Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16808 del 24/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16808 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:
REGOLI Arnaldo, REGOLI Isabella, REGOLI Lucia, PAZZAGLIA
Albertina, eredi di Rodolfo Regoli, rappresentati e difesi dall’Avv. Laura Cappello, con domicilio eletto
presso lo studio di quest’ultima in Roma, via Antonio
Baiamonti, n. 4;
– ricorrenti contro
GOLLOB PELIZON Mariagrazia o Maria Grazia, rappresentata
e difesa dall’Avv. Tiziana Cardarelli, con domicilio eletto nello studio di quest’ultima in Roma, via Angelo
Brofferio, n. 3;
– resistente e contro

Data pubblicazione: 24/07/2014

MAFFEY Robin, MAFFEY Evelina, MAFFEY Rocco, MARIN Claudio e MARIN Manuela;
– intimati avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma in data 18 ot-

Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 25 giugno 2014 dal Consigliere relatore
Dott. Alberto Giusti;
alla presenza dell’Avv. Laura Cappello;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero,
in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alberto Celeste.

Ritenuto che con sentenze 3 marzo 1999 e 14 gennaio
2002 il Tribunale di Roma decideva alcune questioni preliminari inerenti la successione di Giuseppina Pilko,
deceduta il 15 gennaio 1998;
che il coniuge di quest’ultima, Rodolfo Regoli, aveva impugnato il testamento olografo con il quale la
Pilko aveva nominato propria erede universale la nipote
Maria Grazia o Mariagrazia Gollob Pelizon, figlia
dell’unica sorella Maria Pilko Gollob;
che il Tribunale, con la prima delle citate sentenze, aveva ammesso la querela di falso avverso il detto
testamento presentata da alcuni degli eredi di Rodolfo
Regoli (deceduto nel corso del giudizio di primo grado)

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tobre 2013.

e, con la seconda, aveva dichiarato la falsità del testamento in questione disponendo la prosecuzione del
giudizio per l’accertamento delle quote ereditarie e la
divisione dei beni relitti;

avverso le dette sentenze chiedendo in via preliminare
la dichiarazione di intervenuta estinzione del giudizio
di primo grado per la mancata integrazione del contraddittorio – nel termine imposto dal giudice – nei confronti degli altri eredi legittimi della de

culus Giu-

seppina Pilko, ossia: Manuela Marin, Claudio Marin, Evelina Maffey, Rocco Maffey, Robin Maffey;
che con sentenza in data 13 giugno 2006 la Corte di
appello di Roma accoglieva l’appello principale e, per
l’effetto, dichiarava estinto il giudizio alla data del
29 novembre 1990, con conseguente nullità di tutti gli
atti compiuti successivamente a tale data, ivi comprese
le due sentenze oggetto di impugnazione;
che, con sentenza 16 dicembre 2009, n. 26401, la
Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Arnaldo,
Lucia e Isabella Regoli e di Albertina Pazzaglia, e dichiarato assorbito quello incidentale condizionato di
Maria Grazia Gollob Pelizon;
che, nel frattempo, il Tribunale di Roma aveva emesso, in data 2 dicembre 2009, la sentenza definitiva

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che Maria Grazia Gollob Pelizon proponeva appello

n. 25011 del 2009, con la quale aveva disposto lo scioglimento della comunione determinando le rispettive quote e i conguagli;
che, con atto di citazione notificato 1’11 maggio

tenza definitiva n. 25011 del 2009, di scioglimento della comunione, era nulla e comunque caducata, ha chiesto
al Tribunale di accertare la nullità e/o la intervenuta
caducazione di tale sentenza e, per l’effetto, di ordinare la cancellazione della trascrizione degli atti di
citazione introduttivi del giudizio e della trascrizione
della sentenza, convenendo in giudizio Arnaldo Regoli,
Lucia Regoli, Isabella Regoli, Albertina Pazzaglia, Manuela Marin, Robin Maffey, Evelina Maffey, Rocco Maffey
e Claudio Marin;
che Arnaldo Regoli, Lucia Regoli, Isabella Regoli e
Albertina Pazzaglia si cono costituiti in giudizio,
chiedendo il rigetto della domanda ed assumendo la persistente efficacia della sentenza n. 25011 del 2009 del
Tribunale di Roma;
che la Gollob Pelizon ha anche interposto appello
avverso la sentenza n. 25011 del 2009;
che, con atto di citazione notificato in data 29
novembre 2010, Arnaldo Regoli, Lucia Regoli, Isabella
Regoli e Albertina Pazzaglia hanno convenuto dinanzi al

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2010, Mariagrazia Gollob Pelizon, deducendo che la sen-

Tribunale di Roma Mariagrazia Gollob Pelizon, Manuela
Marin, Claudio Marin, Robin Maffey, Evelina Maffey e
Rocco Maffey, chiedendo l’accoglimento delle stesse domande già proposte nei giudizi riuniti R.G. 36087 del

che la Gollob Pelizon si è costituita, resistendo;
che il giudice del Tribunale di Roma, con ordinanza
resa all’udienza del 18 ottobre 2013, ha sospeso il giudizio dinanzi a lui pendente ai sensi dell’art. 295 cod.
proc. civ.;
che il giudice – letti gli atti introduttivi del
giudizi pendenti in primo grado e in particolare in grado di appello – ha rilevato che “ivi è possibile, per
come è stato delineato il thema decídendum dice dichiari il giudicato

