Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16808 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. II, 09/08/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 09/08/2016), n.16808

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12053-2012 proposto da:

A.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

AUBRY AUGUSTO 1, presso lo studio dell’avvocato BARBARA EMPLER,

rappresentato e difeso dall’avvocato UMBERTO BENVENUTO;

– ricorrente –

contro

B.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ASIA 11,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO DELL’ISOLA, rappresentata e

difesa dall’avvocato CORRADO STUMPO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 64/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 18/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato BAZZANI Gino, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato BENVENUTO Umberto, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Maria Teresa GITTO, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato STUMPO Corrado, difensore della resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO che ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo

assorbito il resto.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – B.M. convenne in giudizio A.C., chiedendo la condanna dello stesso alla demolizione della loggia e dei pilastri addossati alla scala di entrata del fabbricato attoreo, in quanto edificati in violazione delle norme sulle distanze, nonchè al risarcimento del danno.

Nella resistenza del convenuto, il Tribunale di Cosenza condannò l’ A. a demolire la loggia e i due pilastri addossati alla scala di ingresso del fabbricato dell’attrice e a risarcirle il danno, liquidato in Euro 1.033, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.

2. – Sul gravame proposto dall’ A., la Corte di Appello di Catanzaro, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ridusse la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, confermando le altre statuizioni.

3. – Per la cassazione della sentenza di appello ricorre A.C. sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso B.M., che ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Preliminarmente, va rigettata l’eccezione con la quale l’intimato ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso e dei relativi motivi in ragione della loro genericità e non autosufficienza. Il ricorso, invero, contiene un’esposizione dei motivi e dei fatti di causa sufficientemente puntuale e completa, sicchè complessivamente risponde in modo idoneo al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

2. – Superata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, può passarsi all’esame dei motivi, muovendo dallo scrutinio del terzo, il cui contenuto è logicamente pregiudiziale rispetto a quello degli altri.

2.1. – Col terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 873 e 907 c.c. e art. 112 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per extrapetizione e il vizio di motivazione, per avere la Corte di Appello posto a base della sua pronuncia la violazione delle norme sulle distanze dalle vedute, questione che non era stata posta a fondamento della domanda attorea, limitata invece alla denuncia della violazione delle distanze tra costruzioni.

La censura è fondata.

Invero, con l’atto di citazione introduttivo – il cui esame è consentito alla Corte ove sia denunciato un error in procedendo – l’attrice aveva lamentato la violazione delle norme sulle distanze legali relativamente alle nuove opere edificate dal convenuto, senza fare alcun cenno alla esistenza di vedute e senza lamentare la violazione delle distanze dalle stesse.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, la disciplina di cui all’art. 907 c.p.c., relativa alla distanza delle costruzioni dalle vedute, ha natura giuridica, presupposti di fatto e contenuto precettivo diversi da quelli relativi alla disciplina di cui all’art. 873 c.p.c., che regolamenta la distanza tra le costruzioni al diverso fine di evitare la formazione di intercapedini dannose; ne consegue che, al proprietario che richieda in giudizio la tutela del suo dominio da abusi del vicino concretantisi in violazione delle norme sulle distanze tra le costruzioni, non può essere accordata, perchè estranea all’oggetto della sua domanda, la tutela di diritti di veduta e non può, pertanto, disporsi l’arretramento di una sopraelevazione per il mancato rispetto della distanza da tale veduta, invece che per il mancato rispetto della distanza tra costruzioni (Sez. 2, Sentenza n. 4087 del 04/04/2000, Rv. 535302); nella giurisprudenza di questa Corte si è ancora affermato che incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che, a fronte di una iniziale domanda di demolizione o di arretramento di un terrapieno fino al limite delle distanze legali, condanna il convenuto all’arretramento del stesso fino ad una distanza di m. 1,5, ritenendo che, a seguito della modificazione dei luoghi, si sia creata una veduta diretta sul fondo di parte attrice, e ciò per la diversità dei presupposti, della rado e del contenuto delle due azioni, l’una disciplinata dalle norme sulle distanze tra costruzioni e altra da quelle concernenti l’apertura di vedute sul fondo del vicino. Con le prime, infatti, il legislatore ha inteso evitare il formarsi di intercapedini tra fabbricati, potenzialmente dannose per l’igiene, il decoro e la sicurezza degli abitanti, mentre con le altre ha inteso tutelare il proprietario del bene dall’indiscrezione del vicino, impedendo a quest’ultimo di aprire vedute a distanza inferiore a quella di un metro e mezzo che consentano di affacciarsi e di guardare nella proprietà del primo (Sez. 2, Sentenza n. 5698 del 18/04/2001, Rv. 546024).

Alla luce dei richiamati principi di diritto, non avendo l’attrice lamentato la violazione delle distanze legali dalle vedute, la sentenza impugnata, laddove ha confermato l’accoglimento della domanda attorea in relazione alla veduta esercitata dall’attrice dalla porta di accesso dell’edificio, risulta viziata da extrapetizione e – come tale – affetta da nullità.

La sentenza della Corte di Appello di Catanzaro va, pertanto, cassata con rinvio ad altra sezione della stessa Corte.

2.2. – Gli altri motivi di ricorso rimangono assorbiti.

3. – Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il terzo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, della Sezione Seconda Civile, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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