).

1.6. Benchè ciascun elemento di tale sequenza possa essere singolarmente investito di censura in appello, nondimeno l’impugnazione motivata in ordine anche ad uno solo di essi riapre per intero l’esame di tale minima statuizione, consentendo al giudice dell’impugnazione di riconsiderarla tanto in punto di diritto (individuando una diversa norma sotto cui sussumere il fatto o fornendone una differente esegesi) quanto in punto di fatto, attraverso una nuova valutazione degli elementi probatori acquisiti.

1.7. Nel caso di specie, la pronuncia di primo grado emessa il 26.6.01 dal Tribunale di Brindisi (confermata dalla sentenza 17.10.06 della Corte d’Appello di Lecce, poi cassata da questa S.C. con la cit. sentenza n. 22/2007) aveva affermato l’avvenuta prolungata esposizione del M. ad amianto, tale da legittimare il beneficio dell’anticipazione pensionistica, anche in base alla malattia professionale (asbestosi pleurica) di cui il lavoratore soffriva, al punto da percepire la relativa la rendita INAIL (circostanza che il primo giudice aveva dedotto da quanto dichiarato in sede di libero interrogatorio).

1.8. Avendo l’INPS censurato la sentenza di prime cure nella parte in cui reputava sufficiente, ai fini dei benefici pensionistici per cui è causa, la mera esposizione all’amianto (desunta dalla malattia contratta oltre che dal pagamento da parte della SAIT S.p.A., fino al 1989, del premio supplementare contro l’asbestosi) anzichè l’accertamento in concreto del superamento dei valori soglia, l’appello doveva intendersi esteso all’intera sequenza logica e, quindi, anche ad uno dei singoli fatti storici (l’asbestosi pleurica) suggestivi dell’esposizione ad amianto affermata dal Tribunale.

1.9. Per l’effetto, ben poteva la Corte d’Appello di Bari in qualità di giudice del rinvio – come tale investita della medesima devoluzione attuata con l’atto d’appello dell’INPS (fatti salvi i limiti derivanti dalla pronuncia di cassazione con rinvio) – riesaminare la questione e ritenere non provato e, anzi, ancor prima nemmeno allegato il fatto storico dell’asbestosi pleurica del ricorrente.

1.10. In tal modo viene meno la premessa della censura, così superandosi il quesito – posto dall’odierno ricorrente – se l’insorgenza della citata malattia professionale possa di per sè dimostrare il superamento dei valori soglia, intangibile restando, ovviamente, l’inidoneità probatoria degli altri indici sintomatici già statuita nella citata sentenza n. 22/07 di questa Corte Suprema.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di legge e vizio di motivazione per aver l’impugnata sentenza trascurato che L. n. 33 del 2009, ex art. 7 ter, comma 14 di conversione del Decreto n. 5 del 2009, restano validi ed efficaci i trattamenti pensionistici erogati prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo a seguito degli accertamenti compiuti dall’INAIL ai fini del conseguimento dei benefici di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 132, comma 8 e successive modificazioni, sulla base dei curricula presentati dal datore di lavoro e della documentazione integrativa, salvo il caso di dolo dell’interessato che sia accertato in via giudiziale con sentenza definitiva.

2.1 Il motivo è infondato perchè il cit. L. n. 33 del 2009, art. 7 ter, comma 14 si riferisce ai trattamenti pensionistici erogati “a seguito degli accertamenti compiuti dall’INAIL”, mentre nel caso di specie proprio l’INAIL non aveva accertato alcunchè.

2.2. Non sussiste, quindi, il presupposto della norma invocata dal ricorrente.

3. In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

3.1. Non va emessa pronuncia sulle spese relative al presente giudizio di legittimità, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c. come novellato dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11 convertito, con modificazioni, in L. 24 novembre 2003, n. 326 (applicabile ratione temporis nel caso di specie: in tal senso cfr. Cass. n. 27323/2005; Cass. n. 6324/2004;

Cass. n. 4657/2004).

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011

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