Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16806 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 07/07/2017, (ud. 25/05/2017, dep.07/07/2017),  n. 16806

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30336-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.O., elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO 74, presso

lo studio dell’avvocato MARIA TERESA PERSICO, rappresentato e difeso

dall’avvocato ENZO DI CARLO;

– controricorrente –

nonchè contro

P.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 377/2009 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CATANIA, depositata il 05/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/05/2017 dal Consigliere Dott. AMATORE ROBERTO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che la parte ricorrente Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, affidando la sua impugnativa ad un solo motivo di doglianza; che il contribuente proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria provinciale avverso la cartella esattoriale riguardante le somme dovute per l’imposta complementare di registro, adducendo la dacadenza prevista dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, e cioè il termine di cinque anni previsto per la iscrizione a ruolo del tributo;

che sia la detta Commissione provinciale che quella Regionale accordavano ragione al contribuente;

che nel presente giudizio si costituiva anche l’erede del contribuente, chiedendo il rigetto del ricorso;

che la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 25.5.2017.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è infondato;

che il ricorrente lamenta con il primo motivo ed unico motivo vizio argomentativo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, e art. 132 c.p.c.: si osserva che non era applicabile al caso di specie l’art. 76 del citato TU, trattandosi di una imposta completare che si era resa definitiva per mancata impugnazione e per il quale l’avviso di liquidazione deve notificarsi entro tre anni dalla data in cui l’accertamento di valore diviene definitivo, ai sensi dell’art. 76, n. 2, lett. b del citato T.U., allora vigente prima della modifica apportata dal D.P.R. n. 308 del 2000 e che dunque si applicava il termine prescrizionale di cui all’art. 78, medesima legge;

che, in subiecta materia, è stato affermato dalla giurisprudenza resa a SS.UU da questa Corte il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via; pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo; che la scadenza del termine – pacificamente perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016, Rv. 641632 – 01);

che pertanto alla luce dei principi sopra affermati il ricorso deve essere rigettato;

che occorre addivenire ad una compensazione delle spese di lite tra le parti stante il recente arresto reso dalle Sezioni Unite sulla materia dibattuta.

PQM

 

Rigetta ricorso e compensa le spese tra le parti.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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