Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16808 del 07/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 07/08/2020, (ud. 10/09/2019, dep. 07/08/2020), n.16808

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15579-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

LEADER AUTOMOBILI DI G.E. S.N.C., (così denominata a seguito

del recesso del socio P.C.,) in persona del legale

rappresentante pro tempore, G.E. in qualità di socio, e

P.C. in qualità di ex socio, elettivamente domiciliati in ROMA

VIA GERMANICO 197, presso lo studio dell’avvocato MARIA CRISTINA

NAPOLEONI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ANDREA SARTI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 189/2012 della COMM. TRIB. REG. della TOSCANA,

depositata il 12/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/09/2019 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Ufficio di Prato – a seguito di un accesso presso la sede sociale e conseguente attività ispettiva – notificò a Leader Automobili di G.E. e P.C. s.n.c. (di seguito anche “Leader” o “la società”) un avviso di accertamento in relazione all’anno 2005. In particolare, l’Ufficio contestò, ai fini IVA, l’indebita detrazione d’imposta per l’importo di Euro 152.757,00; era infatti emerso che Car Connection di F.G., ditta individuale fornitrice della Leader, era in realtà una “cartiera” (in quanto priva di mezzi e di una struttura d’impresa, oltre che evasore totale), sicchè la detrazione da parte della Leader stessa era da ritenersi riferita ad operazioni inesistenti.

Impugnato detto avviso dalla società, la C.T.P. di Prato lo accolse con sentenza n. 35/01/11. Con successiva sentenza del 12.12.2012, la C.T.R. della Toscana respinse l’appello proposto dall’Ufficio, confermando la prima decisione. Osservò il giudice d’appello che la società aveva dimostrato l’effettività delle operazioni, mediante la produzione delle fatture e dei relativi pagamenti, effettuati con bonifico bancario, nonchè la loro corretta registrazione nei libri contabili, e che l’Ufficio si era limitato a proporre delle presunzioni, non supportate da fatti o da adeguata documentazione.

L’Agenzia delle Entrate ricorre ora per cassazione, sulla base di quattro motivi, cui resistono con controricorso la società (ora Leader Automobili di G.E. s.n.c.), nonchè il socio G.E. e l’ex socio P.C..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, si lamenta nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Rileva la ricorrente che, dal mero confronto tra la decisione di primo grado e quella d’appello, emerge che quest’ultima si limita a riprodurre, alla lettera, i contenuti della prima, senza altro aggiungere, donde la nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione, non avendo la C.T.R. dato conto di una autonoma valutazione degli atti di causa e delle risultanze istruttorie, al lume delle censure avanzate dall’Ufficio.

1.2 – Col secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1, e art. 54, comma 2, nonchè dell’art. 2729 c.c., e dei principi indicati nelle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee 12.1.2006 (in cause C-354/03, 355/03 e 484/03) e 6.7.2006 (in cause C-439/04 e 440/04), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che la ripresa a tassazione dell’IVA era fondata non già sulla mancanza assoluta delle operazioni contestate, bensì sulla divergenza tra la realtà commerciale e la sua rappresentazione documentale, così non realizzandosi il presupposto impositivo; con l’avviso di accertamento impugnato si contestava, dunque, l’inesistenza soggettiva delle operazioni, in quanto la Car Connection era una mera cartiera, priva di struttura organizzativa e totale evasore fiscale. In tali condizioni, si palesa l’erroneità della decisione della C.T.R., laddove si fa riferimento alle fatture, ai pagamenti effettuati con bonifico e alla registrazione nei libri contabili, a sostegno dell’effettività delle operazioni stesse, laddove invece detti elementi non sono idonei a dimostrarla, come da costante giurisprudenza di legittimità. Inoltre, si rileva che, in forza del consolidato orientamento della S.C. sul punto, grava sull’Ufficio l’onere di dimostrare gli elementi di fatto indici della natura di “cartiera” del cedente – ossia, l’inesistenza di una struttura operativa autonoma e il mancato pagamento dell’IVA come modalità preordinata al conseguimento di un utile nel meccanismo fraudolento – nonchè della connivenza del cessionario, anche mediante presunzioni, spettando in tal caso al cessionario stesso dare idonea dimostrazione della propria buona fede. Osserva al riguardo l’Agenzia che dalla motivazione dell’avviso impugnato emergevano: a) la mancanza di adeguata struttura aziendale tanto della cedente, quanto della cessionaria (dimostrata mediante accesso eseguito da funzionari presso la sede legale della Leader); b) la breve durata dell’attività di Car Connection (appena tre anni); c) la natura di evasore totale di Car Connection e la conseguente offerta di autoveicoli a prezzi altamente concorrenziali; d) la circostanza che Car Connection fosse l’unico fornitore della Leader per l’anno 2005 (elementi questi ultimi dimostrate mediante la produzione documentale e le dichiarazioni rilasciate dal contribuente in sede di contraddittorio). A fronte di tale quadro, ha dunque errato la C.T.R. nel ritenere che la prova dei fatti rilevanti non potesse darsi a mezzo di presunzioni.

