Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16804 del 15/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/06/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 15/06/2021), n.16804

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 96/2015 R.G. proposto da

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

F.lli M. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Zebio 30

presso l’avv. Giammaria Camici, che, unitamente all’avv. Fabrizio

Tesi, la rappresenta e difende giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Regionale della Toscana

(Firenze), Sez. 25, n. 54/25/12, del 13 aprile 2012, depositata il

21 giugno 2012, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 febbraio

2021 dal Consigliere Dott. Botta Raffaele;

Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le

parti non hanno depositato memorie.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Vista l’istanza depositata dalla parte ricorrente con la quale, dato atto della definizione agevolata della controversia D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, si chiede l’estinzione del giudizio;

2. Ritenuto che le ragioni di definizione della controversia giustifichino la compensazione delle spese del giudizio.

PQM

Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13 comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2021

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