Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16806 del 16/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/07/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 16/07/2010), n.16806

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.S.I.M., rappresentata e difesa per procura in calce al

ricorso dall’Avvocato TUPINI Sergio, elettivamente domiciliata presso

il suo studio in Roma, Via Cortina d’Ampezzo n. 60;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 701/40/07 della Commissione tributaria

regionale del Lazio, Sezione distaccata di Latina, depositata il 24

dicembre 2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11 maggio 2010 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. Raffaele

Ceniccola.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio:

letto il ricorso proposto da D.S.I.M. per la cassazione della sentenza n. 701/40/07 del 24.12.2007 della Commissione tributaria regionale del Lazio, Sezione distaccata di Latina, che aveva confermato la pronuncia di primo grado di rigetto del suo ricorso per l’annui lamento dell’avviso di accertamento con cui l’Ufficio, a seguito della rideterminazione del reddito della s.a.s.

Flaminia Corporation Hardware & Software di A Lamini e C. aveva elevato il suo reddito da partecipazione alla suddetta società per l’anno 1997;

letto il controricorso dell’Agenzia delle Entrate;

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., dal Consigliere delegato Dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per la cassazione della sentenza di primo e di secondo grado e la rimessione della causa dinanzi alla Commissione tributaria provinciale osservando che: “in via preliminare ed assorbente rispetto all’esame del ricorso, occorre dichiarare la nullità dell’intero processo per violazione del principio dell’integrità del contraddittorio, tenuto conto che, secondo l’orientamento fatto proprio dalle Sezioni unite di questa corte con la decisione n. 14815 del 4 giugno 2008, il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società di persone, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la posizione della società e quella di tutti i soci (salvo che l’impugnativa prospetti questioni personali), con l’effetto che tutti questi soggetti devono essere parte nello stesso processo, e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1), sicchè, trattandosi di fattispecie di litisconsorzio necessario originario, il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti è nullo per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 2, e la nullità può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio, con conseguente rimessione della controversia avanti al giudice di primo grado”.

Rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parti costituite;

ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise alla luce dell’orientamento giurisprudenziale sopra evidenziato, da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi;

che, pertanto, vanno cassate entrambe le sentenze di merito e la causa va rimessa dinanzi al giudice di primo grado affinchè, adempiuti i necessari adempimenti per assicurare l’integrità del contraddittorio, pronunci sul merito del ricorso introduttivo;

che le ragioni della decisione integrano giusti motivi di compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza di secondo grado e quella di primo grado e rinvia la causa alla Commissione tributaria provinciale di Latina. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA