Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16807 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 07/07/2017, (ud. 19/04/2017, dep.07/07/2017),  n. 16807

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16413-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALEGNAMERIA ARTIGIANA DE A.E. E C.G. SNC IN

LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 111/2010 della COMM. TRIB. REG. della

LOMBARDIA, depositata il 31/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2017 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO RICCARDO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato TIDORE che si riporta agli atti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

A seguito della tardiva presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della Falegnameria artigiana di A.E. e C.G. snc in liquidazione, l’Agenzia delle Entrate notificava in data 7.12.2007 un avviso di accertamento, relativo all’anno di imposta 1999, con il quale, facendo applicazione dei parametri previsti dalla L n. 549 del 1995, art. 3, comma 184, accertava maggiori ricavi per Lire 165.890.000 rilevanti ai fini Irap.

La società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano che lo accoglieva con sentenza n. 324 del 2008, sul rilievo che altra sentenza della medesima Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società contro il provvedimento di diniego del condono richiesto dalla contribuente a norma della L. n. 289 del 2002; con la conseguenza che la valida adesione al condono determinava l’inapplicabilità della proroga biennale dei termini per l’accertamento prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 10, e l’intervenuta decadenza dalla facoltà di notificazione dell’avviso impugnato per decorso del termine di accertamento ordinario (non prorogato) previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello, rigettato dalla Commissione tributaria regionale con sentenza n. 111 pronunciata il 28.5.2010 e depositata il 31.5.2010. Il giudice di appello, richiamata la propria sentenza (n. 110/28/2010, anch’essa pronunciata il 28.5.2010 e depositata il 31.5.2010) con cui aveva confermato la validità della domanda di condono presentata dalla contribuente, confermava l’illegittimità dell’avviso di accertamento perchè notificato successivamente alla intervenuta decadenza del termine di legge.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione con unico motivo, per violazione della L. n. 289 del 2002, artt. 8 e 9, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui si limita a prendere atto della propria sentenza n. 110/28/2010 pronunciata in pari data, che ha ritenuto la legittimità della domanda di condono presentata dalla società a norma della L. n. 212 del 2002, art. 9 e successivamente corretta in dichiarazione formulata a norma della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 8.

La società non resiste.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte dà atto che la citata sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano n. 110/28/2010, che aveva accolto l’impugnazione della società Falegnameria Artigiana di D.A. e C. snc contro il diniego di condono, è stata annullata da questa Corte con ordinanza n. 3391 del 13.2.2014, che ha cassato senza rinvio e decidendo nel merito ha rigettato il ricorso introduttivo della contribuente contro il diniego di condono.

Ciò premesso, si deve rilevare che la fattispecie in oggetto integra un’ipotesi di litisconsorzio necessario a norma del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, comma 1, in ragione della unitarietà ed inscindibilità dell’accertamento, derivante dal fondamentale collegamento tra la pretesa tributaria ai fini Irap nei confronti della società in ragione dei maggiori ricavi, e la pretesa tributaria ai fini Irpef nei confronti dei soci in ragione dei maggiori utili ad essi imputati (Sez. U, Sentenza n. 10145 del 20/06/2012, pag. 11, Rv. 622713 – 01). Ne consegue che sussiste il litisconsorzio necessario dei soci nel giudizio di accertamento dell’Irap dovuta dalla società, la cui violazione è causa di nullità assoluta dell’intero giudizio rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Nel caso in esame è pacifico che il giudizio promosso dalla società avverso l’accertamento Irap anno 1999 si è svolto senza la partecipazione necessaria dei soci. Pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata e l’intero giudizio dichiarato nullo con rinvia della causa davanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che procederà a nuovo giudizio previa integrazione del contraddittorio. Spese regolate come da dispositivo.

PQM

 

Cassa la sentenza impugnata, dichiara la nullità dell’intero giudizio e rinvia la causa davanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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