Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16808 del 16/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/07/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 16/07/2010), n.16808

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Fallimento Ditta Nicastro Federico, in persona del curatore Dott.

T.G., rappresentato e difeso per procura a margine del

ricorso dall’Avvocato GUERRINI Elido, elettivamente domiciliato

presso l’Avvocato Paolo Pacifici in Roma, Via A. Vallisneri n. 11;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 75/9/07 della Commissione tributaria regionale

della Toscana, depositata il 17 dicembre 2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dell’

11 maggio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. Raffaele

Ceniccola.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio:

letto il ricorso proposto dal Fallimento Ditta Nicastro Federico per la cassazione della sentenza n. 75/9/07 della Commissione tributaria regionale della Toscana, che aveva confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto il suo ricorso per l’annullamento del diniego di rimborso Iva per l’anno 2000, basato sulla mancanza di documentazione, ritenendo il giudice di appello irrilevante il condono tombale di cui si era avvalso il contribuente e che l’Ufficio aveva correttamente sospeso il rimborso ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, comma 3, per essere stato contestato a carico del contribuente, nel periodo di imposta, uno dei reati previsti dal D.L. n. 429 del 1982, art. 4, comma 1, n. 5;

letto il controricorso dell’Agenzia delle Entrate;

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., dal Consigliere delegato Dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per l’infondatezza del ricorso osservando che:

– “il primo motivo di ricorso, che denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30 e 38 bis e della L. n. 289 del 2002, art. 9, censura la sentenza impugnata per non avere accolto il ricorso introduttivo rilevando, sulla scorta dell’ordinanza della Corte costituzionale n. 340 del 2005, che l’Ufficio, successivamente al condono, non aveva chiesto ulteriori pagamenti nè aveva provato l’esistenza di ulteriori crediti e per avere erroneamente applicato l’art. 38 bis citato, atteso che il contribuente era stato imputato di bancarotta fraudolenta e non di uno dei reati di cui al D.L. n. 429 del 1982, art. 4, comma 1, n. 5″;

– ” il motivo è inammissibile, tenuto conto che si conclude con il seguente quesito: Dica la Suprema Corte se il Giudice di merito nell’interpretare e nell’applicare la L. n. 289 del 2002, art. 9 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, abbia commesso un errore di diritto posto che la prima norma e stata applicata in contrasto con l’interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 340 e la secondo è stata applicata nella erronea convinzione che il ricorrente avesse violato la L. n. 516 del 1982 e che il rimborso Iva dovesse essere sospeso tino alla definizione del procedimento penale a suo carico, mai esistito, in relazione alla L. n. 516 del 1982″;

– “in particolare, il motivo è inammissibile perchè il quesito è manifestamente generico, atteso che in esso manca qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta dedotta in giudizio ed alle specifiche affermazioni della sentenza impugnata, nonchè l’affermazione del principio di diritto di cui si chiede l’applicazione”;

– “in merito al tema dei requisiti di contenuto del quesito che il ricorrente ha l’onere di formulare ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ. – applicabile nella fattispecie essendo stata la sentenza impugnata depositata dopo il 2 marzo 2006, D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2) – questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il quesito di diritto consiste non già in un’affermazione di diritto astratta ed avulsa dal caso concreto, ma deve consistere in un interrogativo che deve necessariamente contenere, sia pure sintetizzandola, l’indicazione della questione di diritto controversa e la formulazione del diverso principio di diritto – rispetto a quello che è alla base del provvedimento impugnato – di cui il ricorrente, in relazione al caso concreto, chiede l’applicazione al fine di ottenere la pronuncia di cassazione, in modo da circoscrivere l’oggetto di quest’ultima nei limiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito stesso (Cass. S.U. n. 23732 del 2007; Cass. S. U. n. 20360 e n. 36 del 2007; Cass. n. 14682 del 2007)”;

“il secondo motivo di ricorso denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della decisione appellata in relazione ai seguenti punti: a) in ordine al legittimo affidamento invocato dall’appellante, avendo il Fallimento pagato i debiti erariali in prededuzione nella consapevolezza che ciò fosse utile ai creditori ai fini del rimborso Iva; 2) circa il condono tombale, che avrebbe sanato tutte le violazioni fiscali compresa la mancata presentazione della documentazione; 3) in ordine all’eccezione secondo cui il contribuente non sarebbe mai stato imputato di uno dei reati previsti dal D.L. n. 429 del 1982, art. 4, comma 1, n. 5”;

– “che il motivo appare manifestamente inammissibile in ordine ai punti 1) e 3) non avendo il contribuente, in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, indicato l’atto in cui avrebbe proposto le relative eccezioni e riprodotto il loro contenuto ed in quanto il vizio denunziabile, mancando ogni riferimento della sentenza su questi punti, sarebbe quello di omessa pronuncia e non di omessa motivazione, mentre appare infondato in relazione al punto 2), avendo la Commissione regionale adeguatamente motivato sul punto osservando, mediante richiamo all’ordinanza n. 340 del 2005 della Corte costituzionale, che il condono preclude l’accertamento dei debiti tributari ma non impedisce l’accertamento dell’inesistenza dei crediti posti a base delle richieste di rimborso”;

rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parti costituite e che il solo ricorrente ha depositato memoria;

ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall’esame degli atti di causa che all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte in tema di formulazione del quesito di diritto prescritto dall’ari. 366 bis cod. proc. civ. (ex multis: Cass. n. 8463 del 2009; Cass. n. 7197 del 2009) e circa la non retroattività dell’abrogazione di tale disposizione ad opera della L. n. 69 del 2009, art. 47 (Cass. n. 22578 del 2009);

che, in conclusione, il ricorso va respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, come liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali e contributi di legge.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010

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