Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16804 del 29/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/07/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 29/07/2011), n.16804

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI

GIUSEPPE, STUMPO VINCENZO, TADRIS PATRIZIA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO

POMA 2, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che

la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 925/2007 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 19/07/2007 R.G.N. 1398/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l’Avvocato CORETTI ANTONIETTA per delega TADRIS PATRIZIA;

udito l’Avvocato GRANDINETTI GIANCARLO per delega G. SANTE ASSENNATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza depositata il 19 luglio 2007, la Corte d’appello di Firenze, ha accertato il diritto di G.P. all’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti in relazione alcuni periodi degli anni 2002 e 2003 in cui non aveva svolto il lavoro di supplente temporanea in istituti scolastici pubblici, ritenendo irrilevante che nei medesimi periodi la G. fosse iscritta all’albo degli architetti, in assenza di prova da parte dell’INPS dello svolgimento di attività lavorativa di architetto.

Conseguentemente la Corte territoriale ha dichiarato che la G. non doveva restituire all’INPS la somma di Euro 3.001,89 percepita per il titolo indicato.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’INPS, con un unico motivo, relativo alla violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., con riferimento al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 77 convertito il L. 6 aprile 1936, n. 1136 e il R.D. 7 dicembre 1924, n. 2270, art. 52, lett. b) lamentando che la Corte territoriale abbia operato una inversione dell’onere della prova, in quanto nel caso in esame l’onere di dimostrare la inoccupazione durante i periodi di assenza di incarichi di supplenza sarebbe gravato sulla assistita, la quale non solo non lo aveva assolto, ma aveva ammesso in giudizio una limitata attività di C.T.U. per il Tribunale e in una iniziale comunicazione all’INPS aveva ammesso di dover restituire l’indennità percepita avendo svolto lavoro di architetto, seppure con reddito modesto.

La G. resiste alle domande con rituale controricorso.

L’INPS ha depositato una memoria.

Il ricorso è fondato.

Con recente sentenza del 4 agosto 2010 n. 18046, le sezioni unite di questa Corte, risolvendo un contrasto di giurisprudenza verificatosi all’interno della sezione lavoro, ha affermato che “in tema di d’indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d’attore, dall’interessato che miri ad ottenere l’accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l’ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l’esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”.

Il collegio, che intende dare continuità all’indicato orientamento, rileva che i giudici di merito non si sono attenuti alla regola che ne risulta acquisita, operando una inammissibile inversione dell’onere della prova col porre a carico dell’INPS la dimostrazione del fatto impeditivo del diritto alla prestazione richiesta (l’occupazione nei periodi indicati, sia prestata alle dipendenze altrui sia svolta in autonomia) invece di richiedere all’attrice la prova del fatto costitutivo del diritto azionato.

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza va cassata, con rinvio, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Bologna, che dovrà decidere la causa alla luce del principio di diritto enunciato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio, alla Corte d’appello di Bologna.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011

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