1.3 – Con il terzo motivo si lamenta insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Per il caso in cui si ritenesse che le predette statuizioni della C.T.R. costituiscano accertamento in fatto, l’Agenzia denuncia l’insussistenza della motivazione, non avendo il giudice d’appello esaminato gli elementi essenziali da essa forniti, e principalmente anche le risultanze dell’Anagrafe tributaria. Da qui, quindi, l’apoditticità delle affermazioni secondo cui l’Ufficio si era limitato ad allegare mere presunzioni, non suffragate da fatti o documenti, e ancora sulla ritenuta mancanza, nel fascicolo, di documenti idonei a dimostrare “quanto accertato e contestato alla ditta fornitrice delle autovetture estere”.

1.4 – Con il quarto motivo, infine, si denuncia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. L’Agenzia – premessa la ritenuta inapplicabilità al processo tributario, compresa la fase di legittimità, della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come effettuata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. in L. n. 134 del 2012, – ripropone le medesime doglianze di cui al motivo precedente, in subordine, alla luce del nuovo testo vigente.

2.1 – Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del primo, terzo e quarto motivo, come sollevata dai controricorrenti, per intrinseca incompatibilità logica tra le dette doglianze.

E’ evidente, infatti, che le censure mosse dall’Agenzia riguardo alla motivazione sono naturaliter gradate, come dimostrato anche sul piano grafico, dalla loro sequenza nel corpo del ricorso. Anzi, a ben vedere, l’Agenzia si premura di condizionare il terzo motivo al rigetto del secondo, e formula il quarto mezzo anch’esso espressamente in via gradata. Alcuna elisione reciproca, tra i motivi in discorso, può dunque ritenersi sussistente.

3.1 – Ciò posto, il primo motivo è infondato.

La circostanza che la C.T.R. abbia utilizzato le medesime parole del giudice di primo grado, per respingere il gravame, non è indice univoco del mancato vaglio critico delle censure formulate dall’Agenzia con l’appello, tanto più che la sentenza della C.T.P. riportava anche considerazioni ulteriori (se non stravaganti), non riprese dal giudice di secondo grado.

4.1 – Il secondo motivo è fondato, nei limiti di cui appresso.

In relazione agli elementi tipici delle cc.dd. frodi carosello, e al relativo riparto dell’onere probatorio, la giurisprudenza di questa Corte s’è ormai assestata nel senso che “In tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, nè la regolarità della contabilità e dei pagamenti, nè la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi” (così, ex multis, Cass. n. 9851/2018).

4.2 – Ora, la C.T.R. ha ritenuto che l’Ufficio aveva solo presunto, ma non adeguatamente provato, la fittizietà delle operazioni con la ditta individuale Car Connection di F.G., sia perchè la Leader aveva dimostrato l’effettività delle operazioni in discorso, producendo le fatture e i documenti concernenti i relativi pagamenti (effettuati con bonifico bancario) e la regolare loro annotazione contabile, sia perchè l’Ufficio non aveva prodotto documenti inerenti l’accertamento eseguito nei confronti della stessa ditta fornitrice.

Si tratta di argomenti entrambi erronei, contrastanti con la normativa in rubrica, come interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte in subiecta materia (v. supra). Infatti, il meccanismo fraudolento contestato alla società controricorrente è basato proprio sulla apparente regolarità della documentazione bancaria e contabile concernente le transazioni contestate, sicchè da detta documentazione non può trarsi, di per sè, la prova dell’effettività delle operazioni stesse (nel senso dell’esclusione dell’interposizione fittizia), come invece opina la C.T.R..

Inoltre, non è affatto vero che nel fascicolo non vi fossero documenti idonei a dimostrare “quanto accertato e contestato alla ditta fornitrice delle autovetture estere”, o quantomeno non risulta che il giudice d’appello abbia concretamente esaminato l’idoneità probatoria dei documenti prodotti dall’Ufficio al riguardo, tra cui le risultanze dell’Anagrafe tributaria inerenti proprio la Car Connection, con conseguente apodittica negazione della loro attitudine a supportare la prova presuntiva ex art. 2729 c.c., e violazione di detta ultima norma.

5.1 – In definitiva, il primo motivo è infondato, il secondo è accolto, sono assorbiti il terzo e il quarto. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla C.T.R. della Toscana, in diversa composizione, che esaminerà nuovamente l’appello dell’Ufficio applicando il principio di diritto enunciato e provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, dichiara assorbiti i restanti. Cassa in relazione e rinvia alla C.T.R. della Toscana, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 10 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2020

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