Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16806 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 15/06/2021), n.16806

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6041/2013 R.G. proposto da:

Equitalia Sud S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Venezia 11,

presso Assonime (avv. Nicola Pennella), rappresenta e difesa

dall’avv. Valerio Freda giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

avv. C.R.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Regionale della Campania

(Napoli – Sezione staccata di Salerno), Sez. 12, n. 408/12/12, del

11 giugno 2012, depositata il 3 luglio 2012, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 febbraio

2021 dal Consigliere Dott. Botta Raffaele;

Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le

parti non hanno prodotto memorie.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La controversia concerne l’impugnazione del provvedimento di fermo amministrativo di beni mobili registrati a garanzia di una esposizione debitoria portata da diverse cartelle di pagamento. Il ricorso era accolto in primo grado limitatamente alle cartelle riferite a debito tributario, dichiarando il giudice adito privo di giurisdizione in riferimento alle cartelle portati debito di diversa natura. L’appello del concessionario era invece dichiaro inammissibile con la sentenza in epigrafe in ragione della ritenuta inesistenza della notifica dello stesso mediante posta privata. Avverso tale sentenza il concessionario propone ricorso per cassazione con due motivi. Il contribuente non si è costituito;

2. Con il primo motivo di ricorso il concessionario denuncia la violazione del combinato disposto di una serie di norme che regolano la proposizione dell’appello e delle relative modalità di notifica, sostenendo l’erroneità della dichiarazione di inammissibilità dell’appello contenuta nella sentenza impugnata e al contrario la validità della notifica dell’atto direttamente a mezzo posta con l’utilizzo della posta privata.

3. Con il secondo motivo di ricorso, la parte ricorrente, in linea subordinata, sostiene che, a tutto voler concedere, la notifica così effettuata non avrebbe potuto essere dichiarata inesistente, ma semmai nulla con la conseguenza della impossibilità di dichiarare inammissibile l’appello.

4. Sul punto si sono di recente pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte che con sentenza n. 299 del 2020 hanno affermato il seguente principio: “In tema di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017. La sanatoria della detta nullità per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva però ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perchè sprovvisto di titolo abilitativo” (successivamente conforme Cass. n. 15360 del 2020).

5. Alla luce di questi principi deve essere accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; deve essere cassata la sentenza impugnata con rinvio della causa alla CTR Campania in diversa composizione, che provvederà anche per le spese relative alla presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

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