Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16805 del 05/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16805 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 16720-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,
ope legis;
– ricorrente contro

SRL SCARDELLATO in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante
pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO
D’ITALIA 19, presso lo studio dell’avv. LUIGI
LANUCARA, che la rappresenta e difende, giusta procura
speciale per atto notaio Salvatore Romano di Treviso,

Data pubblicazione: 05/07/2013

in data 29.3.2012, n. rep. 278.078, che viene allegata
in atti;
– resistente avverso la sentenza n. 62/24/2010 della Commissione
Tributaria Regionale di VENEZIA-MESTRE , depositata

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 12/06/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

1’11/06/2010;

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva
La CTR di Venezia ha respinto l’appello dell’Agenzia -appello proposto contro la
sentenza n.6/07/2008 della CTP di Treviso che aveva accolto il ricorso della
“Scardellato srl”- ed ha così annullato l’avviso di accertamento relativo ad IVAIRPEG-IRAP 2003 a mezzo del quale erano stati recuperati a tassazione maggiori
redditi ritenuti maturati a mezzo dell’attività di rivendita di autovetture usate e di
autoricambi.
La predetta CTR ha motivato la decisione evidenziando che i tabulati presentati
spontaneamente dall’azienda non evidenziavano scostamenti (nel complesso intorno
alla 0,5%) tali da poter immaginare una seria volontà evasiva: quanto alla vendita di
auto usate (che non costituiva il cuore dell’attività svolta) essa rappresenta un’attività
normalmente in perdita che si giustifica solo per gli utili rinvenienti dall’attività
principale (la relazione con la quale non era stata approfondita dai verificatori);
quanto alla commercializzazione dei ricambi, l’applicazione di un ricarico generico
(se pur calcolato su un anno diverso) non appare il metodo migliore, atteso il legame
tra la contribuente e la casa concedente (la Fiat), sicchè il controllo si sarebbe dovuto
fare verificando eventuali discrepanze sulle fatture emesse tra gli sconti previsti ed
autorizzati e quelli applicati.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La parte contribuente non si è costituita.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore – può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.

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letti gli atti depositati

Infatti, con i tre motivi di impugnazione (improntati tutti al vizio di motivazione della
sentenza di appello) la ricorrente si duole del fatto che il giudicante non abbia dato
conto di come sia stato calcolato lo scostamento ritenuto di poco momento, così
integrando assoluta illogicità e contradditorietà del ragionamento decisorio; si duole
della “personalissima valutazione” del giudice del merito a proposito dell’attività di

giudice del merito non abbia tenuto conto del rilievo (contenuto nella censura di
appello) relativo all’avvenuta determinazione dello sconto medio ponderato dei
prezzi del 2005 di poi applicato anche ai ricavi del 2003, siccome non risultava
esserci alcuna differenza nel criterio di formazione dei prezzi.
Tutti i motivi dianzi riassunti appaiono inammissibilmente formulati, siccome
integranti mera critica al procedimento logico di decisione correttamente adottato dal
giudicante del merito, nel primo caso senza enunciare alcuna contradditorietà di
argomento, ma semmai censurando un’insufficienza motivazionale che avrebbe
necessitato (nel rispetto del canone di autosufficienza) di essere contraddetta con
l’indicazione specifica dei dati contabili idonei a dimostrare l’inadeguatezza del
sillogismo; nel secondo caso enunciando una contradditorietà che sottintende una
semplice diversa valutazione delle circostanze di fatto; nel terzo ribadendo la
rilevanza di una dato che non è stato ritenuto dal giudicante (nel legittimo esercizio
dei propri poteri) fonte di idonea presunzione, a fronte di un discordante dato di fatto,
e cioè il vincolo contrattuale con la società concedente, rispetto ai cui indirizzi di
politica commerciale sarebbe stato necessario anzitutto verificare la dinamica della
scontistica applicata ai clienti finali.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
inammissibilità.
Roma, 30 dicembre 2012.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;

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vendita delle vetture usate, essa pure intimamente contraddittoria; si duole che il

che la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa il cui contenuto non
induce questa Corte a rimeditare gli argomenti su cui è fondata la proposta del
relatore;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;

non si è costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 12 giugno 2013.

che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa

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