Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16805 del 07/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 07/08/2020, (ud. 28/02/2019, dep. 07/08/2020), n.16805

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11597-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.S.M., domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato VINCENZO TARANTO (avviso postale ex art. 135);

– controricorrente –

E contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 74/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CATANIA, depositata il 15/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/02/2019 dal Consigliere Dott. RENATO PERINU.

 

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza n. 74/34/12, depositata il 15/03/2012, con la quale la CTR della Sicilia – sezione staccata di Catania – ha riformato la decisione del giudice di prime cure, avente ad oggetto la cartella di pagamento emessa nei confronti di V.S.M. per imposte sospese a seguito degli eventi sismici e vulcanici del 20/10/2002, verificatisi nel territorio di Catania;

la CTR ha ritenuto meritevole di accoglimento l’appello proposto dal contribuente, avendo lo stesso prodotto nel giudizio di secondo grado, idonea documentazione attestante il regolare pagamento rateale previsto dalla legislazione relativa ai fenomeni tellurici verificatisi nella provincia di Catania, nel 2002,

V.S.M., ritualmente intimato, resiste con controricorso e memoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis – 1, c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio;

2. con il secondo motivo viene denunciata, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione del principio di diritto vivente, sulla natura di “impugnazione-merito” del processo tributario, desumibile dal D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1,2,7 e 36;

3. con il terzo motivo, il ricorrente, lamenta in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1011 ed il difetto di motivazione in riferimento all’avvenuta corresponsione dell’ammontare dovuto per ogni rata versata dal contribuente per beneficiare delle agevolazioni tributarie;

4. va divisato il primo motivo di ricorso, in quanto pregiudiziale, anche, sul piano logico, rispetto alle censure dedotte dall’Agenzia delle Entrate con gli altri motivi;

5. il motivo è fondato;

6. premesso che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione” (Cass. S.U. n. 13045/97 – Cass. n. 17477/07);

7. nel caso che occupa, le argomentazioni rassegnate dalla CTR sul punto decisivo della controversia (avvenuto pagamento rateale come previsto dalla normativa inerente i fenomeni sismici del 2002) non appaiono, invero, congrue ed appaganti, in quanto il giudice d’appello afferma che il contribuente avrebbe prodotto documentazione attestante il completo e regolare versamento rateale delle somme dovute per avere accesso ai benefici agevolativi, senza però motivare, specificamente e compiutamente, in relazione a quanto dedotto sul punto dall’Ufficio, in considerazione della circostanza che detto elemento (versamento regolare delle rate, sotto il profilo quantitativo, da parte del contribuente) costituiva fatto decisivo per il giudizio, atteso che, ai sensi di quanto previsto nella disciplina (L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1011 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2005) che riconosce il beneficio fiscale in questione, l’ammontare dovuto e corrisposto per ogni singola rata, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, costituisce presupposto indefettibile per avere accesso al suddetto beneficio;

8. per quanto precede, il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al primo motivo, con assorbimento degli altri mezzi di gravame;

9. la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Sicilia, Sez. dist. di Catania, che in diversa composizione provvederà, anche, alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e assorbiti gli altri, rinvia alla CTR della Sicilia – Sez. dist. di Catania che, in diversa composizione provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2020

 

 

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