(id est

che il giu-

la validità sostan-

ziale) sulla causa avente ad oggetto lo scioglimento
della comunione”, e ha ritenuto che “la pronuncia sulla
intangibilità o meno di quella sentenza è necessariamente pregiudiziale alla presente causa”;
che per l’annullamento dell’ordinanza di sospensione per pregiudizialità-dipendenza Arnaldo Regoli e gli
altri litisconsorti indicati in epigrafe hanno proposto
ricorso per regolamento di competenza, con atto notificato il 16 novembre 2013, sulla base di due motivi;

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1988 e R.G. 56861 del 1988;

che blariagrazia Gollob Pelizon ha resistito con memoria;
che gli altri intimati non hanno svolto attività
difensiva in questa sede;

ai sensi dell’art. 380-ter cod. proc. civ., chiedendo il
rigetto del ricorso;
che le conclusioni scritte del pubblico ministero
ed il decreto del presidente di fissazione dell’adunanza
in camera di consiglio sono stati notificati alle parti;
che entrambe le parti hanno depositato memoria.
Considerato che il pubblico ministero ha così motivato le proprie conclusioni scritte:
«L’istanza di regolamento necessario di competenza
appare fondata.
Invero, il giudizio pendente in primo grado presso
il Tribunale di Roma (R.G. 31724/2010) e quello pendente
in secondo grado presso la Corte d’appello di Roma (R.G.
170/2011), quest’ultimo relativo all’impugnazione proposta avverso la sentenza definitiva n. 25011 del 2009
dello stesso Tribunale, hanno per oggetto – per come si
evince, rispettivamente, dalle conclusioni dell’atto di
citazione e dell’atto di gravame – la cancellazione
[della trascrizione] delle domande introduttive e delle

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che il pubblico ministero ha concluso per iscritto,

-

sentenze rese nei due giudizi riuniti nn. 36087 del 1988
e 56861 del 1988.
Questi ultimi giudizi si sono conclusi con una pronuncia di estinzione (passata in giudicato) a seguito

nullità di tutti gli atti processuali successivi al verificarsi del vizio – incluse le due sentenze non definitive dello stesso ufficio giudiziario nn. 771 del 1999
e 931 del 2002 – senza, però, che venisse disposta la
conseguente cancellazione.
Di contro, il giudizio sospeso (R.G. n. 72116 del
2009) ha per oggetto

nuovamente, alla luce

dell’imprescrittibilità della relativa azione, non preclusa dalla statuizione di estinzione di cui sopra l’accertamento della falsità o meno del testamento olografo del 16 novembre 1987 attribuito a Giuseppina Pilko, nonché dei diritti successori degli eredi Regoli nei
confronti di quest’ultima.
Pertanto, non si ravvisa alcun rapporto di dipendenza in senso tecnico dei giudizi di cui sopra rispetto
a quello sospeso, né la controversia asseritamente pregiudicante costituisce l’antecedente logico-giuridico
della controversia pregiudicata»;
che il Collegio intende far proprie le conclusioni
scritte del pubblico ministero, non condividendosi i ri-

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dell’omessa integrazione del contraddittorio nonché di

lievi critici contenuti nella memoria di parte resistente;
che, infatti, per effetto della sentenza della Corte di cassazione 16 dicembre 2009, n. 26401 (che ha ri-

gettato il ricorso della Pazzaglia e dei Regoli avverso
la sentenza della Corte d’appello di Roma in data 13
giugno 2006 che, accogliendo il gravame, aveva dichiarato estinto il giudizio alla data del 29 novembre 1990
con conseguente nullità di tutti gli atti compiuti successivamente a tale data, ivi comprese le due sentenze
parziali oggetto di impugnazione), l’estinzione del precedente giudizio tra le parti è passata in giudicato, e
nel giudizio (pendente in primo grado ed in appello) su
iniziativa Gollob Pelizon si chiede che sia accertato
che detto giudicato ha determinato l’automatica caducazione della sentenza definitiva (nel frattempo emessa)
di scioglimento della comunione, con conseguente ordine
di cancellazione delle trascrizioni, della domanda e
delle sentenze;
che, poiché 1′ art. 295 cod. proc. civ., la cui
ratio è quella di evitare il rischio di un conflitto tra
giudicati, fa esclusivo riferimento all’ipotesi in cui
tra le due cause pendenti esista un nesso di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico e non già in senso
meramente logico, la sospensione necessaria del processo

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non può essere disposta nel processo frutto della nuova
riproposizione dell’azione di impugnativa del testamento
olografo e di accertamento dell’apertura della successione legittima a seguito dell’estinzione – con senten-

avverso pronunce non definitive di ammissione di querela
di falso del testamento olografo e dichiarativa della
falsità dello stesso – del precedente processo (nella
specie, per mancata ottemperanza all’ordine del giudice
di provvedere all’integrazione del contraddittorio), a
fronte della contemporanea pendenza, in primo grado ed
in appello, di controversia tra le stesse parti sugli
effetti espansivi della sentenza di estinzione del primo
processo anche sulla sentenza definitiva, di scioglimento della comunione ereditaria,

medio tempore intervenuta

nello stesso primo processo;
che, pertanto, il ricorso deve essere accolto e
l’ordinanza di sospensione per pregiudizialitàdipendenza annullata;
che le parti vanno rimesse per la prosecuzione del
processo dinanzi al Tribunale di Roma, previa riassunzione nel termine di legge;
che il giudice del merito provvederà anche sulle
spese del regolamento.
P.Q.M.

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za, passata in giudicato, resa in sede di impugnazione

La Corte accoglie il ricorso,
sospensione e rimette

cassa l’ordinanza di

le parti, previa riassunzione nel

termine di legge, dinanzi al Tribunale di Roma, anche
per le spese del regolamento di competenza.

la VI-2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 25 giugno 2014.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del-

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