Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16806 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. II, 09/08/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 09/08/2016), n.16806

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15421-2012 proposto da:

O.F., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA CAVOUR presso

la CORTE di CASSAZIONE rappresentato e difeso dagli avvocati

FRANCESCO MARIO D’ELIA, SERGIO CAMERINO;

– ricorrente –

contro

V.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TAGLIAMENTO

55, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, rappresentata e

difesa dagli avvocati RENATO ALBERINI, ANDREA BODI, AGNESE GEMIN;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 82/2012 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 08/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato D’ELIA Francesco Mario anche per CAMERINO Sergio,

difensori del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – O.F. convenne in giudizio V.A., chiedendo dichiararsi il suo acquisto per usucapione della proprietà di un fondo agricolo intestato alla convenuta.

La convenuta resistette alla domanda, chiedendone il rigetto; in via riconvenzionale, chiese la condanna dell’attore al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.; autorizzata dal giudice, chiamò poi in causa V.G., madre dell’attore e comproprietaria dell’immobile con essa convenuta fino all’anno 2004, chiedendo di essere dalla stessa manlevata per il caso di accoglimento della domanda attorea.

Il Tribunale di Pordenone rigettò tutte le domande e condannò O.F. e V.G. a rifondere alla convenuta le spese del giudizio.

2. – Sugli autonomi gravami, poi riuniti, proposti da O.F. e V.G., la Corte di Appello di Trieste confermò la pronuncia di primo grado.

3. – Per la cassazione della sentenza di appello ricorre O.F. sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso V.A..

V.G., ritualmente intimata, non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1140 e 1158 c.c., per avere la Corte di Appello rigettato la domanda di usucapione, non riconoscendo il possesso ultraventennale esercitato dall’attore.

La censura non è fondata.

Non sussiste la denunciata violazione degli artt. 1140 e 1158 c.c., avendo la Corte territoriale correttamente interpretato tali disposizioni, nè avendo il ricorrente dedotto alcunchè sul punto.

Non sussiste neppure il vizio di falsa applicazione della legge.

La censura, invero, postula una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella compiuta dal giudice del merito, postula cioè il riconoscimento del possesso esercitato dall’attore sul fondo della convenuta, che i giudici di merito – al contrario – hanno negato.

Considerato invece il fatto come accertato dai giudici di merito (mancata prova del possesso ad usucapionem), non sussiste la dedotta falsa applicazione di norme giuridiche.

2. – Col secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 116 c.p.c. e la insufficiente motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale erroneamente valutato le prove circa la sussistenza del possesso e per averne considerato alcune e trascurato altre.

La censura è inammissibile.

Va premesso che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma solo la facoltà di controllare – sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale – le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale soltanto spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di valutarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere – tra le complessive risultanze del processo – quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvi i casi, tassativamente previsti dalla legge, in cui la valutazione delle prove è sottratta alla discrezionalità del giudice: c.d. prove legali). Ne consegue che il preteso vizio di motivazione sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 2357 del 07/02/2004, Rv. 569961; Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011 Rv. 620709; Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230).

Nella specie, i giudici di merito hanno evidenziato il rapporto di parentela esistente tra l’attore, da un lato, e le proprietarie del fondo dall’altra (originariamente V.G., madre dell’attore, e V.A., zia dello stesso; poi – a seguito della divisione – solo V.A.) e hanno ritenuto che il potere di fatto esercitato sull’immobile dall’attore fosse dovuto a mera tolleranza scaturente dal rapporto di parentela tra le parti; con ciò facendo applicazione del principio dettato da questa Corte secondo cui, al fine di stabilire se la relazione di fatto con il bene costituisca una situazione di possesso ovvero di semplice detenzione dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, come tale inidonea ai sensi dell’art. 1144 c.c. a fondare la domanda di usucapione, la circostanza che l’attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, cui normalmente può attribuirsi il valore di elemento presuntivo per escludere che vi sia stata tolleranza, è destinata a perdere tale efficacia nel caso in cui i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela o di società, in forza di un apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 9661 del 27/04/2006, Rv. 588976; Sez. 2, Sentenza n. 4327 del 20/02/2008, Rv. 602204).

Essendo la motivazione della sentenza impugnata sul punto esente da vizi logici e giuridici, la doglianza risulta inammissibile.

3. – Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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