Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16808 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 15/06/2021), n.16808

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20034/2018 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

G.A., elettivamente domiciliato in Roma, via Ovidio 10,

presso l’avv. Elvira De Santis, che lo rappresenta e difende giusta

delega a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

(Roma), Sez. 3, n. 8072/03/17 del 14 dicembre 2017, depositata il 27

dicembre 2017, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 febbraio

2021 dal Consigliere Raffaele Botta;

Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che la

parte controricorrente ha prodotto memoria.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La controversia concerne l’impugnazione del provvedimento con il quale è stata disposta la revisione ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, del classamento di una unità immobiliare di proprietà del contribuente in Roma, contestato per vizio di motivazione e per difetto di prova. Il ricorso era accolto in primo grado. L’appello dell’Ufficio, non essendosi costituita l’appellata, era dichiarato inammissibile in quanto l’impugnazione era stata spedita per posta oltre la scadenza del termine lungo di impugnazione che era scaduto il 12 febbraio 2017 (mentre l’ufficio postale aveva preso in carico l’atto da notificare il 14 febbraio e l’aveva eseguito il successivo giorno 15). Avverso la sentenza in epigrafe l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con unico motivo. Resiste il contribuente con controricorso;

4. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 38 e 3, e degli artt. 327 e 155 c.p.c., evidenziando che la scadenza del termine era il 13 febbraio (e non il 12, domenica) e che occorreva dar valore certificante alla distinta delle raccomandate, prodotta in giudizio, dalla quale emergeva la consegna all’ufficio postale il giorno 13 febbraio.

5. Tuttavia la parte controricorrente solleva tra l’altro una eccezione che ha carattere pregiudiziale e che concerne l’utilizzo da parte del notificante di un servizio postale privato, situazione che potrebbe determinare l’inesistenza della notifica. In ragione di tale questione, rimessa alle Sezioni Unite chiamate a decidere all’udienza del 22 ottobre 2019, la presente causa, all’udienza del 24 ottobre 2019, era stata rinviata a nuovo ruolo.

6. Sul punto si sono quindi pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte che con sentenza n. 299 del 2020 hanno affermato il seguente principio: “In tema di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Dir. del Parlamento e del Consiglio 20 febbraio 2008, n. 2008/6/CE, è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017. La sanatoria della detta nullità per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva però ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perchè sprovvisto di titolo abilitativo” (successivamente conforme Cass. n. 15360 del 2020).

Alla luce del suddetto principio la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione, che provvederà anche per le spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

In accoglimento dell’eccezione formulata nel controricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

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