Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16807 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 15/06/2021), n.16807

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12005/2018 R.G. proposto da:

Agenzia entrate, in persona del Direttore generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

M.N.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Regionale del Lazio (Roma),

Sez. 9, n. 5932/09/17, del 12 ottobre 2017, depositata il 12 ottobre

2017, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 febbraio

2021 dal Consigliere Dott. Botta Raffaele;

Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le

parti non hanno prodotto memorie.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La controversia concerne l’impugnazione del provvedimento con il quale è stata disposta la revisione ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, del classamento di una unità immobiliare di proprietà del contribuente in Roma, via Plinio 10. Il ricorso era accolto in primo grado. L’appello dell’Ufficio era dichiarato inammissibile in quanto l’impugnazione era stata spedita per posta privata. Avverso la sentenza in epigrafe l’amministrazione propone ricorso per cassazione con due motivi. Il contribuente non si è costituito;

2. Con il primo motivo di ricorso l’amministrazione denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 58 del 2011, art. 1, comma 2, lett. o), D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, e art. 327 c.p.c., comma 1, sostenendo la validità della notifica a mezzo di posta privata.

3. Con il secondo motivo di ricorso l’amministrazione denuncia la violazione falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c. per non aver il giudice d’appello considerato che in ogni caso la costituzione della parte appellata avrebbe comunque sanato.

4. Sul punto si sono di recente pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte che con sentenza n. 299 del 2020 hanno affermato il seguente principio: “In tema di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017. La sanatoria della detta nullità per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva però ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perchè sprovvisto di titolo abilitativo” (successivamente conforme Cass. n. 15360 del 2020).

5. Alla luce di questi principi deve essere accolto il ricorso; deve essere cassata la sentenza impugnata con rinvio della causa alla CTR Lazio in diversa composizione, che provvederà anche per le spese relative alla presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

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