Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16807 del 16/07/2010
Cassazione civile sez. trib., 16/07/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 16/07/2010), n.16807
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
cui domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
Import-Export di Lanza Francisco & C. s.a.s.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 171/27/06 della Commissione tributaria
regionale della Sicilia, Sezione distaccata di Messina, depositata il
3 agosto 2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’11 maggio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del dott. Raffaele
Ceniccola.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Collegio:
letto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 171/27/06 del 3.8.2007 della Commissione regionale della Sicilia, Sezione distaccata di Palermo, che aveva accolto il ricorso proposto dalla s.a.s. Import-Export di Lanza Francisco & C. per l’annui lamento di un avviso di accertamento relativo all’anno 1994;
vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., dal Consigliere delegato Dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso osservando che esso è stato proposto “oltre il termine lungo di impugnazione stabilito dall’art. 327 cod. proc. civ., computato il periodo di sospensione feriale dal 1 agosto al 15 settembre, considerato che, essendo stata la sentenza impugnata è stata depositata il 3.8.2007, il termine per impugnare scadeva il 31.10.2008 mentre il ricorso risulta notificato a mezzo posta con spedizione in data 16.12.2008”;
rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alla parte ricorrente;
ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, in quanto rispondenti alle risultanze degli atti di causa;
che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, nulla disponendosi sulle spese non avendo la società intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010